Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 3792  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, presentata da NOME COGNOME rispettivamente ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 48-50 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), perché il detenuto era in espiazione di reato ostativo ex art. 4-bis, q il.m.2022 comma primo, medesima legge e il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro avevrrítenuto la collaborazione non prestata possibile ed esigibile.
L’interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 25 Cost. e 677 cod. proc. pen. sull’individuazione del giudice naturale precostituito per legge, rilevando come l’istante sia detenuto presso l’istituto carcerario di Nuchis-Tempo Pausania e che la competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza è funzionale e inderogabile. Pertanto il Tribunale di sorveglianza adito, e non quello di Catanzaro, sarebbe stato titolato all’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58-ter e 4bis Ord. pen. sostenendo che le mitigazioni interpretative dell’art. 4-bis cit. a opera della Corte costituzionale (sentenza n. 68 del 1995), secondo cui la collaborazione impossibile deve essere apprezzata solo con riferimento ai fatti-reato compresi nel provvedimento di esecuzione e la scarsa chiarezza della motivazione renderebbero censurabile il provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in riferimento alla mancanza di motivazione in rapporto alle deduzioni difensive.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
L’accertamento  GLYPH negativo  GLYPH sulla GLYPH impossibilità GLYPH o  GLYPH inesigibilità GLYPH della collaborazione con la giustizia del ricorrente, oggetto della pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, è divenuto definitivo – allo stato a seguito della pronuncia di questa corte n. 38119 del 2023, che ha dichiarato inammissibile il
relativo ricorso per cessazione. Ogni questione inerente l’originaria competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro è ormai preclusa.
Il ricorrente non ha apportato elementi pregnanti che consentano la rivisitazione di quel giudizio. Sicché, correttamente, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la reiterata istanza di misura alternativa in base alla normativa vigente al tempo della sua presentazione.
2. I motivi ulteriori di ricorso restano assorbiti.
Resta ferma la facoltà del condannato di avanzare nuova istanza di misura alternativa, sulla base della sopravvenuta disciplina di cui al d.l. n. 162 del 2022, conv. con I. n. 199 del 2022.
 Il ricorso è pertanto inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa dal. ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/6/2023