Reato di Evasione: Anche la Fuga più Breve è Punibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reato di evasione: qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari è sufficiente per configurare il delitto, senza che la durata della fuga o la distanza percorsa abbiano alcuna rilevanza. Questa decisione emerge dalla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso presentato da un imputato, considerato troppo generico per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari. La corte territoriale aveva confermato la sussistenza del reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale, a carico dell’imputato che si era allontanato dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari.
L’imputato ha tentato di contestare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, ma i suoi motivi sono stati giudicati non idonei a mettere in discussione la sentenza di secondo grado.
La Decisione della Cassazione e il reato di evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella “genericità” dei motivi addotti dal ricorrente. Essi, infatti, non erano in grado di confutare la puntuale e ben argomentata motivazione della Corte d’Appello.
Il Principio Consolidato sul Reato di Evasione
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare avvenuto senza una legittima autorizzazione. Non assumono alcun rilievo, ai fini della configurabilità del reato:
* La durata dell’allontanamento;
* La distanza percorsa;
* I motivi che hanno indotto il soggetto a violare la misura.
L’essenza del reato consiste nella semplice elusione della vigilanza sullo stato custodiale, un atto che di per sé viola l’obbligo imposto dal giudice.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un duplice binario. Da un lato, vi è un aspetto procedurale: il ricorso è stato respinto perché i motivi erano generici. Il ricorrente non ha sollevato critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della sentenza d’appello, limitandosi a contestazioni vaghe. La Corte d’Appello, al contrario, aveva motivato in modo congruo e coerente con la legge, spiegando perché tutti gli elementi del reato fossero presenti nel caso di specie. Dall’altro lato, la Corte ha rafforzato un principio sostanziale: il bene giuridico tutelato dall’art. 385 c.p. è l’autorità delle decisioni giudiziarie che impongono restrizioni alla libertà personale. Pertanto, la semplice violazione del divieto di allontanarsi, a prescindere dalle sue modalità concrete, lede tale bene e costituisce reato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha due importanti conseguenze pratiche. In primo luogo, conferma che per chi si trova agli arresti domiciliari vige una regola di tolleranza zero: ogni uscita non autorizzata è un reato. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze processuali di un’impugnazione inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 del Codice di Procedura Penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su motivi specifici e solidi, pena sanzioni economiche aggiuntive.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione, indipendentemente dalla durata dell’assenza, dalla distanza percorsa o dai motivi personali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e non in grado di contestare specificamente la motivazione puntuale e giuridicamente corretta fornita dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43001 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispe puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, nel confermare la sussistenza de causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., contrariamente a quanto dedo nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richies l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo al uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui inte il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024