Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36887 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, tendente ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 15 dicembre 2020 e dal Tribunale di Reggio Calabria il 20 marzo 2017 e il 23 giugno 2020.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento della menzionata ordinanza, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell’esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori – quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della conAVV_NOTAIOa, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01).
1.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione aAVV_NOTAIOata dal giudice dell’esecuzione è generica e non consente di stabilire se i principi che regolano la materia siano stati rispettati. Dall’ordinanza non emerge se il giudice
dell’esecuzione abbia esaminato le sentenze di condanna, per verificare l’eventuale sussistenza degli indici sintomatici di un ipotetico originario programma unitario per la commissione dei reati indicati nell’istanza o almeno di alcuni di essi. In tale situazione, l’ordinanza non è sorretta da chiara spiegazione circa il percorso argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al giudice dell’esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione sarà libero di riconoscere o negare la continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata. Dovrà applicarsi l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione e dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, 31 maggio 2024.