Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40216 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40216 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. GLYPH CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Salerno con sentenza in data 24 febbraio 2023 riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Salerno emessa in data 13 luglio 2022 che aveva condanNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rapina aggrava lesioni personali, tentata rapina e ricettazione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un oriz circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espress volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, sen possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pp. 7-8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato inoltre che il suddetto motivo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co di merito a p. 7 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che analogamente reiterativo appare il secondo motivo di ricorso che, contestando la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 89, si traduce in una doglianza bilanciamento delle circostanze effettuato dal giudice di appello ed in proposito va rilevato ch motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limit ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 107 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (pp. 9-10 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia un vizio in ordine alla misur dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aument
di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consent di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazion altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minim aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reat quale si è proceduto nel presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
R ma, 11 luglio 2023