Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 02-02-2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla recidiva. lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensor fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Ragusa del 1° luglio 2019, con cui NOME COGNOME era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti all contestata recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi 8 di reclusione e di 1. euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comm del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Vittoria il 3 settembre 2014.
Avverso la sentenza della Corte di appello etnea, COGNOMECOGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un uni motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo riconoscimento della contestata recidiva (incidente sulla pena e sulla prescrizion osservandosi che la stessa è stata ritenuta sussistente sulla base del riscontro formale del casellario giudiziale, da cui risulta un patteggiamento furto divenuto irrevocabile nel 2013, senza che sia stato chiarito dai giudi merito se la ricaduta nell’illecito, peraltro tale da provocare una lesione mini bene giuridico tutelato, fosse o meno espressione di un’incrementata pericolosi sociale dell’imputato, a fronte peraltro di un precedente riferito a un deli specie diversa da quello per cui si precede, dovendosi in tal senso avere rigua soltanto alle condanne divenute definitive prima della commissione del fatto.
2.1. Con memoria trasmessa il 26 aprile 2024, il difensore di fiducia COGNOME, nell’associarsi alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insi nell’accoglimento del ricorso.
Dopo essere stato originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale, il ricorso, in data 15 dicembre 2023, veniva assegnato a questa Sezione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In via preliminare, occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (cf Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazio della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolos sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in ba ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregres condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ab influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.
Nel caso di specie, tale valutazione, pur nella sua estrema sintesi, può riten adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha confermato il giudizio d equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recid infraquinquennale, considerata “espressione dell’incrementata pericolosità social dell’imputato palesata con l’episodio in disamina” (pag. 4 della senten impugnata), per cui la pena non è stata ritenuta suscettibile di ulteriori riduz oltre a quelle apportate con la qualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve e con la concessione delle attenuanti generiche, essendo stati altresì rimarcati senso ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, “plurimi precedenti annoverati dall’imputato”, costituiti, come risulta invero certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso per cassazione, non sol patteggiamento per il delitto di tentato furto considerato ai fini della contesta della recidiva, ma anche da una condanna del dicembre 2017 per furto consumato e da due decreti penali di condanna, emessi entrambi nel 2015, per reat contravvenzionali (ossia, nel primo caso, omessa denuncia dell’esistenza di armi nel secondo caso, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente).
Orbene, la lettura complessiva della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, nel suo insieme scevra da profili di illogicità, consente di rit manifestamente infondata la doglianza difensiva, dovendosi solo aggiungere, da un lato, che l’eterogeneità tra il reato per cui si è proceduto e quello oggetto pregressa sentenza di patteggiamento non è di per sé significativa, atteso che recidiva contestata è quella infraquinquennale e non quella specifica, e, dall’al che tra la data di irrevocabilità del precedente per tentato furto (22 maggio 20 e quella del reato oggetto del presente giudizio (3 settembre 2014) è trascors nell’ambito del quinquennio, un tempo oggettivamente breve, tale da far ritenere la ricaduta nel reato sintomatica di una non estemporanea propensione a delinquere dell’imputato, invero confermata anche dalle successive condanne.
Non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzat sostanzialmente, a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esu dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,,Rv. 265482).
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto poi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugn 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia s presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2024