Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49812 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49812 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SKHODE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME alias NOME COGNOME, volta alla declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflittagli con la sentenza n.713/2011, ritenendo sussistente la condizione ostativa di cui al settimo comma dell’art.172 c.p., essendo stata contestata al COGNOME, nel medesimo procedimento, la recidiva ex art. 99 comma 2 n. 1 e 2 cod. pen.
Avverso detto provvedimento ha proposto GLYPH ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che deduce l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, comma 2, 172, comma 7, cod. pen. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione della pena: dal momento che nel proc. 713/2011 il Giudice aveva ritenuto la recidiva equivalente alle concesse attenuanti generiche, la recidiva stessa non aveva avuto effetti sanzionatori, di talchè il Giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto considerarla come motivo ostativo alla declaratoria di estinzione della pena.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto GLYPH del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
Il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio per cui la recidiva ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.. (Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008 – dep. 02/10/2008, COGNOME, Rv. 241945; si veda, altresì, Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017 – dep. 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270678, secondo cui la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato; o, ancora, Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016 – dep. 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269669, secondo cui ai fini del computo
del termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata” la recidiva anche se considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti; o, infine, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 – dep. 21/07/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044, secondo cui in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/09/2023