Reato di evasione: la Cassazione sui limiti della tenuità del fatto
Il reato di evasione rappresenta una violazione della fiducia e del controllo giudiziario che l’ordinamento difficilmente tollera, specialmente quando la condotta è accompagnata da un profilo criminale già compromesso. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, chiarendo i confini tra la responsabilità penale e la possibilità di invocare benefici di legge come la causa di non punibilità per particolare tenuità.
I Fatti
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di evasione. Secondo quanto ricostruito nei gradi di merito, il soggetto si era allontanato dal luogo di detenzione fornendo una giustificazione che, a seguito di controlli successivi, è risultata priva di ogni riscontro oggettivo. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità penale e negando l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un difetto di motivazione in ordine alla prova della sua responsabilità e contestando il diniego della causa di non punibilità. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero valutato in modo congetturale gli elementi probatori e che non avessero adeguatamente motivato il rifiuto di considerare l’episodio come di lieve entità.
La Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come i motivi presentati fossero generici e meramente reiterativi di quanto già espresso e respinto in sede di appello. La sentenza impugnata è stata considerata coerente e solidamente basata su un quadro probatorio univoco, con il quale il ricorrente non si è confrontato efficacemente.
In particolare, la Corte ha sottolineato che, per quanto riguarda il reato di evasione, la condotta era stata ampiamente dimostrata. La mancanza di riscontri alla tesi difensiva ha reso la versione dell’imputato del tutto inattendibile, confermando la legittimità della condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione si concentrano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la verifica della condotta: i giudici hanno evidenziato che la giustificazione addotta dall’imputato è rimasta una mera affermazione priva di prova, smentita dai controlli delle autorità. Questo rende la motivazione della sentenza d’appello logica e insindacabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto congruamente motivato attraverso la valorizzazione del profilo criminale del soggetto. La presenza di plurimi e significativi precedenti penali è un elemento ostativo al riconoscimento dell’articolo 131-bis c.p., poiché indica una spiccata pericolosità sociale e l’assenza del requisito della non abitualità del comportamento. La gravità del fatto, letta alla luce della personalità del reo, esclude quindi a priori la sussistenza dei presupposti giuridici per la non punibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione ribadiscono un principio di rigore: l’accesso ai benefici penali non è automatico ma richiede una valutazione complessiva della condotta e della storia giudiziaria dell’autore. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma che, nel reato di evasione, la difesa deve essere basata su prove solide e che i precedenti penali costituiscono un limite invalicabile per chi spera in una clemenza giudiziaria basata sulla tenuità del fatto.
Quando non si può invocare la particolare tenuità nel reato di evasione?
La particolare tenuità del fatto non può essere invocata se l’imputato ha numerosi precedenti penali o se la condotta non è considerabile di esigua entità sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Cosa accade se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria che può arrivare a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Una giustificazione non provata può evitare la condanna per evasione?
No, se la giustificazione fornita dall’imputato non trova riscontro nei controlli delle autorità e il quadro probatorio rimane univoco, la condanna viene confermata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8071 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 131NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.,
2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, disattesi dai giudici gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a ritenerl congetturali, hanno dato atto dell’univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 5).
Negli stessi termini la mancata applicazione dell’art.131-bis, cod. pen. risulta congruamente motivata dalla sentenza impugnata a pag. 9 che ha valorizzato come la giustificazione addotta dall’imputato fosse risultata priva di riscontro dai controlli successivamente effettuati e il p criminale di COGNOME, evincibile dai plurimi e significativi precedenti, elementi tali da esclu la sussistenza dei presupposti giuridici dell’invocata a causa di non punibilità
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/02/202ig’