Reato Continuato: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è privo di ostacoli procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16225/2024) ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice dell’esecuzione.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato, con diverse sentenze irrevocabili a suo carico, di ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato. L’obiettivo era unificare le pene inflitte per i vari reati, riconoscendo che fossero stati tutti commessi in attuazione di un unico progetto criminale. La Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto tale istanza.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in riferimento, appunto, all’art. 81 del codice penale.
I Limiti del Ricorso sul Reato Continuato
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato gli elementi che, a suo dire, dimostravano l’esistenza di un’unica ideazione alla base delle diverse condotte illecite. La sua critica si concentrava sulla mancata applicazione dei benefici legati al reato continuato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha preso una posizione netta e conforme al suo consolidato orientamento. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, non perché l’argomento fosse infondato in astratto, ma perché le modalità con cui era stato proposto erano proceduralmente scorrette.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso era stato proposto per “motivi non consentiti”. Il giudice dell’esecuzione aveva già compiutamente esaminato i fatti, concludendo che non esistevano “concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione” tra le diverse condotte. Secondo la Cassazione, la critica mossa dal ricorrente non evidenziava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della Corte d’Appello, ma si risolveva in una semplice richiesta di “rivalutazione in fatto”.
In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e le circostanze per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità, dove il ruolo della Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge, non di ricostruire i fatti. La valutazione sull’esistenza o meno di un medesimo disegno criminoso è una questione di fatto, la cui decisione spetta insindacabilmente al giudice di merito, a patto che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ha portato a conseguenze dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo perché non sono stati ravvisati elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Chi intende contestare una decisione sull’applicazione del reato continuato deve essere in grado di dimostrare un vizio giuridico o un’illogicità manifesta nella motivazione del provvedimento impugnato, senza limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
È possibile chiedere in Cassazione di applicare il reato continuato se i giudici precedenti lo hanno negato?
Sì, ma solo a condizione che si contesti una violazione di legge o un vizio logico e manifesto nella motivazione della decisione impugnata. Non è possibile se il ricorso si limita a chiedere alla Corte di rivalutare i fatti per dimostrare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, come stabilito nell’ordinanza.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile per motivi non consentiti”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non rientrano tra quelle che la legge permette di sottoporre al giudizio della Corte di Cassazione. Nel caso specifico, il motivo non era consentito perché consisteva in una richiesta di riesame dei fatti, attività che non spetta alla Corte di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo quanto disposto dall’ordinanza in esame e dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 26 settembre 2023 la Corte di Appello di Roma ha res l’istanza introdotta da COGNOME NOME NOME ad ottenere l’applicazione della dis reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevoc nell’istanza medesima.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferiment artt. 81 cod. pen..
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esamiNOME i profili dei fat di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideaz diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della C ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente