Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41622 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME NOME NOME OGGERO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’assise d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udito il Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, in proprio, e quale erede di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Lecce, sull’appello di pubblico ministero ed imputato, escluse le attenuanti generiche riconosciute in primo grado, ha rideterminato in 18 anni e 15 giorni di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati di omicidio volontario di NOME COGNOME (art. 575 cod. pen.), porto in luogo pubblico (artt. 2, 4, 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895) e ricettazione (art. 648 cod. pen.) della pistola con cui fu commesso il delitto, avvenuto in Torre Santa Susanna il 13 febbraio 2023, confermando per il resto la sentenza emessa, in rito abbreviato, dal Tribunale di Lecce il 21 maggio 2024.
In particolare, l’imputato Ł stato riconosciuto responsabile di aver sparato dall’interno della propria abitazione verso due uomini che si trovavano all’esterno della porta della stessa e che armeggiavano con essa; il colpo aveva attraversato l’anta della porta d’ingresso, colpito al capo uno di essi, NOME COGNOME, che era morto, poco dopo, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lecce.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo atto di ricorso (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che integra, in realtà, un omicidio colposo, e non un omicidio volontario. In particolare, si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto che
l’omicidio sia avvenuto in un contesto di contrapposizione tra gruppi criminali per la gestione di una piazza di spaccio, ma la circostanza non Ł provata ed Ł contrastata da altri dati del processo. Si deduce che la sentenza di appello ha confuso la prevedibilità astratta dell’evento, per essere tornato l’imputato in paese consapevole del pericolo che correva, con la rappresentazione dell’evento che Ł necessaria per il dolo. Si deduce che, per ritenere esistente il dolo dell’evento, il giudicante avrebbe dovuto accertare se, ponderato il fine perseguito, l’agente si fosse determinato ad agire comunque accettando l’eventualità della causazione dell’offesa, ed Ł da escludere, in realtà, che l’imputato possa aver accettato l’eventualità della causazione dell’offesa perchØ questa avrebbe provocato reazioni dalla fazione avversa ed innalzato l’attenzione delle forze di polizia ed impedito la prosecuzione dell’attività della piazza di spaccio. Si deduce che repentinità dell’azione e mancata reiterazione dei colpi depongono per la insussistenza del dolo. Si deduce che il proiettile fu deviato verso il basso dalle lamelle della persiana; era stata chiesta la rinnovazione istruttoria per accertare l’influenza dell’impatto con la persiana sulla deviazione della traiettoria del proiettile, ma il giudice di appello ha respinto l’istanza sulla base di valutazioni assertive e prive di scientificità. Si deduce che la sentenza impugnata ha tratto elementi di prova del dolo anche dalla circostanza che l’imputato non chiamò i soccorsi, fu solo la madre dell’imputato a chiamare una ambulanza, ma ciò non esclude che egli possa aver sollecitato la madre ad effettuare quella chiamata.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione della attenuante della provocazione, la negazione delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva. Sulla provocazione per accumulo si deduce l’illogicità del giudizio di non proporzionalità della reazione rispetto alle provocazioni del gruppo rivale. Con riferimento alle generiche, si rileva la mancata esistenza di elementi che la sentenza impugnata ha usato per motivare il diniego e la sussistenza, di converso, di elementi positivi che ne avrebbero giustificato la concessione. Sulla recidiva, si deduce che il precedente penale era molto risalente nel tempo, e che la ricaduta nel reato era meramente occasionale in quanto determinata dal comportamento della parte contrapposta.
2.2. Secondo atto di ricorso (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto il diniego delle stesse Ł stato condizionato dalla ricostruzione del contesto di scontro tra gruppi criminali per la gestione di una piazza di spaccio, che, però, Ł stata ricavata da fonte inutilizzabile; le attenuanti avrebbe dovuto essere concesse, invece, per il comportamento successivo al fatto, ovvero il non essere scappato, il non aver occultato le prove, l’aver chiamato le forze di polizia e l’aver fatto chiamare alla madre i soccorsi.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto doloso della persona offesa, che la sentenza impugnata ha escluso perchØ non coincidente l’evento preso di mira dall’offeso con quello perpetrato dall’imputato; il proprium dell’attenuante Ł che la vittima preveda e voglia l’evento dannoso come conseguenza della propria condotta, e non vi Ł dubbio che la reazione dell’imputato all’intrusione in casa del gruppo rivale fosse prevedibile, così come fosse prevedibile che con la reazione egli avrebbe cagionato un grave evento di danno per le modalità con cui era stata perpetrata la condotta degli aggressori.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della provocazione, che Ł stata esclusa per l’asserita esistenza di provocazioni reciproche che la sentenza di appello ricava, però, da un elemento
inutilizzabile; inoltre, il fattore causale che determinò la reazione dell’imputato Ł ricostruito in sentenza in modo vago, non si comprende, ovvero, se gli intrusori volessero accertare se l’imputato era tornato in paese o se fosse in atto un tentativo di effrazione dell’abitazione; la sentenza di appello ritiene sproporzionata la reazione dell’imputato ma fa l’errore di isolare le condotte dei due intrusori da quelle dei complici in attesa a bordo di due autovetture nei pressi dell’abitazione.
Con il quarto motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per la mancata assunzione di una perizia medico-legale e comparazione mediante rinnovazione dell’accertamento sullo stato dei luoghi quale fosse stato l’angolo di deviazione verso il basso della traiettoria del proiettile determinato dall’impatto con l’aletta parasole dell’infisso e se tale deviazione sia stata o meno influente.
2.3. Atto di motivi nuovi (AVV_NOTAIO)
Con unico motivo deduce che il fondamento del rimprovero doloso non può identificarsi con l’accettazione del rischio dell’evento perchØ trovarsi in una situazione di rischio, senza cautelare il pericolo, Ł tipico della colpa, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dell’elemento volontaristico proprio del dolo, costituito non tanto dalla consapevolezza della presenza del COGNOME al di là della porta e dalla rappresentazione della possibilità di colpirlo in conseguenza dello sparo rivolto verso l’esterno, nØ della accettazione del rischio di verificazione dell’evento, quanto piuttosto dalla concreta adesione psichica all’evento morte, tramite l’accertamento della volontà del COGNOME di agire ugualmente, dopo aver valutato l’eventuale prezzo da pagare, pur di perseguire il fine primario della condotta posta in essere. La sentenza ha omesso di confrontarsi con l’elemento di fatto, idoneo a smentire l’ipotesi dolosa, attinente alla condotta cauta e prudente posta in essere dal NOME dal momento del suo ritorno a Torre Santa Susanna. L’atteggiamento accorto depone per la logica esclusione della morte del COGNOME quale evento voluto, per l’ovvio motivo che l’uccisione di questi avrebbe determinato l’innalzamento del livello del conflitto con il gruppo rivale. Repentinità e mancata reiterazione del colpo sono indici della mancanza di dolo. Andava considerato, inoltre, che il proiettile ha impattato sulle lamelle della persiana in alluminio donde la deviazione verso il basso, e valutata l’opera soccorritrice verso la vittima, per quanto non direttamente praticata, però sicuramente sussistente, quantomeno per aver esortato a tanto la madre.
La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria scritta.
Con requisitoria orale, anticipata tramite memoria scritta, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO sopra citato, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
I difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Sono infondati, anzitutto, il primo motivo del primo atto di ricorso ed il motivo nuovo, entrambi dedicati alla questione dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo n. 1.
Essi deducono che il fatto di cui Ł stato ritenuto responsabile l’imputato avrebbe dovuto
essere qualificato come omicidio colposo e non come omicidio volontario, attesa la mancanza nell’agente del dolo dell’evento-morte della vittima.
1.1. Il ricorso deduce, anzitutto, che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omicidio sia avvenuto in un contesto di contrapposizione tra gruppi criminali per la gestione di una piazza di spaccio, ma la circostanza che l’imputato gestisse una piazza di spaccio Ł informazione ricevuta dalla polizia giudiziaria da fonte confidenziale che non poteva essere utilizzata nel processo, informazione che Ł stata corroborata da elementi prova privi di significato quale la circostanza, mai provata ed anzi contraddetta da alcune circostanze del fatto (come l’esser stato usato proprio quel telefono per chiamare il NUMERO_TELEFONO), che, per nascondere la prova di traffici illeciti, l’imputato abbia fatto sparire il proprio telefono dalla scena del crimine dopo l’arrivo delle forze di polizia o la circostanza che vi sia stato un atteggiamento reticente da parte dei soccorritori della vittima, che, in realtà, qualifica la vittima, e non l’imputato, come appartenente ad un contesto di criminalità organizzata; la stessa paura manifestata dall’imputato, una volta arrestato, per la propria incolumità in carcere e la sua richiesta di non avere contatti con il resto della popolazione carceraria Ł in contrasto con la conclusione della sentenza impugnata sull’appartenenza dell’imputato a contesti criminali.
L’argomento Ł inammissibile, perchØ non conferente con il percorso logico che ha portato i giudici del merito all’affermazione di responsabilità.
Le sentenze di merito sono conformi nel percorso logico che ha portato al giudizio di responsabilità, e per questo da considerare, ai fini del controllo di legittimità, come un unico discorso giustificativo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595: “ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione”; piø di recente, nello stesso senso, v. Sez . 6, n. 30893 del 25/06/2025, COGNOME, n.m.; Sez . 3, n. 30402 del 08/07/2025, COGNOME, n.m.).
Esse hanno ritenuto che il fatto di cui al capo n. 1 fosse da qualificare come omicidio volontario, in quanto l’imputato, dopo aver visto nella telecamera di sicurezza che riprendeva l’esterno dell’abitazione che c’erano due persone che armeggiavano fuori la porta di ingresso della casa della madre in cui stava pernottando, sparò verso il punto in cui si trovavano le due persone – ad una distanza dalla vittima non esattamente precisata, ma quantificabile tra un minimo di due metri (secondo le dichiarazioni della fidanzata dell’imputato) ed un massimo di cinque metri (secondo l’ipotesi del consulente della difesa) un colpo di pistola TARGA_VEICOLO, che partì dall’altezza di 163,4 cm, attraversò la tenda interna, gli scuri in legno, ed il vetro della porta all’altezza di 158,1 cm, attraversò la persiana esterna in alluminio all’altezza di 158 cm, subendo una deviazione di 0,75° per l’impatto con una delle alette della persiana, e colpì al cranio una delle due persone che erano dietro la porta, cagionandone il decesso.
A causa della maggiore altezza del pavimento dell’interno della stanza da cui sparò l’imputato rispetto alla soglia esterna della porta dell’abitazione, vicino alla quale si trovava la vittima, il colpo di pistola uscì ad un’altezza di 176 cm dal suolo. La vittima, che era alta 181 cm, e che non si trovava, peraltro, nel momento in cui fu colpita, in posizione esattamente eretta (perchØ, come emerge dal ricorso, aveva una mano appoggiata sulla spalla del
complice ed il ginocchio piegato verso di lui, verosimilmente nell’intento di essere sollevato da questi per guardare dall’alto verso l’interno), fu colpita a livello della teca cranica in regione parietale posteriore sinistra.
Nel percorso logico che ha portato alla individuazione dell’elemento soggettivo del reato non trova, pertanto, posto la circostanza che l’omicidio possa essere avvenuto o meno nel contesto di una tensione tra gruppi rivali di criminalità organizzata, perchØ il dolo dell’evento-morte Ł stato ricavato da dati oggettivi e neutri rispetto al contesto in cui maturò il delitto (micidialità dell’arma utilizzata; distanza tra autore del reato e vittima; consapevolezza nell’agente del punto esatto in cui si trovava la vittima; inconsistenza dei materiali di cui era composta la porta, non in grado di bloccare un proiettile; altezza dello sparo), che prescindono dal contesto in cui Ł maturato il delitto, e che sarebbero idonei a motivare in modo non illogico la sussistenza del dolo di morte anche in un omicidio che sia privo di qualsiasi vicenda pregressa avvenuta tra vittima ed autore del reato.
1.2. Il ricorso deduce, poi, che la sentenza di appello ha ritenuto che l’imputato sia tornato a Torre Santa Susanna consapevole del pericolo che correva e intenzionato a sfidare il gruppo antagonista, ma in questo modo essa avrebbe confuso la prevedibilità astratta dell’evento con la rappresentazione dell’evento che Ł necessaria per il dolo.
Anche questo argomento Ł inammissibile, perchØ non conferente con il percorso logico che ha portato i giudici del merito all’affermazione di responsabilità.
La sentenza di appello, argomentando da comportamenti tenuti dall’imputato nei giorni precedenti al reato, ha sostenuto che l’imputato fosse, in realtà, preparato allo scontro con soggetti rivali, in quanto, come si ricava dalle immagini estrapolate a posteriori dalla telecamera di sicurezza dell’abitazione, girava armato, spesso in compagnia di un’altra persona, a sua volta armata.
Il ricorso, come riportato sopra, sostiene che in questo modo avrebbe confuso la prevedibilità astratta dell’evento con la rappresentazione dell’evento, e che Ł questa seconda ad essere necessaria per il dolo, ma l’argomento Ł inammissibile, perchØ nel percorso logico del giudizio di responsabilità l’affermazione che l’imputato era preparato allo scontro non sostituisce l’accertamento della volontà e rappresentazione dell’evento-morte che Ł necessaria per la presenza del dolo, che Ł formulato correttamente in relazione alla condotta tenuta in concreto dall’autore del reato nello specifico momento in cui commise il fatto (accertamento che consiste, come si diceva prima, nell’esser stato sparato un colpo di pistola TARGA_VEICOLO, in grado di attraversare una porta composta in successione da legno, vetro ed alluminio, ad altezza d’uomo, da una distanza minima di due metri e massima di cinque metri, verso il punto si sapeva trovarsi in quel momento la vittima).
L’affermazione che l’imputato era preparato allo scontro non sostituisce l’accertamento del dolo, ma si limita a corroborare la conclusione, formulata dai giudici del merito, circa la mancanza di una situazione di sorpresa da parte dell’imputato per quanto stava accadendo fuori della porta dell’abitazione in cui era chiuso, e, quindi, in definitiva influisce eventualmente sulla intensità del dolo, ma non sulla sua sussistenza.
1.3. Il ricorso deduce, poi, che l’impulsività dell’azione deporrebbe nel senso della mancanza di dolo. Che l’imputato vivesse in uno stato di tensione pregressa Ł emerso in giudizio, mentre non Ł emerso uno stato di tensione nel momento dello sparo. La sentenza si sofferma sulla circostanza che l’imputato aveva osservato i ripetuti passaggi davanti casa sua di una Dacia Duster, ma la vittima ed il suo compagno scesero in realtà da una Fiat 500 L, per cui non Ł vero, come, invece, scrive la sentenza, che l’imputato fosse già in stato di attenzione ed Ł vero, al contrario, ciò che dice l’imputato, ovvero che lui fu sorpreso dai
rumori; che l’imputato si trovasse a letto quando si Ł alzato per sparare Ł confermato dalla posizione del bossolo, che Ł stato rinvenuto sulla coperta nella parte inferiore del letto; la circostanza che la pistola si trovasse sotto il cuscino conferma che l’imputato era a letto e conferma anche che viveva in uno stato di tensione pregressa. La sentenza impugnata ha ritenuto anche di ricostruire il dolo dal fatto che sarebbero passati ben tredici secondi dal momento dei rumori allo sparo, ma tredici secondi sono pochi per prendere la pistola da sotto il cuscino, armarsi, alzarsi, camminare e sparare; deve ritenersi, pertanto, che il tutto sia avvenuto in modo estremamente repentino. Il motivo nuovo riprende l’argomento della reazione repentina e improvvisa, evidenziando anche che l’imputato si trovava in una stanza con scarsa visibilità.
L’argomento Ł infondato.
La repentinità con cui si Ł sviluppata complessivamente l’azione nella notte in cui Ł accaduto il delitto, e l’impulsività della reazione dell’imputato, in una stanza buia ma in luoghi che conosceva benissimo, costituiscono senz’altro elementi probatori presenti negli atti del giudizio, che sono entrati nella valutazione dei giudici del merito, ma che non rendono manifestamente illogica la loro conclusione che l’omicidio del contendente sia stato voluto.
La repentinità con cui si Ł svolta l’azione non Ł incompatibile con la sussistenza del dolo, di cui anzi costituisce una delle forme, il c.d. dolo d’impeto, espressione che ‘designa un dato meramente cronologico consistente nella repentina esecuzione di un proposito criminoso improvvisamente insorto’ (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, COGNOME Vecchio, Rv. 267628 – 01).
La repentinità con cui si Ł svolta l’azione non rende manifestamente illogica la decisione dei giudici del merito perchØ il processo di formazione del dolo può compiersi, in effetti, anche con straordinaria immediatezza, quale quella del caso in esame. Il processo di formazione del dolo, d’altronde, Ł tanto piø rapido ed immediato quanto piø il mezzo utilizzato dall’agente Ł univocamente idoneo a determinare la causazione dell’evento; il processo di formazione del dolo Ł, invece, naturalisticamente piø lento quando l’agente si serve di un mezzo atipico, che non Ł, di per sØ, associabile con immediatezza alla morte del soggetto colpito (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987, non mass. sul punto).
Nel caso in esame, in cui l’autore del reato utilizzò per la commissione del reato una pistola TARGA_VEICOLO, il processo con cui l’agente si rappresentò l’evento morte come conseguenza della propria condotta e giunse a volerlo, potette svolgersi, perciò, anche in modo molto rapido, rendendo non manifestamente illogica la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto che l’imputato – in quei pochi secondi (tredici, secondo la ricostruzione di pag. 31 della sentenza di appello) che ebbe a disposizione per prendere la pistola da sotto il cuscino, armarsi, alzarsi, forse fare uno o piø passi, e sparare – si rappresentò l’eventomorte del contendente, e lo volle anche.
Ed in questo contesto Ł, pertanto, anche infondata l’ulteriore deduzione spesa in ricorso, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe travisato il particolare che l’imputato stava camminando mentre sparava, e da ciò ha ricavato la non celerità dell’azione di fuoco, perchØ nel processo di accertamento della sussistenza nell’agente della rappresentazione e volontà dell’evento-morte del contendente Ł del tutto irrilevante che l’imputato, alzatosi dal letto, ebbe o o meno il tempo di fare uno, o piø, passi prima di sparare.
1.4. Il ricorso deduce, ancora, che la circostanza che l’imputato esplose solo un colpo di pistola depone per la mancanza di volontà dell’evento, perchØ la reiterazione dei colpi Ł uno degli indicatori della sussistenza del dolo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, PG in proc.
COGNOME ed altri, Rv. 261107, in motivazione), indicatore che nel caso difetta. La mancata reiterazione dei colpi sarebbe indice della insussistenza del dolo di morte anche perchØ Ł pacifico che gli aggressori fossero due, e non avrebbe avuto senso che l’imputato volesse ucciderne soltanto uno, tenendo in vita l’altro.
Il motivo nuovo riprende l’argomento ed aggiunge che la pistola aveva un ulteriore colpo in canna e che il caricatore era pieno.
L’argomento Ł infondato.
La reiterazione o meno dei colpi, pur essendo senz’altro uno degli indicatori da valutare nel processo di verifica della sussistenza del dolo, non rende manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che nel caso in esame tale indicatore fosse non decisivo (in particolare, a pag. 33).
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato piø volte, infatti, che ‘in tema omicidio volontario, in relazione alla valutazione circa la sussistenza o meno dell’ animus necandi , la prova del dolo omicidiario Ł prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonchØ tutti quegli elementi che, secondo l’ id quod plerumque accidit , abbiano un valore sintomatico’ (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, COGNOME, Rv. 234129 – 01; conformi, nella giurisprudenza piø recente, Sez. 1, n . 33771 del 12/06/2025, T., n.m.; Sez . 1, n . 8081 del 28/09/2023, dep. 2024, A., n.m.).
E, nel caso in esame, natura del mezzo usato e parti del corpo della vittima attinte dalla direzione del colpo di pistola sono stati ritenuti in modo non illogico elementi prevalenti nella ricostruzione della esistenza del dolo. La valutazione delle prove della volontà omicida costituisce, d’altronde, un giudizio di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità quando sia sorretto da logica e adeguata motivazione (Sez . 1, n . 19449 del 25/02/2025, Vettoretti, n.m.).
NØ Ł in grado di infirmare il giudizio di responsabilità la circostanza, dedotta in ricorso, che gli intrusori fossero due, e non avrebbe avuto senso che l’imputato volesse ucciderne soltanto uno, tenendo in vita l’altro, perchØ, come evidenzia la sentenza impugnata alle pagg. 33 e 34, l’unico colpo esploso aveva ottenuto il risultato di abbattere uno dei due uomini, il che era sufficiente per porre fine all’intrusione, senza che fosse necessario, a tale scopo, che fosse neutralizzato anche il secondo uomo.
1.5. Il ricorso deduce, ancora, che i giudici del merito avrebbero dovuto accertare se, ponderato il fine perseguito, l’agente si fosse determinato ad agire comunque accettando l’eventualità della causazione dell’offesa, e che sarebbe del tutto da escludere che l’imputato avesse accettato l’eventualità della causazione dell’evento-morte del contendente, essendo proprio questa eventualità da evitare rispetto ad attentati che avrebbero potuto essere orditi dalla fazione avversa; d’altronde, un omicidio avrebbe innalzato l’attenzione delle forze di polizia ed avrebbe impedito la prosecuzione dell’attività della asserita piazza di spaccio; la sfida al gruppo criminale opposto non si concilia con l’atteggiamento prudente dell’imputato che in occasione del contrasto con il cugino fuggì senza determinarsi ad azioni violente e tornò in piena notte.
Nel motivo nuovo il ricorso torna sull’argomento ed aggiunge che il fondamento del rimprovero doloso, basato sulla positiva adesione dell’agente all’evento collaterale che, ancor prima che accettato, deve essere chiaramente rappresentato in termini di esito immancabile o altamente probabile, non può identificarsi con l’accettazione del rischio dell’evento perchØ trovarsi in una situazione di rischio, senza cautelare il pericolo, Ł tipico
della colpa, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dell’elemento volontaristico proprio del dolo, costituito non tanto dalla consapevolezza della presenza del COGNOME al di là della porta-finestra e dalla rappresentazione della possibilità di colpirlo in conseguenza dello sparo rivolto verso l’esterno, nØ della accettazione del rischio di verificazione dell’evento, quanto piuttosto dalla concreta adesione psichica all’evento morte, tramite l’accertamento della volontà del NOME di agire ugualmente, dopo aver valutato l’eventuale prezzo da pagare, anche a costo di cagionare la morte del COGNOME, pur di perseguire il fine primario della condotta posta in essere.
Il motivo nuovo aggiunge che la contraddittorietà della motivazione emerge anche dal particolare, idoneo a smentire l’ipotesi dolosa, emergente dalla sentenza impugnata, circa la condotta cauta e prudente posta in essere dal NOME dal momento del suo ritorno a Torre Santa Susanna. L’atteggiamento accorto depone per la logica esclusione della morte del COGNOME quale evento voluto, per l’ovvio motivo che l’uccisione di questi avrebbe determinato l’innalzamento del livello del conflitto con il gruppo del cugino.
L’argomento Ł manifestamente infondato.
Il dolo non Ł escluso dalla circostanza che la commissione del reato possa rivelarsi controproducente per l’autore dello stesso.
Una delle critiche alla ricostruzione dottrinale, secondo cui – qualora sia possibile stabilire in anticipo con certezza che cosa accadrà nel futuro, il dolo sussiste quando si sarebbe agito nonostante questa consapevolezza dell’evento, e quando, invece, questa consapevolezza avrebbe distolto dall’azione, il dolo non sussiste – Ł che perchØ tale ricostruzione possa essere seguita sarebbe necessario che l’agente prendesse in considerazione con coscienza ciascuna delle circostanze alla base della sua condotta e delle conseguenze future, ma nella maggior parte dei reati, soprattutto quelli sorretti da dolo d’impeto, l’agente di solito non compie una tale riflessione cosciente sulle conseguenze della propria azione.
Nella motivazione della sentenza COGNOME, che Ł stata citata sopra, e che Ł citata anche piø volte in ricorso, si legge, infatti, che ‘la teoria sottende una non realistica semplificazione ed idealizzazione della realtà: un agente che lucidamente analizza, discerne e si persuade nel senso della negazione dell’evento. Si tratta di una visione delle cose molto lontana dalla varietà delle contingenze che si verificano nella vita’.
L’irrazionalità motivazionale dell’agente oppure la circostanza cheesso possa versare in uno stato di opacità sulle conseguenze della propria azione, ma, ciò nonostante, si decide ad agire, comportano comunque l’adesione all’evento che della propria condotta venga ritenuta, nel caso in esame che Ł quello di un dolo diretto (pag. 36 della sentenza di appello), conseguenza certa o altamente probabile, come ha giudicato nel caso in esame in modo non illogico la sentenza impugnata, come si Ł detto sopra al punto 1.1.
1.6. Il ricorso deduce, ancora, che la sentenza impugnata abbia escluso che i due uomini fuori la porta costituissero un pericolo attuale per l’imputato, ma la circostanza che NOME, l’intrusore sopravvissuto, sia tornato con una pistola a recuperare il suo compagno ferito, non esclude che la pistola potesse averla anche al momento del fatto, ipotesi anzi probabile, considerata la velocità con cui Ł tornato armato; il non aver effettuato l’esame dello stub sulla vittima ha ampliato i punto oscuri di questa vicenda. Il ricorso aggiunge che la circostanza che i due uomini avessero provato ad aprire le alette della tapparella Ł stato ritenuto in sentenza neutro ai fini della tesi della esistenza di un pericolo imminente, perchØ l’apertura delle alette serve solo per guardare, ma guardare può essere propedeutico ad altro, come anche, ad esempio, sparare .
L’argomento Ł manifestamente infondato.
La deduzione secondo cui COGNOME e COGNOME potevano essere armati introduce una critica alla sentenza impugnata sulla base di un dato probatorio che non esiste agli atti, che Ł meramente ipotetico e congetturale, e che, quindi, non Ł idoneo ad inficiare il percorso logico della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
La deduzione secondo cui tentare di aprire le alette della persiana in alluminio poteva servire non solo a guardare, ma anche eventualmente poi a sparare, non Ł sufficiente per disarticolare il percorso logico del giudizio di responsabilità, perchØ, anche a voler ritenere che l’imputato si sia sentito in pericolo per il comportamento degli intrusori, ciò non toglie che, come si Ł già evidenziato al punto 1.1., nel momento in cui ha deciso di agire, la micidialità dell’arma utilizzata, la distanza tra autore del reato e vittima, la sua consapevolezza del punto esatto in cui si trovava la vittima, l’inconsistenza dei materiali di cui era composta la porta che li separava, l’altezza della direzione del proiettile, facevano ritenere la morte di uno di essi conseguenza certa, o altamente probabile, della sua condotta, che si sia sentito o meno in pericolo l’imputato.
1.7. Il ricorso deduce, ancora, che la sentenza impugnata ha tratto elementi di prova del dolo anche dalla circostanza che l’imputato non soccorse la vittima, non chiamò un’ambulanza, nØ, nella chiamata alla polizia, fece cenno alla presenza di una persona ferita davanti all’ingresso della sua abitazione, e che fu soltanto la madre dell’imputato a chiamare un’ambulanza, ma ciò non esclude che egli possa aver sollecitato la madre ad effettuare quella chiamata nel mentre egli, invece, chiamava la polizia.
Il motivo nuovo riprende l’argomento e dà per certa l’opera soccorritrice apprestata dall’imputato nei confronti della vittima, che, a suo giudizio, per quanto non direttamente praticata, dovrebbe ritenersi sicuramente sussistente, quantomeno per aver esortato a tanto la madre.
L’argomento Ł manifestamente infondato, perchØ critica la sentenza impugnata sulla base di un elemento di prova che non esiste in giudizio (ovvero, che l’imputato possa aver sollecitato la madre a chiamare l’ambulanza ed a soccorrere la vittima), e che si risolve, pertanto, in una mera congettura, non idonea, in quanto tale, per quanto già sopra precisato, a viziare il percorso logico della sentenza impugnata.
1.8. Il ricorso deduce, infine, che l’accidentalità dell’esito mortale si ricaverebbe anche dalla circostanza che una lamella della persiana in alluminio ebbe a deviare il colpo di pistola verso il basso, elemento pacifico in atti, e che la difesa aveva chiesto la rinnovazione istruttoria per accertare l’influenza dell’impatto con la persiana sulla deviazione del proiettile, ma, ciò nonostante, il giudice di appello ha respinto l’istanza sulla base di valutazioni assertive e prive di scientificità.
L’argomento Ł infondato.
La sentenza di appello ha preso posizione in modo molto analitico sulla questione della deviazione della traiettoria del proiettile determinata dall’aletta della persiana di alluminio appena prima di colpire la vittima del reato, e spiega che il percorso del proiettile Ł sostanzialmente orizzontale, soltanto leggermente inclinato verso il basso, perchØ colpisce i tre elementi di cui era composta la porta di ingresso (lo scurino in legno, il vetro, la persiana in alluminio) ad un’altezza rispettivamente di 158,1 cm dal pavimento, ancora di 158, 1 cm dal pavimento, e di 158 cm dal pavimento, con una inclinazione sul piano verticale di 0,75° rispetto al pavimento, ovvero con ciò che la sentenza definisce una ‘traiettoria in leggera pendenza verso il basso’ (pag. 32); la sentenza calcola anche, considerato il punto da cui
era partito lo sparo, che l’altezza del proiettile si Ł abbassata di circa 1 cm per ogni metro di distanza percorsa. PoichØ la vittima si trovava immediatamente dietro la porta, ed il proiettile percorse quindi pochissimi centimetri dopo aver colpito l’aletta della persiana, la conclusione dei giudici del merito Ł, pertanto, che la deviazione della traiettoria del proiettile per effetto dell’impatto con la persiana sia stata nella sostanza irrilevante.
Ciò posto, l’argomento proposto in ricorso, nella parte in cui critica il giudizio di responsabilità per il reato di omicidio volontario, Ł inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchØ si limita a sostenere l’accidentalità dell’esito per effetto della deviazione della traiettoria del proiettile senza confrontarsi con il percorso logico, molto articolato, nella individuazione della traiettoria dello sparo, contenuto nella sentenza impugnata.
L’argomento Ł inammissibile anche nella parte in cui critica la decisione istruttoria della Corte di appello che non ha ritenuto di procedere ad accertamento peritale sul punto.
Una volta scelto, come nel caso in esame, il rito abbreviato, e definito il giudizio in primo grado con tale rito, la richiesta di perizia diventa una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all’istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo.Il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire, pertanto, nØ vizio censurabile ex se ai sensi della lett. d), dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395: in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non Ł deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l’imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo; conforme Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, COGNOME, Rv. 255566), nØ vizio della motivazione con cui il giudice ha ritenuto di non disporre l’integrazione d’ufficio del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione tramite il rito abbreviato, perchØ l’esercizio del potere del giudice dell’abbreviato d’integrazione della prova in sØ non Ł suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Pazienza Rv. 282395: In tema di giudizio abbreviato, l’esercizio del potere d’integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non Ł sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale).
La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata, invece, come vizio della sentenza che ha definito il grado di giudizio, qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258236; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261556), che, però, nel caso in esame, come appena detto, il ricorso non evidenzia, rifugiandosi soltanto nella deduzione della assertiva accidentalità dell’eventomorte come conseguenza della deviazione determinata dall’anta della persiana.
2. Il secondo motivo del primo atto di ricorso deduce, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione della attenuante della provocazione, alla negazione delle attenuanti generiche, al riconoscimento dell’aggravante della recidiva.
Il diniego delle attenuanti generiche e della attenuante della provocazione formano oggetto anche del primo e del terzo motivo del secondo atto di ricorso, con argomenti in gran
parte sovrapponibili, che, pertanto, vengono esaminati congiuntamente.
2.1. Quanto all’attenuante della provocazione, nella sentenza di appello Ł stata negata per due ordini di ragioni, ovvero perchØ la versione, sostenuta dall’imputato, dei soprusi del cugino e del gruppo rivale non regge alla luce degli elementi acquisiti in giudizio del contrasto tra gruppi organizzati, e poi perchØ la reazione dell’imputato fu in ogni caso sproporzionata perchØ i due intrusori stavano soltanto cercando di capire se l’imputato stesse dormendo a casa della madre, come informalmente appreso (pag. 45 della sentenza di appello), e che, anche vi fosse stato un tentativo di effrazione in atti, i due erano pacificamente non armati per cui sparare nei loro confronti era reazione eccessiva, e non proporzionata (sempre pag. 45).
Il secondo motivo del primo atto di ricorso deduce che Ł illogico aver collocato la condotta nel contesto delle tensioni per la gestione di una piazza di spaccio in quanto non provato, ed Ł illogico aver affermato che la reazione dell’imputato fu sproporzionata rispetto alle provocazioni del gruppo rivale che lo avevano costretto ad allontanarsi da Torre Santa Susanna ed al comportamento dei due intrusori. La sentenza non avrebbe considerato che il colpo di pistola traeva origine dallo stato di paura in cui si trovava l’imputato quando si allontanò dal paese, stato di paura che si era manifestato quella notte per effetto dei plurimi passaggi della Dacia Duster e che era stato acutizzato, poi, dall’armeggiare alle persiane da parte di COGNOME e COGNOME.
Il terzo motivo del secondo atto di ricorso aggiunge la deduzione sul mancato riconoscimento della provocazione per accumulo, che Ł stata esclusa per l’asserita esistenza di provocazioni reciproche che la sentenza di appello ricava però da un elemento inutilizzabile, ovvero l’annotazione che riferisce le confidenze dell’informatore, e che il fattore causale che determinò la reazione dell’imputato Ł ricostruito in sentenza in modo vago. Non si comprende, invero, se gli intrusori volessero accertare se l’imputato era tornato in paese o se fosse in atto un tentativo di effrazione dell’abitazione, e la vaghezza connoterebbe in termini di contraddittorietà l’apparato argomentativo. La sentenza di appello, inoltre, farebbe l’errore di ritenere sproporzionata la reazione dell’imputato isolando le condotte dei due intrusori da quelle dei complici in attesa a bordo di due autovetture nei pressi dell’abitazione; in realtà, la spedizione punitiva di quella notte non era inoffensiva ma, per modalità di condotta, disponibilità di armi, piø persone riunite, orario notturno, faceva percepire nell’imputato dei possibili esiti molto gravi, quali l’esser prelevato di notte da casa propria, essere caricato in auto e portato in luogo isolato. Vi sono degli indici evidenti della provocazione per accumulo in danno dell’imputato che era stato costretto ad allontanarsi dal paese ed era tornato di notte cercando di non farsi notare; la stessa fidanzata aveva usato cautele come recarsi a piedi di notte nell’abitazione dell’imputato lasciando l’auto parcheggiata davanti alla propria abitazione.
Entrambi i motivi sono infondati.
Nel percorso argomentativo della sentenza impugnata il contesto di criminalità organizzata che fa da sfondo al delitto non compare soltanto tramite la informazione di fonte confidenziale, non utilizzabile neanche in giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 80 del 24/10/2005, dep. 2006, Ponte, Rv. 233068 – 01; conforme, piø di recente, Sez . 2, n . 34452 del 30/11/2018, dep. 2019, Ferrari, n.m.), ma emerge anche dai comportamenti tenuti nei giorni precedenti al fatto dall’imputato, che, come ripreso dalla telecamera di sicurezza della propria abitazione, soleva armarsi quando era sulla pubblica via, si faceva accompagnare da un’altra persona, anch’essa armata, ed aveva dei motivi di attrito, quali che essi fossero, con persone rivali che si Ł scoperto essere anch’esse armate. Si tratta di un complesso di
elementi probatori, da cui, anche senza l’informazione di fonte confidenziale, i giudici del merito hanno ricavato in modo non manifestamente illogico, il contesto di criminalità organizzata sottostante il delitto.
In questo contesto il fatto ingiusto altrui che dovrebbe determinare il riconoscimento della provocazione (ovvero, l’armeggiare di COGNOME e COGNOME fuori la porta dell’abitazione, assistiti a distanza dai complici a bordo della Dacia Duster, ed asseritamente preceduto da altri comportamenti aggressivi che avrebbe subito l’imputato dal gruppo rivale) non Ł una base sufficiente per ritenere manifestamente illogica la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto non proporzionata la reazione, in conformità allagiurisprudenza di legittimità che, in casi come quello in esame in cui il fatto ingiusto altrui Ł stata l’occasione del reato, attribuisce rilievo decisivo alla non proporzionalità della reazione rispetto al fatto ingiusto, in quanto la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso costituisce indice della mancanza di nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823).
PerchØ, infatti, possa essere riconosciuta la attenuante occorre che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, perchØ avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione (Sez. 1., n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799), determinata, come nel caso in esame, da una reazione con un’arma letale ad una aggressione che, anche a voler ritenere che attingesse indirettamente la persona, non era ancora possibile comprendere, al momento dello sparo, se si sarebbe risolta in una mera molestia, in una minaccia o in una aggressione fisica, che, per di piø, poteva essere, a sua volta, di intensità molto diversa, tanto che uno dei due atti di ricorso ipotizza addirittura una volontà di sequestro di persona che non Ł fondata su alcun elemento probatorio e che Ł da ritenere meramente congetturale.
L’argomento, poi, che evidenzia che Ł rimasto vago il fattore causale che determinò la reazione dell’imputato (ovvero, se gli aggressori avessero la finalità di entrare nell’abitazione o soltanto di osservare la presenza dell’imputato) Ł inammissibile, perchØ rende incerta non la motivazione della sentenza impugnata, ma la deduzione contenuta nel motivo di ricorso che assume l’esistenza di un fatto ingiusto, che, in realtà, neanche riesce ad individuare con certezza.
2.2. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza di appello ha motivato il diniego rilevando che depongono in senso contrario il contesto criminale in cui maturò il delitto, la circostanza che l’imputato si fosse preparato allo scontro, il non aver chiamato i soccorsi ma aver chiamato solo le forze di polizia solo per scongiurare una reazione armata immediata del gruppo rivale, il non aver riferito i fatti in modo corretto in un primo momento, il non aver mai mostrato un vero pentimento, l’esser l’imputato già stato condannato in passato per detenzione illegale di arma ed anche per lesioni dolose.
Il secondo motivo del primo atto di ricorso deduce chela sentenza ha tratto elementi negativi dal contesto in cui Ł maturato il delitto, ma esso Ł ricostruito da una annotazione inutilizzabile perchØ proveniente da fonte confidenziale, e non ha ritenuto di trarre elementi positivi dalla condotta successiva al fatto quando chiamò le forze di polizia, secondo la sentenza impugnata solo per motivi opportunistici perchØ aveva paura della reazione armata del gruppo avversario, il che, però, non tiene conto del fatto che l’imputato aveva la possibilità concreta di allontanarsi usando l’altra uscita dove era parcheggiata l’automobile, così come Ł illogico aver ritenuto che non sia un elemento positivo la mancata eliminazione da parte dell’imputato delle tracce del reato.
Il primo motivo del secondo atto di ricorso ripete che il diniego Ł stato condizionato
dalla ricostruzione del contesto di scontro tra gruppi criminali per la gestione di una piazza di spaccio, che, però, Ł stata ricavata da fonte inutilizzabile, e che le attenuanti avrebbe dovuto essere concesse per il comportamento successivo al fatto (non essere scappato; non aver sottratto le prove tra cui il dvd della telecamera di sicurezza che ha registrato la scena all’esterno dell’abitazione; aver chiamato le forze di polizia ed aver fatto chiamare i soccorsi); sarebbe illogico aver attribuito all’imputato la volontà di non chiamare i soccorsi, atteso che il corpo di COGNOME fu portato via dal gruppo rivale armato tornato dopo pochi minuti sulla scena del delitto, ed una eventuale uscita dall’appartamento dell’imputato avrebbe comportato uno scontro tra gruppi armati; Ł vero che i soccorsi non furono chiamati dall’imputato ma dalla madre, ma l’imputato aveva sicuramente la possibilità di impedire alla madre di chiamare i soccorsi e non lo fece, e non si può escludere che sia stato lui a dire alla madre di chiamarli.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Si Ł già detto che il contesto di criminalità organizzata che fa da sfondo al delitto Ł ricostruito in modo non illogico nella sentenza impugnata utilizzando gli elementi probatori a disposizione dei giudici del merito, anche prescindendo dalla notizia di fonte confidenziale.
Per quanto riguarda le ulteriori deduzioni, i motivi sono inammissibili per difetto di specificità perchØ non si confrontano con l’interezza del percorso logico della decisione dei giudici del merito che hanno negato il beneficio anche sulla base del rilievo che l’imputato aveva nascosto i fatti in un primo momento dando una versione di comodo, e non aveva mai mostrato un vero pentimento, nonchØ per il fatto che lo stesso era già stato condannato in passato per detenzione illegale di arma e per lesioni dolose, argomenti su cui i motivi di ricorso non prendono posizione.
In ogni caso, la scelta degli elementi da valorizzare al fine della concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. Ł un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), come ha correttamente fatto nel caso in esame la sentenza impugnata mediante i plurimi riferimenti sopra indicati.
2.3. Quanto al riconoscimento della recidiva, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato la precedente condanna per detenzione e porto di arma, ricettazione e lesioni volontarie di cui era gravato l’imputato, motiva a pag. 42 il giudizio di maggior capacità criminale che Ł alla base dell’aggravante evidenziando che l’imputato Ł tornato a commettere i medesimi reati, anche in tempi piuttosto recenti (il precedente Ł del 30 aprile 2016; il reato Ł del 13 febbraio 2023), in un contesto piø grave di crescente intensità e, quindi, di crescente pericolosità.
Il ricorso deduce che la sentenza di appello non ha considerato che il precedente penale era molto risalente nel tempo, essendo il reato commesso nel 2016, e che la ricaduta nel reato era meramente occasionale e determinata dal comportamento dei due aggressori, e non ha tenuto conto del grado di colpevolezza dell’autore, che non avrebbe dovuto essere individuato nel dolo diretto.
Il motivo Ł infondato.
I giudici del merito hanno applicato due (la identità dell’indole dei reati e la limitata distanza temporale) degli indici rivelatori dell’esistenza di quella maggiore capacità criminale in cui si sostanzia il giudizio sulla recidiva individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. CalibŁ, Rv. 247838).
Nel caso in esame, per di piø, il riferimento al precedente per detenzione e porto di arma comune da sparo Ł particolarmente pertinente per il giudizio di maggior capacità criminale formulato dalla corte di merito, perchØ anche il reato oggetto di giudizio Ł stato cagionato mediante arma da sparo, e nei reati commessi con armi da sparo, il cui funzionamento non Ł autoevidente e necessità di conoscenze tecniche e pratica nell’uso dell’arma, Ł maggiore la capacità criminale di chi le armi da sparo le abbia già utilizzate rispetto a quella di chi ne usi, o sia provato che ne usi, solo per la prima volta.
Ne consegue che anche la motivazione della sentenza sull’esistenza della recidiva Ł esente da censure.
Il secondo motivo del secondo atto di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto l’esistenza dell’attenuante del fatto doloso della persona offesa.
La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscere l’attenuante, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che, perchØ possa farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, ‘non Ł sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell’evento, ma Ł necessario, sul piano psicologico, che l’offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall’agente’ (Sez. 5, n. 7570 del 22/04/1999, COGNOME, Rv. 213639 – 01; conformi Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945 – 01; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252265 – 01; Sez. 1, n. 13764 del 11/03/2008, COGNOME, Rv. 239798 – 01).
Il ricorso deduce che, poichØ la reazione dell’imputato all’intrusione presso la propria abitazione era ampiamente prevedibile, come era prevedibile la sua risposta armata, doveva ritenersi che la vittima avesse previsto la propria morte come conseguenza della propria condotta, e l’avesse prevista al punto tale da poter ritenere che ne avesse accettato il rischio, e quindi che l’avesse voluta.
L’argomento Ł infondato.
La giurisprudenza di legittimità si Ł occupata in diverse occasioni di un omicidio volontario originato in fatto da un comportamento, a sua volta, volontario – lecito o illecito che sia non rileva – con cui la vittima del reato si era messa in pericolo, in quanto era prevedibile che tale comportamento della vittima potesse generare una reazione dell’autore del reato che poteva portare anche alla morte di chi volontariamente si era messo in pericolo, ed ha sempre ritenuto che si tratti di uno schema non idoneo ad essere incasellato in quello dell’art. 62, n. 5, cod. pen.
La stessa sentenza COGNOME, citata già nella sentenza impugnata, riguarda un caso di omicidio commesso da colui che stava subendo un tentativo di furto, ed in cui la prevedibilità della reazione violenta di colui che stava subendo il furto Ł stata ritenuta non sufficiente a ritenere, con riferimento al fatto doloso del ladro, che in tal caso ‘l’offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall’agente’.
La stessa conclusione Ł stata raggiunta in un altro precedente, in cui, in occasione di una rapina a mano armata, in cui era rimasta uccisa la vittima della rapina che aveva reagito ad essa, il fatto doloso della persona offesa era costituito dalla reazione da parte del gioielliere rapinato che aveva ingaggiato una colluttazione con i rapinatori all’esito della quale era rimasto ucciso; anche in quel caso il giudice di legittimità ha ritenuto, nella reazione volontaria del gioielliere, insussistenti i presupposti dell’attenuante ed ha affermato che le condotte della vittima e degli aggressori erano, in realtà, confliggenti e non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell’evento, ponendosi in
rapporto di mera occasionalità (Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248021).
La sentenza COGNOME appena citata ha sviluppato il ragionamento in modo molto articolato in motivazione, spiegando che ‘sul piano obiettivo della eziologia Ł necessario che la condotta della persona offesa costituisca “vera e propria concausa” dell’evento, obiettivamente orientata alla sua produzione, in base alla regola inferenziale dell’ id quod plerumque accidit , e non mero “antecedente”, “occasione” o “pretesto” della condotta del soggetto attivo’ (conformi, sul punto, Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, COGNOME, Rv. 184024 01; Sez . 1, n . 27595 del 06/11/2012, dep. 2013, Ritrovato, n.m.; v. anche Sez. 1, n. 15990 del 06/04/2006, COGNOME, Rv. 234131 – 01, che ritiene necessario, agli effetti di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen., che il fatto doloso della persona offesa sia causa efficiente dell’evento).
La conclusione della pronuncia COGNOME Ł che, pertanto, in un caso, quale quello oggetto del giudizio, di aggressione violenta in danno del gioielliere, di reazione volontaria da parte di quest’ultimo, e di controreazione violenta da parte dei rapinatori che porta alla morte del rapinato, la condotta volontaria della persona offesa non può essere ritenuta causa in senso tecnico-giuridico di quella che ha portato all’evento morte, perchŁ ‘la sequela causale indotta dalla persona offesa e quella innescata dal soggetto attivo sono orientate secondo direttrici indipendenti e, addirittura, antagoniste: COGNOME reagisce contro i rapinatori, tentando di impedire la grassazione, mentre COGNOME contrasta la reazione del gioielliere, abbattendolo. SicchØ le configgenti condotte non costituiscono elementi della medesima serie causale di produzione dell’evento, bensì si pongono in rapporto di mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offesa rappresenta l’antecedente e l’occasione della condotta omicida’.
Nella giurisprudenza di legittimità si rinviene anche un secondo filone di sentenze, che segue un percorso logico molto simile a quello sviluppato dalla pronuncia COGNOME, e che ritiene che la circostanza attenuante dell’art. 62, n. 5, cod. pen. sia del tutto inapplicabile ai reati di rissa, e a quelli ad essa consequenziali (Sez. 1, n. 49966 del 05/11/2009, COGNOME, Rv. 245955 – 01; conforme Sez. 5, n. 5538 del 18/12/1991, dep. 1992, Giannullo, Rv. 190082 01), perchØ la condotta del corrissante non si inserisce nella linea causale del fatto delittuoso, con cui anzi si pone inevitabilmente in contrasto.
La sentenza COGNOME, nell’escludere, per definizione, l’applicabilità dell’attenuante alla rissa, ed agli eventi di lesioni o morte consequenziali, fa notare in motivazione che sul versante psichico dell’attenuante non Ł, invero, concepibile che le vittime abbiano voluto, su di sŁ, lo stesso evento (morte o lesioni) voluto in loro danno dagli antagonisti.
Le conclusioni cui Ł pervenuta la giurisprudenza di legittimità in materia di rissa e reati consequenziali si rinvengono, piø di recente, anche in sentenze su fattispecie relative a casi di omicidio.
In una pronuncia relativa ad una condanna per omicidio colposo avvenuto nel corso di un lavoro di manutenzione di alcuni alberi in cui era stato dedotta la tesi del concorso del fatto doloso della stessa vittima, il giudice di legittimità ha ritenuto non configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen, osservando che la vittima con il suo comportamento non aveva avuto coscienza e volontà dell’evento ‘a meno di non voler ipotizzare, con ricorso ad un evidente paradosso, la volontà di suicidarsi’ (Sez. 4, n. 5714 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284411 – 01, in motivazione).
In una ulteriore pronuncia relativa ad una condanna per omicidio volontario, avvenuto in una situazione in cui la persona offesa aveva aggredito l’imputato con sberle e colpi al capo fino a quando quest’ultimo, estratto il coltello, lo aveva colpito dapprima al braccio e poi al petto, cagionandone la morte per la ferita perforante al costato, l’attenuante Ł stata ritenuta
non configurabile perchØ ‘il presupposto per l’applicazione dell’attenuante Ł la natura dolosa dell’azione della persona offesa, che costituisca concausa dell’evento naturalistico, nel caso di specie dell’omicidio. In sostanza, avrebbe dovuto e voluto COGNOME concorrere nel proprio omicidio’ (Sez . 5, n . 31686 del 02/05/2024, COGNOME, n.m.).
Le considerazioni espresse da questa Corte nelle pronunce COGNOME e COGNOME sono la spia evidente della difficoltà ad inserire l’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen. nel percorso logico che porta all’affermazione di responsabilità per il reato di omicidio, quantomeno quello di tipo volontario (art. 575 cod. pen.) oggetto di questo giudizio.
Nella sistematica dell’attenuante, per la sua sussistenza occorre, infatti, come detto, 1) che il fatto doloso della vittima si inserisca nella stessa serie causale di quella posta in essere dall’autore del reato; 2) che esso abbia voluto lo stesso evento di morte.
Occorre, in definitiva, che l’autore del ‘fatto doloso’ sia, in un certo senso, al tempo stesso concorrente e vittima dello stesso, evenienza che, se può ricorrere senza difficoltà in alcune tipologie di reato, Ł, invece, possibile nelle fattispecie in cui l”evento’ di cui al n. 5 dell’art. 62 cod. pen. Ł la morte dell’offeso soltanto nell’omicidio del consenziente di cui all’art. 579 cod. pen. o nell’aiuto, o istigazione, al suicidio di cui all’art. 580 cod. pen.
Il consenziente aderisce all’evento-morte voluto dall’autore del reato, che eventualmente contribuisce a determinare con il proprio comportamento volontario; allo stesso modo il suicida aderisce all’evento-morte voluto dall’autore del reato, che, per definizione, poi, determina con il proprio comportamento volontario (per le differenze tra le due fattispecie v. Sez. 1, n. 26015 del 02/02/2023, PG in proc. Perria, Rv. 284888 – 01).
Ma al di fuori da questi casi non Ł ipotizzabile, quantomeno in fattispecie di omicidio volontario, la compresenza nello stesso soggetto della qualità di concorrente e vittima della propria morte.
NØ si può superare la questione della incompatibilità tra il reato di cui all’art. 575 cod. pen. e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen., sostenendo come fa Sez . 1, n . 24393 del 21/03/2025, COGNOME, n.m. – di fronte all’obiezione della difesa dell’imputato secondo cui, ad applicare pedissequamente ad un reato di omicidio la sistematica dell’art. 62, n. 5, cod. pen., si richiederebbe il dolo della vittima di uccidere se stessa – che ‘in realtà, la volontà della vittima, richiesta ai fini dell’attenuante, avrebbe dovuto essere quella di determinare lo stesso evento, cioŁ la morte dell’odierno imputato’. In realtà, infatti, lo stesso ‘evento’ del n. 5 dell’art. 62 cod. pen., che deve essere cagionato e voluto dal fatto doloso dell’offeso, non Ł la stessa tipologia di evento, ma l’evento naturalistico hic et nunc , nella sua unicità ed irripetibilità.
In definitiva, tirando le fila dei percorsi logici, convergenti, delle sentenze COGNOME (in tema di omicidio) e COGNOME (in tema di rissa), nonchØ delle considerazioni aggiuntive contenute nelle recenti pronunce COGNOME, COGNOME e COGNOME, deve ritenersi che l’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, cod. pen. sia del tutto incompatibile con il reato di omicidio volontario, se non nei casi, normativamente tipizzati, in cui l’omicidio avvenga per effetto di una unica serie causale, in cui imputato e vittima contribuiscono a cagionare il medesimo evento, che prevedono e vogliono come conseguenza della loro condotta concorrente, e che si risolvono, in definitiva, nelle ipotesi tipizzate dal legislatore dell’omicidio del consenziente e dell’aiuto o istigazione al suicidio di cui agli artt. 579 e 580 cod. pen.
E ciò, a prescindere, poi, dalla questione, che esula dal caso oggetto di questo giudizio, del se poi in tali fattispecie l’attenuante non possa essere esclusa in astratto, in quanto il concorso della vittima Ł in qualche modo già tipizzato nella fattispecie legale, secondo un percorso logico simile a quello che ha portato a ritenerla non applicabile nel delitto di cui
all’art. 9-ter, comma 2, l. 14 febbraio 1992, n. 85, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o piø persone, sull’assunto che esso costituisce un reato plurisoggettivo necessario che richiede l’intervento di una pluralità di soggetti, ed in cui il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara Ł elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante agli effetti di cui all’art. 62, n. 5 cod. pen. (Sez. 4, n. 9128 del 22/11/2017, dep. 2018, Sapienza, Rv. 272189 – 01).
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
- Il quarto motivo del secondo atto di ricorso deduce mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per la mancata assunzione di una perizia medico-legale, e comparazione mediante rinnovazione dell’accertamento sullo stato dei luoghi, quale fosse stato l’angolo di deviazione verso il basso della traiettoria del proiettile, determinato dall’impatto con l’aletta parasole dell’infisso, e se tale deviazione sia stata o meno influente; la risposta della Corte di assise di appello secondo cui la deviazione Ł stata irrilevante perchØ la vittima si trovava pochi centimetri dopo l’infisso non Ł corretta perchØ la vittima non stava, in realtà, con il corpo appoggiato all’infisso; non Ł stato tenuto conto, infatti, dell’ingombro determinato dal braccio e dalla spalla sinistra, ed Ł stato trascurato il movimento che la vittima stava compiendo nel momento in cui fu colpita che la costringeva ad una postura innaturale.
Il motivo, che riprende argomento già spesi nella parte finale del primo motivo del primo atto di ricorso, Ł infondato per le stesse ragioni già indicate al punto 1.8. di questa sentenza, cui si fa rinvio.
L’argomento aggiuntivo secondo cui la risposta della Corte di assise di appello, secondo cui la deviazione Ł stata irrilevante perchØ la vittima si trovava pochi centimetri dopo l’infisso non sarebbe corretta perchØ la vittima non stava in realtà con il corpo appoggiato all’infisso, perchŁ lo separavano dall’infisso l’ingombro determinato dal braccio e dalla spalla sinistra, Ł infondato, perchØ introduce un elemento non in grado di rendere manifestamente illogico il percorso motivazionale della sentenza, attesa la limitatezza dell’ingombro del braccio e della spalla che possono aver tenuto la vittima lontana dall’infisso soltanto per qualche decina di centimetri, circostanza irrilevante in un contesto in cui, come ricostruito dai giudici del merito, la traiettoria del proiettile si abbassava di circa 1 cm per ogni metro percorso.
L’ulteriore argomento aggiuntivo secondo cui la Corte di assise di appello avrebbe trascurato di considerare che i movimenti che la vittima stava compiendo nel momento in cui fu colpita (aveva alzato la gamba e messo la mano sulla spalla di NOME, secondo un gesto che fa pensare che volesse essere alzato da questi per guardare dentro dall’alto della porta) che la costringevano ad una postura innaturale, introduce un elemento anch’esso non in grado di rendere manifestamente illogico il percorso motivazionale della sentenza, in quanto, per l’altezza rispetto al piano esterno in cuiuscì il proiettile(176 cm, per effetto del differenziale di altezza tra piano esterno e piano interno già ricordato al punto 1.1., e comunque noto all’imputato, atteso che si trattava dell’abitazione della madre), il movimento che stava effettuando la vittima Ł irrilevante nella ricostruzione della rappresentazione e volontà nell’agente dell’evento morte, della persona che si trovava fuori la porta, come conseguenza della propria condotta. L’agente, a prescindere dallo specifico punto che sarebbe stato attinto, poteva in ogni caso rappresentarsi la presenza di un punto del corpo della vittima, contenente organi o tessuti vitali, che si sarebbe trovato sulla traiettoria del proiettile.
In definitiva, il ricorso Ł infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME.
In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile.
Le spese della parte civile NOME COGNOME sono quantificate come in dispositivo.
Il pagamento delle spese della parte civile NOME COGNOME, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, deve essere disposto in favore dello Stato.
Alla liquidazione di queste ultime ed alla emissione del decreto di pagamento provvederà ex art. 83 d.P.R. 115 del 2002 il giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 – 01, secondo cui ‘in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre Ł rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.’).
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio sia dalla parte civile NOME, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di assise di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato, che dalla parte civile NOME NOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 6332,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME