Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME relazione ai reati giudicati con sette sentenze (1. Tribunale di Bolzano in data 9 ottobre 2014; 2. Tribunale di Imperia in data 18 novembre 2015; 3. Tribunale di Catania in data 11 marzo 2016; 4. Tribunale di Patti in data 19 dicembre 2018; 5. Tribunale di Genova in data 27 aprile 2016; 6. Corte d’appello dell’Aquila in data 15 giugno 2020; 7. Tribunale di Pescara in data 17 ottobre 2017), unificando i reati giudic:ati in due distinti gruppi, rispettivamente composti dalle sentenze di cui ai nn. 2, 3 e 5, e ai nn. 4 e 7, e rideterminando il trattamento sanzionatorio, per il primo gruppo, in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa e, per il secondo gruppo, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 250 di multa, respingendo nel resto l’istanza.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione di legge, con riguardo all’art. 81 cod. pen., perché non è stata ravvisata la continuazione tra tutte le sentenze e, in particolare, con quelle di cui ai nn. 1 e 6, pur trattandosi di fatti rispettivamente commessi nel 2011 e nel 2015, perciò in continuità temporale con i restanti fatti che risultano essere stati commessi nel 2012 e nel 2014, essendo indubitabile l’identità delle fattispecie di truffa on line (primo motivo);
il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte d’appello non ha speso alcuna parola per giustificare l’incremento di pena stabilito a titolo di continuazione per ciascuno dei reati unificati (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato unicamente con riguardo al secondo motivo, risultando nel resto inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione ha dato atto, con un riferimento che risulta non contestato, che era già stata esclusa la continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 4, 5 e 6 (ordinanza in data 19 marzo 2021;
7T-7
y
il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile da Sez. 7, n. 10.028/2022, in data 28/10/2021).
La rinnovata valutazione, compiuta a seguito dell’ampliamento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. che abbraccia i reati giudicati dalle sette sentenze, ha condotto il giudice dell’esecuzione al raggruppamento dei reati in due distinti periodi, a seconda dell’epoca di consumazione, ravvisando la continuazione, rispettivamente, tra i fatti commessi nel 2012 e quelli commessi nel 2014, escludendo, anche alla luce del già espresso criterio della distanza temporale, i fatti commessi nel 2011 e nel 2015.
Il ricorso, che contesta la violazione di legge, prospettando piuttosto un vizio della motivazione, è però generico perché non si confronta con tale specifica valutazione, del resto asseverata anche in sede di legittimità che, secondo un giudizio di fatto non illogicamente motivato, ha portato il giudice dell’esecuzione a rigettare in parte la richiesta di riconoscimento della continuazione fra tutti reati giudicati dalle richiamate sette sentenze, limitandolo ai due richiamati gruppi caratterizzati dalla continuità temporale.
3. È, invece, fondato il secondo motivo.
3.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stat rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altr illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
3.2. Il giudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna motivazione per la determinazione della pena dei reati unificati, sicché la valutazione compiuta rasenta l’arbitrio.
3.3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate
valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite, facendo applicazione del richiamato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di L’Aquila; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 5 ottobre 2022.