Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria, intitolata “motivi nuovi”, con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste nel ricorso, integrando l’argomento del primo motivo con constatazione che alla data della memoria il ricorrente non risulta essere stato condanNOME pe la precedente denuncia di guida senza patente del 28 marzo 2019;
Ritenuto che:
– i primi due motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di guid patente, sono manifestamente infondati, in quanto la decisione del giudice del merito in punto di criteri di accertamento della recidiva nel biennio è coerente con la giurisprudenza di legitt che ritiene che “in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idon ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagNOME dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avvers l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fer restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a ca dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valo probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, n. 30502 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01; conforme Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg in proc. Anzillotta, Rv. 287732 – 01);
– per quanto riguarda l’argomento proposto nel motivo nuovo, la previsione normativa della recidiva nel biennio è compatibile anche con la circostanza che la precedente condotta di guida senza patente sia stata ritenuta, a sua volta, di rilevanza penale per esserci a monte un’ulteri condotta di guida senza patente, nel qual caso lo “elemento di prova” sufficiente a ritener incidentalmente provata l’esistenza di quell’episodio è anche la mera denuncia, in assenza di allegazioni sul proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste, e tale no l’allegazione in negativo che allo stato non risulta ancora una condanna;
– il terzo motivo di ricorso, relativo alla condanna per il reato di porto fuori della p abitazione di oggetti atti ad offendere, è manifestamente infondato, in quanto la deduzione d utilizzo di una annotazione di polizia giudiziaria in giudizio ordinario è manifestamente infond in quanto l’annotazione di polizia giudiziaria del 2 settembre 2019 del RAGIONE_SOCIALE, in cui è citato anche l’esistenza del sequestro amministrativo che dal 3 marzo 2019 sussisterebbe a carico dell’autovettura, è inserito nel fascicolo del dibattimento, e verbale di udienza dibattimentale del 18 maggio 2021 non risultano questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen. sulla composizione del fascicolo di cui all’art. 431 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indic dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
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