Recidiva e Attenuanti Generiche: Quando la Prevalenza è Esclusa
L’equilibrio tra la valutazione della pericolosità sociale del reo e la considerazione di elementi a suo favore è uno dei temi più delicati nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione sul rapporto tra recidiva e attenuanti generiche, stabilendo precisi limiti al potere del giudice nel bilanciare queste circostanze. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, negando la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva contestata.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Un soggetto veniva condannato in secondo grado a una pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La Corte d’Appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, le aveva considerate equivalenti alla recidiva, senza quindi applicare la diminuzione di pena che sarebbe derivata dalla loro prevalenza.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge proprio su questo punto. La sua difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere la prevalenza delle attenuanti, senza fornire, a suo dire, una giustificazione adeguata.
Il Bilanciamento tra Recidiva e Attenuanti Generiche secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati dal ricorrente erano generici, non si confrontavano criticamente con la decisione impugnata e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte in appello.
Il punto cruciale della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte d’Appello aveva escluso la prevalenza delle attenuanti. Tale esclusione non era frutto di un’arbitraria valutazione, ma della diretta applicazione dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce che, in determinati casi di recidiva, è precluso al giudice un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. Di fronte a una recidiva riconosciuta e assorbente, la legge stessa impone un limite al bilanciamento.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello “congrua e lineare”, e quindi non soggetta a censure di legittimità. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato due fattori determinanti:
1. Il rilievo assorbente della recidiva: La presenza di una recidiva specifica, come nel caso di specie, attiva il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall’art. 99, comma 4, c.p.
2. L’assenza di ulteriori profili di meritevolezza: Oltre all’impedimento normativo, la Corte d’Appello non aveva ravvisato altri elementi concreti e significativi che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, al di là del semplice riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è stato inoltre considerato dilatorio e palesemente inammissibile, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel bilanciamento delle circostanze: la discrezionalità del giudice non è illimitata. Quando la legge, come nel caso della recidiva qualificata, pone un ostacolo normativo alla prevalenza delle attenuanti, il giudice è tenuto a rispettarlo. La decisione sottolinea che un ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, pena la dichiarazione di inammissibilità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo rappresenta un chiaro monito sull’importanza di fondare le proprie doglianze su basi solide e giuridicamente pertinenti, specialmente quando si discute di recidiva e attenuanti generiche.
In quali casi la recidiva impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche?
Secondo l’ordinanza, la prevalenza delle attenuanti generiche è preclusa quando ricorre una recidiva specifica come quella prevista dall’art. 99, comma 4, del codice penale. In questi casi, la legge stessa impedisce al giudice di far prevalere le circostanze a favore del reo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, generico, privo di un confronto critico con la decisione della Corte d’Appello e ripropositivo di censure già esaminate e logicamente respinte nel grado precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, fissata nel caso di specie in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in mesi quattro di reclusione, euro 800 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva, in relazione al reato di cui all’art.73, comma 5, dPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Manifestamente infondato è il motivo concernente il trattamento sanzionatorio atteso che con motivazione congrua e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del rilievo assorbente della recidiva riconosciuta (art.99 comma 4 cod.pen. che preclude un giudizio di prevalenza delle attenuanti) e della assenza di ulteriori profili di meritevolezza
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.