Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 18/04/1987
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato di
evasione (art. 385 cod. pen.) è meramente reiterativo di censura proposta in appello che la Corte di merito ha esaminato facendo corretta applicazione dei
criteri per ritenere configurabile, nel caso di ritardo nel rientro nell’abitazione dopo avere fruito di un’autorizzazione all’allontanamento, il reato di evasione, piuttosto
che la mera inosservanza delle prescrizioni della misura, evidenziando la durata di tale ritardo (circa un’ora).
Effettivamente la Corte di appello, nel confermare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale, non ha esaminato il motivo di appello sulla sussistenza della recidiva: deve, tuttavia, rilevarsi che il diffuso richiamo alla negativa personalità dell’imputato gravato da innumerevoli sentenza di condanna definitive per reati gravi e specifici, commessi anche successivamente ai fatti (così a pag. 3 della sentenza impugnata), dà conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione della recidiva che, come noto, consiste nel ritenere il nuovo episodio indicativo di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere. Può, pertanto, ritenersi che la Corte di merito abbia svolto una motivazione implicita sulla sussistenza della recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera re trice