Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado emessa da Tribunale di Prato il 09.03.2016 che !o aveva riconosciuto colpevole del reato cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Di una nove confezioni di parmiggiano reggiano valore complessivo di euro 111,84, così come modificata l’originaria imputazion di furto consumato, e, con la recidiva come contestata, lo aveva condanNOME a pena di mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine al punto della sentenza riguardante la sussistenza della recid generico e manifestamente infondato; la corte, invero, ha specificato come condotta incriminata esprima la pericolosità del soggetto, il quale non ha mu il suo stile di vita, nonostante i suoi precedenti, ricorrendo al delitto sfamarsi, bensì per ottenere un bene che avrebbe potuto cedere in cambio di alt laddove il ricorso per altro verso insiste proprio sulla giustificazione del de ravvisare, nell’ottica difensiva, quanto meno nella marginalità sociale e nello di indigenza in cui viveva l’imputato ovvero su fattori di per sé non ido confutare le ragioni del decisum, che ha peraltro già argomentato al riguardo;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza d motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generich manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il prin affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di meri nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d valutazione; laddove nel caso di specie sono stati evidentemente ritenuti non de di nota quelli indicati dal ricorrente, a fronte peraltro della affermata co della pena inflitta, avendo i giudici di merito piuttosto evidenziato l’ass elementi positivi di valutazione in tal senso; con ciò conformandosi al consoli orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudi con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione do la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, con
con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente neppure il solo sta incensuratezza dell’imputato, (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2 Rv. 270986); imputato che nel caso di specie risulta gravato da precedenti pe specifici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 27 (can 2023.