Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40679 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40679 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rige:to del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudi dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in se cognizione.
A ragione della decisione il decidente ha verificato con riferimento a ciascu condanna la fallacia della tesi esposta nell’istanza introduttiva dell’incid esecuzione, ovverosia il rilievo unificante da attribuirsi alla condanna per il di associazione per delinquere di stampo mafioso, non ravvisando elementi sull scorta dei quali potesse riportarsi a quel programma delinquenziale l’ideazi criminosa di ciascuno dei reati giudicati con le altre pronunce.
Ricorre COGNOME per cassazione, a mezzo del suo difensore e, con un unico articolato GLYPH motivo, deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio d motivazione.
Evidenzia, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato la richiesta di continuazione con riferimento alla sentenza riportata sub VI provvedimento impugnato, non avvedendosi che oltre alla violazione della sorveglianza speciale (capi E ed F), vi era anche il reato di contrabbando ( C), con riferimento al quale la motivazione era del tutto inesistente.
In secondo luogo, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciars sulla richiesta dell’eliminazione dell’aumento ex art 81 cod. pen. per gli e d’inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le l giudicati con la sentenza in data 9 aprile 2001 dalla Corte di appello di (irrevocabile il 15 febbraio 2002)a seguito della pronuncia n. 25 del 2019 d Corte costituzionale.
Più in generale, ribadisce le argomentazioni svolte nell’istanza introdut dell’incidente di esecuzione, secondo cui l’associazione mafiosa per cu condanna con la sentenza sub IV costituirebbe il contesto in cui tutte le cond giudicate con le altre sentenze sarebbero sviluppate, facendo, da cornice d stesse e alimentandone la finalità.
Nonostante la loro non omogeneità, gli illeciti si svilupperebbero in un a temporale e spaziale contiguo e – osserva ancora la difesa – al momen dell’ingresso nel sodalizio, il ricorrente avrebbe previsto la succe commissione di quella tipologia di reati, peraltro rientranti nell’ogget programma criminoso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 gennaio 2023, ha concluso per il r del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito
Questa Corte ha costantemente affermato che, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che ne processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrar effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successiv fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e d bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresen solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicati determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., 259094-01).
Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includen singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azi rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logic travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740-01).
Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione associazione mafiosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo della giurisprud legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata del già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/20 Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, COGNOME, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazion dell’associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui i partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la
ha aggiunto che, «ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fin momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sort automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebb ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 de 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).
Nel caso di specie, salvo che per le precisazioni di cui appresso, il gi dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato artic conto della loro applicazione e ha evidenziato in maniera esente da illogici incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno crimin l’eterogeneità tra gli illeciti, la distanza temporale tra l’estorsione d sentenza sub I), commessa nel 2005, rispetto all’adesione dell’ist all’associazione mafiosa, nonché l’esclusione da parte dei giudici di meri tanto con riferimento a detta estorsione, quanto all’omicidio giudicato co sentenza sub II) – dell’aggravante c.d. mafiosa.
Non ha mancato di porre in risalto l’assenza di qualsivoglia collegamento t la fattispecie associativa e il porto di una pistola automatica del 29.10.1 reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la carenza di idea univoca per il delitto di detenzione e porto abusivo di una bomba rudimental commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio.
Si tratta di motivazione che, dunque, resiste alle censure aspecifich contro-valutative contenute nel ricorso.
E, tuttavia, come segnalato nel ricorso, la sentenza riportata sub VII provvedimento impugnato ha condannato COGNOME, oltre alla violazione della sorveglianza speciale (capi E ed F), anche per il reato di contrabbando (capo con riferimento al quale la motivazione a fondamento del diniego dell’unitaria anticipata deliberazione è del tutto assente.
Del pari fondata è la censura in punto di omessa valutazione dell’inciden della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale sulla sussistenz episodi violativi dell’honeste vivere giudicati ex art 75 d. Igs. n. 159/2011 con la già citata sentenza della Corte di appello di Bari, irrevocabile il 15 febbraio Il Tribunale avrebbe, invero, dovuto con riferimento a tali episodi eliminar porzioni di pena ormai illegale.
Infine, il giudice dell’esecuzione, nell’affermare (p. 5 dell’ordinanza) l’i del disegno criminoso tra alcuni dei fatti oggetto delle sentenze irrevocabil determinazione ad evadere dagli arresti domiciliari, ha indicato la dat
evasione nel 31 ottobre 2009 ed ha poi posto in rilievo che la permanenza della partecipazione alla associazione di stampo mafioso si era «arrestata anni addietro con la pronuncia della sentenza di primo grado, cioè il 24 aprile 2007». Così facendo è incorso in un evidente travisamento sulla data di commissione dell’evasione (6 marzo 2007), confondendola con quella di irrevocabilità della sentenza (31 ottobre 2009) che, viceversa, avuto riguardo all’esatto tempus commissi delicti rientrerebbe nella forbice temporale di operatività dell’associazione mafiosa sub IV.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a detti punti, mentre va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente: 1) all’omessa valutazione della continuazione con riguardo al reato di contrabbando giudicato con la sentenza emessa in data 9 aprile 2001 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15 febbraio 2002); 2) alla mancata valutazione dell’incidenza della sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale sulla sussistenza di episodi violativi dell’honeste vivere giudicati ex art 75 d. Igs. n. 159/2011 con la già citata sentenza della Corte di appello di Bari; 3) alla data di commissione del reato di evasione giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli in data 24 febbraio 2009 (irrevocabile il 31 ottobre 2009); con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente