Reato Continuato: La Cassazione e il Criterio del Tempo
Il concetto di reato continuato rappresenta un caposaldo del nostro sistema penale, permettendo di unificare sotto un unico disegno criminoso una serie di illeciti, con importanti conseguenze sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di specifici requisiti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su questo tema, sottolineando come il fattore temporale sia un elemento cruciale per determinare l’esistenza di un’unica volontà criminale.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali. In primo luogo, chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui era stato condannato e due precedenti condanne irrevocabili, risalenti a oltre tre anni prima. In secondo luogo, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’analisi della Cassazione sul reato continuato
Il motivo principale del ricorso si concentrava sulla richiesta di applicazione del reato continuato. La difesa sosteneva che tutti i reati fossero legati dalla necessità lavorativa di utilizzare un’autovettura, pur avendo la patente revocata. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha rigettato questa tesi. I giudici hanno evidenziato che il considerevole lasso di tempo trascorso tra i primi due fatti e quello oggetto del procedimento – oltre tre anni – non consente di ritenere i reati come conseguenza di un “medesimo atto volitivo”.
La Corte ha specificato che la semplice somiglianza nelle modalità di esecuzione o la “medesimezza delle violazioni” non è di per sé sufficiente a configurare la continuazione. È necessario dimostrare l’esistenza di un programma criminoso unitario, concepito fin dall’inizio, la cui credibilità viene meno quando gli episodi sono separati da un lungo intervallo temporale.
La Questione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha validato la motivazione del giudice di merito, che aveva basato la sua decisione su un giudizio negativo della personalità dell’imputato. Tale giudizio era stato desunto in modo logico dalle precedenti sentenze di condanna a suo carico, che delineavano un profilo non meritevole del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto basato su una “pedissequa reiterazione” di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale con una motivazione logica e priva di vizi. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sull’esistenza di un unico disegno criminoso e sulla personalità dell’imputato sono giudizi di fatto, non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivati, come nel caso di specie. La decisione di rigettare la continuazione a causa della distanza temporale e di negare le attenuanti sulla base dei precedenti è stata quindi ritenuta corretta.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, consolida il principio secondo cui un notevole intervallo di tempo tra la commissione di più reati è un forte indicatore dell’assenza di un unico disegno criminoso, rendendo difficile l’applicazione del reato continuato. In secondo luogo, conferma che i precedenti penali costituiscono un elemento valido e sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche, qualora da essi emerga un giudizio negativo sulla personalità del reo. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della definitività della sua condanna.
Un lungo periodo di tempo tra due reati può escludere l’applicazione del reato continuato?
Sì, secondo la Corte, un lasso di tempo significativo tra i fatti (in questo caso oltre tre anni) non consente di ritenere i reati come conseguenza di un medesimo atto volitivo, elemento essenziale per configurare la continuazione.
La semplice ripetizione dello stesso tipo di reato è sufficiente per ottenere il riconoscimento del reato continuato?
No, la Corte ha chiarito che la “medesimezza delle violazioni” non è di per sé sufficiente. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un programma criminoso unitario, la cui prova è indebolita da una notevole distanza temporale tra gli episodi.
Avere precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, i giudici possono negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la loro decisione su un giudizio negativo della personalità del reo, desumibile dalle precedenti sentenze di condanna a suo carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli del 30 ottobre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Nola in composizione monocratica in ordine al reato di cui all’art.495 cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione di cui all’art. 496 cod.pen.
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e quelli di cui a due precedenti condanne irrevocabili – è versato in fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha offerto sul punto motivazione in fatto, come tale insindacabile, immune da vizi logici (pag. 3: i fatti di cui alle precedenti sentenze risalgono rispettivamente al 25 maggio e al 12 settembre 2016 e sono precedenti, rispetto alla vicenda per la quale si procede, di oltre tre anni. Il grande lasso d tempo trascorso tra i primi due fatti ed il presente non consente di ritenere i reati oggetto della richiesta conseguenza del medesimo atto volitivo, non essendo bastevole la medesimezza delle violazioni. Né possono trarsi elementi utili ai fini sollecitati dall’appellante dalla documentazione prodotta inerente all’attività lavorativa svolta e all’esigenza di utilizzare la vettura, ponendosi alla guida della stessa con patente revocata, esigenza solo eventuale e sorta solo con la stipula di ciascun contratto di lavoro).
Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 3: negativo giudizio della personalità del reo desumibile dalle precedenti sentenze a suo carico).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024