Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18698 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18698 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 21 Aprile 2022 dalla CORTE di APPELLO di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la parte civile Banque populaire · Cote d’Azur che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese e dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente che insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, parzialmente riformando la sentenza resa il 30 maggio 2017 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la responsabilità di NOME in ordine al delitto di riciclaggio a lei contestato e, riconosciu l’attenuante prevista dall’art. 648 bis comma 4 cod.pen., ritenuta prevalente, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, sulla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta, concedendo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. ·
Si addebita all’imputata di avere, nella qualità di dipendente della RAGIONE_SOCIALE, fatto transitare sul proprio conto personale aperto presso altro istituto bancario, somme di denaro di provenienza illecita per un ammontare complessivo di 280.000 C.
In particolare la donna si presentava presso la BCC Banca di Cherasco assumendo falsamente di essere un broker nel settore nautico e depositava in due tranche la somma complessiva di 280.000 C, tramite sei assegni emessi dalla società RAGIONE_SOCIALE che le venivano consegnati dal convivente COGNOME NOME, il quale ha patteggiato la pena per diversi episodi di truffa commessi nel settore del leasing nautico. Successivamente trasferiva una somma corrispondente all’estero.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputata deducendo :
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per la genericità e imprecisione del capo di imputazione: la difesa aveva eccepito nell’atto di appello il difetto di enunciazione i forma chiara e precisa del fatto contestato all’imputata con la conseguente nullità assoluta; la Corte ha riconosciuto la patologia della imputazione in quanto nella prima parte della contestazione per le operazioni in entrata si fa generico riferimento alla somma di 280.000 C ricevuta dalla NOME, senza indicare in dettaglio gli estremi dei sei assegni che l’hanno veicolata e nella seconda parte, per le operazioni in uscita, non solo non vengono indicati i due bonifici attuativi del trasferimento, ma si introducono dati errati lasciando presupporre che le somme siano state prelevate tutte dal conto BCC; inoltre come reati presupposti da cui deriva il denaro come di illecita provenienza, sono stati indicati nella contestazione i capi B e C della rubrica asseritamente oggetto di una sentenza di patteggiamento passata in giudicato ma neppure prodotta dal pubblico ministero; ciò posto la corte ha tuttavia disatteso la censura difensiva ricorrendo al criterio di effettività, secondo il quale non risultano pregiudicati i di della difesa come evidenziato dall’ampia interlocuzione dell’imputata nel merito. Questa motivazione deve ritenersi illegittima per violazione dell’articolo 179 cod. proc.pen. ed è frutto di un giudizio apparente e tautologico.
2.2 Violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine al difetto di correlazione tra capo di imputazione e decisione, poiché le incolpazioni individuavano quale ingiusto profitto delle due truffe indicate ai capi di imputazione B e C come reati presupposti, non somme di denaro ma la disponibilità di due imbarcazioni e i relativi contratti di leasing, che erano stati onorati solo in minima parte.
Poiché il provento delle truffe contestate non è stato individuato in una somma di denaro, è del tutto evidente che non può essere contestato all’imputata il reato di riciclaggio di somme di denaro. La corte tuttavia ha superato la questione affermando che il denaro transitato sui conti della NOME non è risultato provenire da altra diversa vicenda storica, che avrebbe dovuto essere contestata all’imputata, ma da quello specifico antecedente delittuoso, sicché risulterebbe provato che la somma di 280.000 euro confluita nella disponibilità dell’imputata tramite assegni sottoscritti dalla RAGIONE_SOCIALE derivava dai reati contestati ai capi B e C . Peraltro non risponde al vero che i testimoni escussi hanno confermato la falsità dell’accordo transattivo del 12 agosto 2010 intercorso tra COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e, non essendo stata dimostrata tale falsità, non vi è prova che la RAGIONE_SOCIALE abbia riciclato somme di provenienza illecita.
2.3 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, poiché la difesa aveva eccepito la liceità della provenienza delle somme di denaro trasferite a mezzo dei contestati bonifici bancari eseguiti dall’imputata e la insussistenza di qualsiasi apprezzabile attività compiuta al fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La corte ha ritenuto l’imputata consapevole della provenienza illecita della somma di denaro, valorizzando le medesime circostanze contestate dalla difesa e applicando il principio del “non poteva non sapere”. In tal modo la corte ha di fatto omesso ogni debita argomentazione e motivazionale.
Ha poi valorizzato la circostanza che la NOME all’atto del versamento dei sei assegni si fosse presentata alla funzionaria della BCC come broker marittimo, a riprova del dolo di riciclaggio, ma ha reso motivazione apparente senza argomentare sulla trasparenza e tracciabilità delle operazioni poste in essere dall’imputata. Allo stesso modo è tautologico affermare che la NOME in quanto convivente dello COGNOME fosse a conoscenza delle indagini a carico del compagno, che avrebbe potuto tenere la compagna all’oscuro delle proprie vicende penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile
Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merit perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni de corte non risultano apparenti, né “manifestamente” illogiche o contraddittorie.
Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda il giudizio di colpevolezza dell’imputata. Per contro deve osservarsi che la ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera perlopiù in maniera pedissequa le censure formulate con l’atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e GLYPH tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
2.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato poiché, come affermato in ricorso, la corte pur evidenziando la parziale genericità del capo di imputazione ha
correttamente osservato che era in discussione la somma complessiva di 280.000 C ricevuta dalla NOME tramite il compagno e il successivo trasferimento della medesima somma allo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita; che l’imputata ha compreso perfettamente il perimetro della vicenda da dimostrare e da cui essere eventualmente scagionata e ha potuto articolare tutti i mezzi di difesa a lei disponibili, così facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale il fatto contestato risultava sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione e la S.C. ha ritenuto la data esatta della consumazione del reato un elemento descrittivo non decisivo per l’esercizio dei diritti di difesa). (Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 265825 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 6560 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 – 01)
Deve, peraltro, osservarsi che nel caso di specie la corte, nel criticare la carenza di precisione della contestazione, ha sovrapposto il thema probandum al capo di imputazione: il thema probandum non deve necessariamente essere contestato nei minimi dettagli nel capo di imputazione, essendo sufficiente che l’imputazione consenta alla difesa di comprendere in punto di fatto e in termini giuridici le condotte che vengono contestate, sicché non occorre indicare nei minimi dettagli le circostanze di fatto che verranno dimostrate e, di conseguenza, le modalità precipue con cui la condotta di riciclaggio si è consumata. Alla stregua di questi criteri deve ritenersi che non sia necessario indicare nel capo d’imputazione i numeri dei singoli assegni, attraverso i quali è stato effettuato il versamento delle somme di provenienza illecita sul conto dell’imputata, né gli estremi dei bonifici effettuati essendo sufficiente spiegare la complessiva condotta contestata e il suo inquadramento giuridico.
2.2 Il secondo motivo di ricorso reitera pedissequamente quanto già proposto con l’atto di gravame, alle cui censure la corte ha fornito corretta e congrua risposta, evidenziando che le giustificazioni addotte da COGNOME in ordine alla provenienza lecita delle somme transitate sul conto della sua compagna sono risultate inverosimili e hanno trovato smentita nella documentazione acquisita in giudizio.
La Corte dopo avere disposto attività istruttoria al fine di verificare l’assunto difensiv ha ritenuto la falsità dell’accordo transattivo intercorso tra COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE adottato come schermo per ripulire il denaro provento delle truffe commesse dallo COGNOME, poiché come approfondito a pagina 8 della sentenza di appello, il detto accordo
non è mai stato registrato e non vi è traccia di tale transazione, né delle somme asseritannente versate nella contabilità della società RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 521 cod. proc.pen., non vi è stato alcun vulnus del diritti della difesa poiché il denaro transitato sul conto della ricorrente tramite ti emessi dalla RAGIONE_SOCIALE in suo favore è risultato provento delle truffe per le quali COGNOME COGNOME patteggiato la pena; non è rilevante che nei relativi capi d’imputazione a carico dello COGNOME COGNOME profitto della truffa sia indicato facendo riferimento alla disponibilit due imbarcazioni poiché è stato realizzato un complesso comportamento fraudolento che ha consentito allo COGNOME di ottenere ingenti vantaggi economici. Inoltre come chiaramente spiegato nella sentenza di appello a pagina 3 il teste COGNOME ha dichiarato che le somme trasferite alla RAGIONE_SOCIALE erano da considerarsi di provenienza illecita in quanto nessun rapporto diretto vi era tra l’imputata e la RAGIONE_SOCIALE che aveva emesso i sei assegni, né l’assunto difensivo del convivente COGNOME aveva trovato un sia pur minimo riscontro documentale.
Il ricorrente propone un motivo generico poiché non si confronta con questa motivazione e reitera le medesime censure già formulate con l’atto di gravame, a cui oltretutto fa rinvio per relationem, con una tecnica di esposizione dei motivi dell’impugnazione che di per sé non consente all’atto di superare il vaglio di ammissibilità.
2.3 La Corte ha reso adeguata e congrua motivazione a pag.9 in ordine all’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio evidenziando una serie di elementi di fatto sintomatici della consapevolezza dell’imputata in ordine alla provenienza illecita delle somme della volontà di occultarla, con cui il ricorrente neppure si confronta, così incorrendo nel vizio di genericità del motivo.
In ogni caso la corte ha altresì evidenziato che sussiste certamente il dolo eventuale cioè la accettazione del rischio che l’anomala operazione realizzata fosse funzionale al trasferimento di somme illecite di provenienza illecita. Anche la circostanza che la ricorrente abbia aperto il conto senza dichiarare di lavorare in banca e presentandosi come un broker nautico conferma la consapevolezza della provenienza illecita delle somme e del carattere sospetto della operazione e la volontà di contribuire ad ostacolare l’identificazione delle somme transitate sul suo conto, anche in ragione della scarsa plausibilità della giustificazione offerta da COGNOME in ordine a detti versamenti.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che in relazione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione si ritiene congruo determinare in 3.000 C .
Per il principio di soccombenza deve essere pronunziata la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita Banque Populaire Cote d’Azur che, in ragione dell’impegno da questa profuso, possono essere liquidate in complessivi euro 3686 oltre accessori di legge.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Banque PopulaireCote d’Azur che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Il Preside te