Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50378 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50378 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:NT;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen.; letta la memoria difensiva contenente la proposizione di un nuovo motivo anche a integrazione del settimo motivo;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell’art. 49 cod. pen., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza dei presupposti dell’istituto del reato impossibile, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME);
Rilevato che il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato perché contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso RAGIONE_SOCIALE c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione”. (Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/05/2018, Rv. 273490 – 01; più di recente Sez. U – , Sentenza n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328); risulta pertanto corretto il calcolo riportato a pag. 7 del provvedimento impugNOME, in base al quale il reato si prescrive il 9 novembre 2027; peraltro, il ricorso è generico per indeterminatezza nella parte in cui fa riferimento all’art. 99 comma 6° cod. pen. e ai suoi rapporti con la disciplina della prescrizione, dal momento che la norma in esame non ha trovato applicazione al caso di specie nemmeno in punto pena;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che censura il carattere infraquinquennale della contestata recidiva, deducendo che i fatti cui sono legati i precedenti penali del NOME risalgono a ben più di un quinquennio prima la commissione del reato ivi in contestazione, è manifestamente infondato poiché la
giurisprudenza unanime di questa Corte patrocina l’orientamento secondo cui “ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come “dies a quo” non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto. (Sez. 6, Sentenza n. 15441 del 17/03/2016, Rv. 266547 – 01); nel caso di specie, il carattere infraquinquenrale della recidiva è comprovato dalla presenza nel casellario giudiziale dei precedenti presupposto n. 8), 9) e 10), legati a condanne passate in giudicato nel ti -iennio 2008-2010, quando il reato espressivo della recidiva risale al 2011;
Considerato che il sesto motivo di ricorso, con cui si critica la correttezza della motivazione posta a base dell’applicazione della recidiva, si appalesa generico per aspecificità, nella misura in cui non è scandito dall’analisi critica delle statuizioni della sentenza gravata, che invece esprime un iter logico-giuridico immune da censure nel valorizzare l’indifferenza dell’imputato rispetto alle precedenti condanne, le quali non hanno spiegato nei suoi confronti alcuna efficacia dissuasiva;
Rilevato che il settimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello notificato l’avviso di fissazione dell’udienza del 9 gennaio 2023 solo in data 24 dicembre 2022, è manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell’ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nomiNOME nel corso del processo, ancorché l’altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (Sez. 2 -, Sentenza n. 30185 del 22/07/2020, Rv. 279858 – 01);
Considerato che la inammissibilità dei motivi principali cetermina, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità dei motivi nuovi e aggiunti;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023