Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5922 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5922 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emessa il 14 marzo 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di rapina (tentata e consumata) commessi nei confronti di titolari di farmacie e al reato di porto abusivo di arma clandestina, costituita da una pistola giocattolo modificata (capi 1, 3 e 4 della imputazione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell’aumento di pena in continuazione.
La richiesta di abbattimento dell’aumento di pena per la continuazione rispetto ai due reati satellite di tentata rapina e porto abusivo di arma clandestina (capi 1 e 4 della imputazione) era contenuta nell’atto di appello ma la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione.
In particolare, si era rilevato e si ribadisce in ricorso, che l’aumento complessivo ai sensi dell’art. 81 cod.pen., pari ad un anno di reclusione ed euro 600 di multa per entrambi i reati meno gravi (mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per ciascun reato satellite)se poteva ritenersi congruo in relazione alla tentata rapina di cui al capo 1, non era tale con riguardo al reato di porto abusivo di arma clandestina, avuto riguardo al fatto che il reato contestato ai sensi dell’art. 23 legge 110/75 prevede una pena base minima di un anno di reclusione e la concreta condotta commessa dal ricorrente non era stata particolarmente
grave, in quanto l’arma era stata impugnata dal correo dell’imputato e non da lui personalmente.
La Corte ed il primo giudice non avrebbero giustificato la ragione per la quale erano addivenuti ad un aumento di pena paritario in relazione ai due reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo manifestamente infondato.
1. La sentenza impugnata, sia pure succintamente, ha fornito risposta al motivo di gravame relativo alla congruità dell’aumento di pena in continuazione per il reato di porto abusivo di una pistola ai sensi dell’art. 23 legge 110/75 (che, contrariamente a quanto indicato in ricorso, prevede una pena minima non di uno ma di due anni di reclusione), ritenendo congruo un aumento minimo della sanzione ai sensi dell’art. 81 cod.pen. rispetto al massimo previsto dalla legge ed avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla personalità del colpevole, come risultati a seguito della analisi effettuata sulla sanzione complessiva irrogata, così giustificandosi l’aumento anche della pena stabilito per effetto della continuazione con riguardo a ciascun reato satellite.
Si ricordi, in punto di diritto, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME