Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33419 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Matino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
lette le conclusioni della difesa, AVV_NOTAIO, che ha fatto pervenire p.e.c. in data 22 aprile 2024, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza diretta ad ottenere, nell’interesse di NOME COGNOME, il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. nonché la rideterminazione della pena complessiva, nei limiti di cui all’art. 78 cod. pen., tra reati giudicati con plurime sente divenute definitive indicate dall’istante come sentenze in esecuzione (cfr. istanza del 6 ottobre 2023).
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a quattro motivi, di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art 671 del codice di rito, nonché dell’art. 81 cod. pen. per avere il Tribunal ritenuto l’infondatezza della richiesta di riconoscimento della continuazione sulla base dell’osservazione secondo cui la parte non avrebbe fornito elementi concreti da cui desumere l’esistenza del disegno criminoso.
Su tale punto, l’ordinanza deve essere annullata, a parere del ricorrente, tenuto conto che questa ha ritenuto che il difensore si fosse limitato a chiedere il riconoscimento della continuazione senza allegare alcun elemento concreto a sostegno dell’invocata applicazione, con particolare riferimento al reato di evasione giudicato dal Tribunale di Lecce, con sentenza divenuta irrevocabile il 29 settembre 2023.
L’ordinanza, quindi, reputa che non è stato dedotto alcun elemento concreto a supporto del riconoscimento della continuazione invocata, esponendo così una motivazione che contrasta con la giurisprudenza di legittimità in tema di onere di allegazione in sede di istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
Si richiamano pronunce di legittimità secondo le quali non grava alcun onere di allegazione sul condannato che fa la richiesta di continuazione perché non si tratta di dovere di allegazione essendo l’istante portatore di mero interesse (si richiamano i precedenti di cui agli Rv. 267580 e 247356).
La stessa giurisprudenza che afferma l’esistenza di un onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell’istanza sottolinea la necessità che la prova di un comune disegno criminoso non si limiti a registrare l’esistenza di elementi come la prossimità spazio-temporale e l’identità del bene giuridico leso, essendo questi compatibili anche con la mera inclinazione a delinquere.
Invece, si tratta di indagine avente ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato sicché è mero interesse della parte rappresentare ed
evidenziare al giudice elementi significativi dell’esistenza del disegno criminoso comune a più reati e che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.
Si tratta, in definitiva, per il ricorrente, di mero interesse piuttosto che di vero e proprio onere.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 78 cod. pen. sulla scorta della pena da ultimo considerata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 86 del 2022.
L’ordinanza, secondo il ricorrente, dovrebbe essere annullata con riferimento alla parte della motivazione che reputa il provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica n. 86 del 2022, conforme al precetto di cui all’art. 78 cit.
Invero, al netto delle pene indicate nell’ultimo provvedimento di cumulo in ordine cronologico (n. 86 del 2022) COGNOME deve espiare quarantadue anni di reclusione derivando tale travalicamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen., non già dall’ultimo provvedimento di cumulo, ma dal susseguirsi di più provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti parziali, con conseguente applicazione di interruzioni, ai fini del calcolo della pena da espiare, che non trovano giustificazione e che hanno condotto alla determinazione di una pena in espiazione che supera il limite imposto dalla disposizione richiamata.
Il Tribunale, quindi, ha errato nel ritenere che la disciplina di cui all’art cit. sia stata correttamente applicata, incorrendo in erronea applicazione della citata norma penale, dal momento che in entrambi i provvedimenti di cumulo, richiamati nell’istanza, la pena residua supera il limite di anni trenta reclusione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione essendosi il Tribunale limitato ad affermare l’infondatezza dell’eccezione di violazione dell’art. 78 cit., sulla mera constatazione per cui l’ultimo provvedimento di cumulo è rispettoso del limite temporale di trent’anni, in quanto relativo a una pena di anni venti mesi uno e giorni tredici di reclusione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata non esplicita le ragioni per le quali l’eccezione di travalicamento del principio moderatore sarebbe infondata, dal momento che, nei confronti di COGNOME, allo stato, è in esecuzione la pena di anni quarantadue di reclusione, avendo l’istante inteso porre all’attenzione del Tribunale il travalicamento del limite complessivo di cui all’art 78 cit. derivant dall’esecuzione di più provvedimenti di esecuzione di beni concorrenti, susseguitisi nel tempo, richiamati, in parte, per relationem nel contenuto dell’istanza avanzata al giudice dell’esecuzione.
Si ravvisa, rispetto ai predetti ordini di esecuzione, un errore di calcolo avuto riguardo ai residui di pena da scontare, di volta in volta sommati, in particolare rispetto ai calcoli dei residui di pena e all’emissione di cumuli parziali.
Per il ricorrente, invece, la Procura competente avrebbe dovuto procedere a un unitario calcolo così, in definitiva, applicando il limite temporale sancit dall’art. 78 cod. pen.
Il COGNOME Tribunale, COGNOME invece, COGNOME ha COGNOME motivato COGNOME soltanto COGNOME analizzando COGNOME l’ultimo provvedimento di cumulo, incorrendo in un evidente vizio di motivazione mancando ogni giustificazione in ordine al rapporto tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di continuazione giustificato soltanto in base all’assenza d allegazione, con l’istanza, di elementi concreti a supporto della dimostrazione dell’unicità del disegno criminoso.
L’ordinanza impugnata giustifica il rigetto, nonostante il fatto che alcune delle condanne riguardino la medesima fattispecie di reato, commesse in contesti temporali relativamente vicini, per avere COGNOME eseguito più reati sin dagli anni ’80, rilevando che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la tendenza a porre in essere determinati reati, o, comunque, con scelte di vita che implicano la violazione di norme penali.
Il Tribunale, a parere del ricorrente, incorre in una motivazione contraddittoria perché, contemporaneamente, valorizza che alcune di queste condotte sono state realizzate in contesti temporali vicini e riguardano la medesima fattispecie di reato. La motivazione è quindi apparente perché si è limitata a prendere in esame l’impossibilità di ricondurre tutte le ipotesi di reat ad un unico disegno criminoso, senza esplicitare le cause di tale esclusione e le ragioni oggettive del diniego.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria, a mezzo p.e.c. in data 22 aprile 2024, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.11 primo e quarto motivo di ricorso sono fondati nei limiti di seguito indicati.
2.1.Invero, questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere
ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il Giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti, ben individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). Infatti, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di per sé, il caratteristico element intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Con riferimento, poi, all’onere di allegazione, questa Corte ha di recente sostenuto (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 280383) che non
grava sull’istante un vero e proprio onere probatorio. Invero, si è precisa «il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice».
In ogni caso, non si tratta di vero e proprio onere probatorio ma, comunque, di allegazione, un dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria compito di procedere ai relativi accertamenti. (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276 – 01).
2.2. Ciò posto, si osserva che la motivazione resa dal Tribunale è meramente assertiva, non indica a quali sentenze la conclusione cui giunge fa riferimento, presenta, altresì, profili di contraddittorietà posto che non esclude la prossimità temporale e la omogeneità dei titoli di reato, o almeno alcuni di questi, cioè indici rivelatori della sussistenza dell’identità di disegno criminoso.
Il Giudice dell’esecuzione si limita a reputare, genericamente, i reati non espressione di un unico programma criminoso, ma riferibili a una scelta di vita del condannato, pur indicando alcune sentenze, indicate nell’istanza, come relative a reati omogenei e, a volte, a fatti temporalmente vicini. Si valorizza, infatti, da una parte, la risalenza agli anni ottanta delle condotte ascritte condannato e, dall’altra, l’assenza di allegazioni da parte dell’istante a sostegno della richiesta, nemmeno con riferimento alla condanna alla pena di anni uno di reclusione, divenuta irrevocabile da ultimo, cui fa riferimento espresso l’istanza originaria.
Alcuna specifica considerazione viene svolta, anche in relazione ai titoli di reato oggetto delle sentenze definitive, all’oggetto delle condotte e alla loro collocazione temporale.
2.3. Il secondo e quarto motivo sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Invero, si osserva che anche la motivazione relativa al dedotto superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen. non è soddisfacente, posto che l’ordinanza si limita a prendere in considerazione l’entità della pena (inferiore ad anni trenta) in esecuzione di cui al cumulo n. 86/2022 (anni venti, mesi uno, giorni tredici di reclusione) mentre la difesa istante chiedeva di considerare anche la pena da eseguire di cui al cumulo parziale n. 69/2019 e di prendere in esame le pene da eseguire relative a ulteriori pronunce irrevocabili, in relazione alle quali, nel loro complesso, si lamenta il superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen.
Su tale ultimo punto, tuttavia, è bene osservare, quale principio di diritto da tenere presente, in sede di rinvio, che si può, legittimamente, procedere, a determinate condizioni, con cumuli parziali.
La giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di esecuzione di pene concorrenti irrogate con condanne diverse, ha affermato che se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena irrogata per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966; negli stessi termini, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. cit.).
Per contro, secondo la giurisprudenza di legittimità, %deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione di una di esse.
Così operando, è garantito il rispetto della ratio sottesa alla disposizione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. – che impone al pubblico ministero, all’atto di determinare la pena da eseguire, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare – da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo, in sostanza, l’agente contare, all’atto della determinazione criminosa, su una sorta di “credito” di pena.
del 2013), tenendo presenti i principi di cui al § 2. 3. Segue, dunque, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza per nuovo esame, nella piena autonomia, quanto all’esito, da parte del Giudice o dell’esecuzione indicato in dispositivo (diversa persona fisica: Corte Cost. n. 183
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Recce, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 30 aprile 2024 Il Consigliere estensore