Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35898 del 2024, ha affrontato un caso di reato di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare quando i motivi sono ritenuti ‘manifestamente infondati’. La decisione sottolinea il rigore con cui vengono valutati i vizi di motivazione e il diniego delle attenuanti generiche, confermando le sentenze dei gradi precedenti. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al mare in una data non autorizzata dal decreto del giudice. La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la condanna di primo grado, ricostruendo la condotta in termini di evasione e respingendo le argomentazioni difensive.
I Motivi del Ricorso e il reato di evasione contestato
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse fornito una risposta adeguata ai plurimi argomenti sollevati con l’atto di appello, rendendo la motivazione della sentenza viziata.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
La difesa mirava a scardinare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, ma la Suprema Corte ha giudicato entrambi i motivi inammissibili.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi presentati.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le censure difensive, fornendo una motivazione chiara e basata su consolidati principi giurisprudenziali.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva, in realtà, risposto puntualmente a tutte le questioni sollevate. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ‘congrua e immune da vizi logici’. La condotta dell’imputato era stata correttamente inquadrata come reato di evasione, poiché l’allontanamento dall’abitazione per recarsi al mare era avvenuto in violazione delle prescrizioni imposte.
Sul secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la decisione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se non è manifestamente illogica. La Corte ha ricordato che, per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si soffermi su quelli ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato la ‘totale assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva’, una carenza che neppure la difesa era riuscita a colmare con argomentazioni specifiche. Pertanto, il diniego è stato considerato legittimo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due importanti principi del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, un ricorso per cassazione basato su un presunto vizio di motivazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve individuare specifiche illogicità o contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito. Se la motivazione è coerente e risponde alle censure, il ricorso è destinato all’inammissibilità. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per contestarne il diniego, non basta lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli, ma occorre dimostrare l’illogicità manifesta della decisione, provando l’esistenza di elementi positivi concreti che il giudice avrebbe irragionevolmente ignorato. La sentenza, dunque, funge da monito sull’importanza di formulare ricorsi solidi e ben argomentati, evitando motivi pretestuosi o palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi su cui si basa sono considerati ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di pregio giuridico, come nel caso di contestazioni generiche sulla motivazione di una sentenza che è invece logica e coerente.
La Corte d’Appello deve rispondere analiticamente a ogni singolo argomento della difesa?
No, non necessariamente. Secondo la Cassazione, la motivazione è valida se è congrua, immune da vizi logici e risponde puntualmente alle questioni decisive sollevate dalla difesa, anche senza esaminare ogni singolo dettaglio argomentativo.
Per quale motivo possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice non rileva elementi positivi da valutare a favore dell’imputato. Come affermato in questa ordinanza, la ‘totale assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva’, neppure indicati dalla difesa, è una ragione sufficiente per giustificare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 38 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo – con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza per non avere fornito risposta ai plurimi argomenti decisivi sollevati nei motivi di appello – lo stesso appare manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ricostruito la condotta dell’imputato correttamente in termini di evasione, risultando che lo stesso si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al mare in data non consentita dal decreto che lo autorizzava. A pagina 2 della sentenza, la Corte d’appello risponde puntualmente alle questioni dedotte dalla difesa.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 2) si è attenuta a tali regole ritenendo, conformemente al Giudice di primo grado, ostativa alla concessione delle stesse la totale assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, neppure indicati dalla difesa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024