Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 29/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento ad opera di questa Corte – Sez. 1, n. 12708 del 2023 – della ordinanza del medesimo Giudice per le indagini preliminari del 20 giugno 2022, ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto l’applicazione dalla disciplina del reato continuato in relazione alle condanne riportate con le seguenti sentenze: a) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 3 maggio 2000 (irrevocabile il 25 aprile 2001), di condanna
alla pena di anni ventotto di reclusione, per il reato di omicidio commesso in Lucca Sicula il 27 aprile 1996; b) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 19 novembre 2001 (irrevocabile il 4 febbraio 2003) di condanna alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di omicidio commesso in Lucca Sicula il 17 dicembre 1992; c) sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 19 aprile 2021 (irrevocabile il 2 ottobre 2021), di condanna alla pena di anni quattordici dì reclusione per il reato di omicidio commesso in Burgio il 20 giugno 1993.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidando le sue censure ad un solo motivo di impugnazione con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene che nel corso del giudizio di rinvio egli aveva reso spontanee dichiarazioni e prodotto documentazione al fine di provare l’unicità del disegno criminoso che legava i tre omicidi e che l’ordinanza impugnata in questa sede andrebbe annullata in quanto non rispettosa dei principi consolidati in tema di reato continuato.
Il Giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato ad una lettura delle sentenze di condanna sopra indicate senza tenere in alcun conto la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dal COGNOME, con le quali quest’ultimo aveva allegato gli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso che caratterizzava i tre reati, tutti ispirati dal suo proposito di vendicare la morte del padre.
Nella GLYPH motivazione GLYPH del GLYPH provvedimento qui GLYPH impugnato GLYPH il GLYPH Giudice dell’esecuzione afferma il principio relativo all’onere della parte richiedente di allegare gli elementi a sostegno dell’unicità del disegno criminoso, ma non lo applica, omettendo di prendere in considerazione le allegazioni del COGNOME.
Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, anche la mera lettura delle tre sentenze permette di individuare nel proposito di vendetta la ratio ispiratrice dei tre delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha fornito adeguata motivazione in ordine alla insussistenza del vincolo della continuazione tra i tre delitti per i quali l’odiern ricorrente ha riportato condanna.
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In particolare, ha affermato che dalla lettura delle sentenze pronunciate nei confronti del ricorrente emerge che il primo omicidio ai danni di NOME COGNOME, commesso il 17 dicembre 1992, trova causa nel proposito del COGNOME di vendicare la morte del padre, mentre l’omicidio di NOME COGNOME, commesso in data 20 giugno 1993, era stato ideato da NOME COGNOME – che lo riténeva responsabile dell’assassinio di suo fratello – ed aveva chiesto a NOME COGNOME di partecipare al delitto; il NOME, a sua volta, aveva chiesto l’intervento del COGNOME, che aveva accettato di partecipare all’omicidio per ricambiare il sostegno che il COGNOME aveva dato nell’ideazione ed esecuzione dell’omicidio di COGNOME.
Conseguentemente, non poteva ritenersi che i due reati costituissero attuazione di un unico disegno criminoso.
L’omicidio di NOME COGNOME era avvenuto in data 27 aprile 1996, e quindi a distanza di alcuni anni dai primi due, e tale distanza temporale già rendeva poco verosimile l’unicità del disegno criminoso. Inoltre, nella sentenza di secondo grado si affermava esplicitamente che il COGNOME aveva commesso l’omicidio allo scopo di eliminare un suo potenziale concorrente nel commercio delle arance, che aveva osato anche minacciarlo ed aggredirlo fisicamente.
Il Giudice dell’esecuzione ha escluso anche che la sussistenza del medesimo disegno criminoso in relazione ad anche solo due tra gli omicidi per i quali il COGNOME ha riportato condanna, in tal modo colmando le lacune nnotivazionali rilevate da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento con rinvio.
Quanto alla documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio di rinvio, il ricorso risulta generico, in quanto non vengono neppure indicate le ragioni della sua decisività. Quanto alla spontanee dichiarazioni del COGNOME, esse possono valere quali allegazioni, ma di per se stesse, in quanto provenienti dal ricorrente, non valgono a provare l’unicità del disegno criminoso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/05/2024.