Reato di Evasione: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di reato di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La decisione sottolinea come la generica riproposizione di censure già respinte e la mancata critica puntuale della sentenza impugnata portino inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questo principio è fondamentale per comprendere la strategia processuale da adottare nei gradi di giudizio superiori.
I Fatti del Caso: Oltre la Soglia di Casa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna per il reato di evasione. I fatti contestati erano chiari: l’imputato era stato sorpreso all’esterno della propria abitazione mentre era intento a conversare con altri due individui. Non si trattava, quindi, di un mero affacciarsi sulla soglia, ma di una permanenza all’esterno in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
La difesa aveva articolato il ricorso in Cassazione su tre motivi principali:
1. Violazione dell’art. 385 c.p.: Si sosteneva che la semplice condotta di stazionamento fuori dall’uscio di casa non fosse sufficiente a integrare il reato di evasione.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Si contestava il diniego del beneficio della sospensione della pena.
L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una mitigazione della sanzione applicata.
L’Analisi della Corte sul Reato di Evasione e l’Aspecificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in ogni suo punto, rilevandone la palese aspecificità. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che la difesa si era limitata a riproporre una censura già adeguatamente esaminata e respinta nei gradi di merito. La Corte d’Appello aveva correttamente argomentato che essere colti fuori dalla propria abitazione a parlare con terzi costituisce una chiara violazione degli obblighi, integrando pienamente il reato di evasione.
Le Motivazioni del Rigetto: Gravità e Precedenti
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili per la stessa ragione di aspecificità. La Corte ha evidenziato come il ricorrente non si fosse confrontato criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano infatti negato sia la particolare tenuità del fatto che la sospensione condizionale della pena sulla base di due elementi ostativi ben precisi: la “significativa gravità della condotta di reato accertata” e un “assai recente precedente per resistenza a pubblico ufficiale”. Questi fattori, adeguatamente valorizzati nella sentenza d’appello, non sono stati specificamente contestati nel ricorso, rendendo le doglianze generiche e, quindi, inammissibili.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, puntuali e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, non potendosi limitare a una sterile riproposizione delle argomentazioni già respinte. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la condanna per il reato di evasione e ribadendo la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nell’impugnazione delle sentenze.
Stare semplicemente sull’uscio di casa configura il reato di evasione?
Secondo la Corte, il reato di evasione si configura quando ci si trova all’esterno della propria abitazione, come nel caso di specie in cui l’imputato era intento a parlare con altre persone. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un mero “stazionamento dinanzi all’uscio”.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “aspecificità”, ovvero perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione della pena?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici precedenti, i quali avevano escluso questi benefici a causa della “significativa gravità della condotta” e di un “assai recente precedente per resistenza a pubblico ufficiale”, ritenuti elementi ostativi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42987 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42987 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la condotta di mero stazionamento dinanzi all’uscio di casa non integrerebbe il reato di evasione;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudici di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente fosse stato colto all’esterno della propria abitazione, mentre era intento a parlare con altri due soggetti di argomenti rimasti ignoti;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata e di un assai recente precedente per resistenza a pubblico ufficiale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.