Il procedimento di riesame misura cautelare, noto anche come appello al Tribunale della Libertà, rappresenta una garanzia fondamentale per la tutela della libertà personale dell’indagato. Tuttavia, il suo corretto esperimento richiede il rigoroso rispetto di forme e termini previsti dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare come errori procedurali e argomentazioni difensive generiche possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, vanificando la richiesta di revisione del provvedimento restrittivo.
I Fatti del Caso
Una donna veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e lesioni personali ai danni di un’altra persona. Il Tribunale del Riesame, investito della questione dalla difesa dell’indagata, confermava integralmente il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’indagata basava il proprio ricorso su tre pilastri principali:
- Vizio Procedurale: Si contestava la decisione del Tribunale del Riesame di rigettare, per tardività, la richiesta dell’indagata di partecipare all’udienza in videoconferenza.
- Mancanza di Motivazione Autonoma: Si lamentava che il Tribunale del Riesame non avesse fornito una motivazione propria, limitandosi a riportare pedissequamente le argomentazioni del primo giudice.
- Insussistenza delle Esigenze Cautelari: Si deduceva una violazione di legge e un’illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare per la rapina), sia delle esigenze cautelari come il pericolo di recidiva e di fuga.
L’Analisi della Corte sul riesame misura cautelare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto le argomentazioni difensive e ribadendo principi consolidati in materia di procedura penale.
La Richiesta di Partecipazione all’Udienza
Sul primo motivo, la Corte ha sottolineato come la richiesta di comparire all’udienza di riesame fosse stata avanzata in modo “del tutto irrituale”. L’art. 309, comma 6, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che l’imputato deve chiedere di essere sentito personalmente con la stessa istanza di riesame. Nel caso di specie, la richiesta era stata depositata con un atto separato e solo il giorno prima dell’udienza, rendendola tardiva e proceduralmente scorretta. Questo errore formale è stato sufficiente a rendere il motivo inammissibile.
La Motivazione del Tribunale del Riesame
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. La difesa si era limitata a denunciare una presunta mancanza di autonomia motivazionale senza però indicare argomenti specifici o profili critici che il Tribunale avrebbe omesso di considerare. Una censura così generica non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità.
La Valutazione delle Esigenze Cautelari
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione logica e coerente. I gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti dalle dichiarazioni della persona offesa. Il pericolo di recidiva era stato adeguatamente argomentato sulla base della “totale mancanza di controllo” dimostrata dall’indagata, della gravità dell’aggressione (lesioni con prognosi di 10 giorni) e di un precedente specifico per resistenza a pubblico ufficiale. Tali elementi, secondo i giudici, rendevano la custodia in carcere l’unica misura idonea a fronteggiare l’elevata pericolosità sociale dimostrata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rigettato il ricorso perché i motivi presentati erano, a vario titolo, proceduralmente scorretti o manifestamente infondati. Il primo motivo violava una precisa disposizione procedurale sulla tempistica delle richieste. Il secondo era troppo generico per essere esaminato nel merito. Il terzo si scontrava con una motivazione del Tribunale del Riesame ritenuta immune da vizi logici o giuridici. La Corte ha quindi confermato che la valutazione del pericolo di recidiva era stata ben argomentata, rendendo la misura della custodia in carcere una scelta giustificata e proporzionata.
Conclusioni
Questa sentenza evidenzia un principio cruciale: nel contesto del riesame misura cautelare, il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione. La richiesta di partecipare all’udienza deve essere contestuale all’istanza di riesame. Inoltre, le critiche alla motivazione di un provvedimento devono essere specifiche e puntuali, non generiche. Infine, la valutazione del pericolo di recidiva, se basata su elementi concreti come la violenza dell’azione e i precedenti penali, costituisce una solida base per giustificare anche la più afflittiva delle misure cautelari.
Quando si deve chiedere di partecipare personalmente all’udienza di riesame?
Secondo l’art. 309, comma 6, cod. proc. pen., la richiesta di essere sentito personalmente deve essere presentata con la stessa istanza di riesame e non con un atto separato e successivo.
Un ricorso può essere respinto se critica la motivazione in modo generico?
Sì, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancanza di autonomia della motivazione perché la doglianza era stata esposta in modo del tutto generico, senza specificare quali argomenti non sarebbero stati adeguatamente considerati dal giudice del riesame.
Quali elementi hanno giustificato il pericolo di recidiva in questo caso?
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di recidiva basandosi su tre elementi: la “totale mancanza di controllo” dimostrata dall’indagata nell’aggredire la vittima, la rilevanza dell’aggressione (che ha causato lesioni con prognosi di 10 giorni) e un precedente penale per resistenza a pubblico ufficiale, reato anch’esso caratterizzato da violenza.