Reato di evasione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di evasione rappresenta una violazione grave degli obblighi di custodia, ma la sua contestazione in sede di legittimità richiede un rigore tecnico elevato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che non è sufficiente proclamare la propria innocenza per ottenere l’annullamento di una condanna: i motivi del ricorso devono essere specifici, dettagliati e fondati su precise violazioni di legge.
Il caso del reato di evasione e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per la violazione dell’articolo 385 del codice penale. Il soggetto aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, contestando la sussistenza della propria responsabilità penale. Tuttavia, l’impugnazione presentata non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, evidenziando una carenza strutturale nella formulazione delle difese.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno rilevato che le doglianze espresse dal ricorrente erano formulate in modo del tutto generico. In sede di legittimità, infatti, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma occorre dimostrare che il giudice di merito abbia commesso un errore nell’applicazione della norma o nella motivazione della sentenza. La mancanza di tali elementi rende il ricorso non consentito dalla legge.
Inammissibilità del ricorso per il reato di evasione
L’inammissibilità non comporta solo il rigetto delle istanze difensive, ma trascina con sé conseguenze economiche rilevanti. Nel caso di specie, oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare l’uso improprio del sistema giudiziario attraverso ricorsi manifestamente infondati o generici.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si concentrano sulla natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha osservato che i motivi dedotti, attinenti alla pretesa insussistenza della responsabilità, non esplicitavano le ragioni di diritto o i dati di fatto a supporto delle censure. Tale genericità impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, rendendo l’atto processuale nullo ai fini della revisione della condanna. La legge richiede che ogni motivo di ricorso sia correlato a una specifica critica della sentenza impugnata, pena l’irricevibilità dello stesso.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la difesa tecnica nel reato di evasione deve essere estremamente precisa. Non basta contestare genericamente il verdetto dei gradi precedenti, ma è indispensabile individuare con esattezza il vizio logico o giuridico in cui è incorso il giudice d’appello. La decisione della Cassazione funge da monito sulla necessità di una redazione accurata degli atti giudiziari per evitare sanzioni pecuniarie e la conferma definitiva della condanna.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, la legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso analizzato è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39945 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO/23 Ferrara
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla pretesa insussistenza de responsabilità – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulat modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreg censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023