Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10491 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10491 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione, di cui all’art. 81 cod. pen., fra i delitti di cui agli artt. 416, 640 e 61 n. 7, cod. pen., commessi tra il 2012 e il 2013 oggetto della sentenza n. 15) e i delitti di cui ai n. 5), 6) e 14) del certificato del casellario giudiziale, già uniti in continuazione, commessi nel 2015;
che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a quasi due anni di distanza e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, Ł da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 01);
che il Giudice dell’esecuzione dà rilievo all’assenza di elementi idonei a far ritenere che il ricorrente ipotizzasse, al momento in cui tra il 2012 e il 2013 aveva deciso di associarsi con altri soggetti per commettere le truffe, di commettere due anni dopo altri reati di truffa con complici diversi;
– Relatore –
Ord. n. sez. 4273/2026
CC – 12/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
che, pertanto, il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una uto diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME