Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PRIVERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina il 5 febbraio 2014 che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 e n. 7 cod.pen.
Gli imputati propongono ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva per COGNOME NOME; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione al diniego di nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod.pen. e di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2). La Corte territoriale ha assolto in misura congrua ed esaustiva l’onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinguere della ricorrente (Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al casellario giudiziale dell’imputata dal quale risultano due condanne per furto aggravato nonché condanne per reati contravvenzionali che, pur irrilevanti ai sensi dell’alt 99 cod. pen., comunque rivelano una personalità poco incline al rispetto delle regole. Pertanto, la Corte distrettuale, con deduzioni logiche e coerenti, ha ritenuto i precedenti penali a carico della COGNOME, unitamente alla nuova condotta criminosa, espressione di una maggiore capacità a delinquere (pag.3). Va ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, è certamente richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6 – n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
In relazione al bilanciamento delle circostanze, la Corte sottolinea l’assenza di elementi positivamente valutabili tali da giustificare un nuovo giudizio di bilanciamento, con regime di prevalenza, tra le circostanze aggravanti e le riconosciute attenuanti. La Corte a riguardo richiama il fatto che gli imputati
avessero, già più volte, violato la legge penale, nonché l’irrilevanza della resa confessione, attesa la inconfutabile prova raccolta a loro carico. La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 – 01, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 -01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025.