Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36550 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Partanna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 15.2.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 15.2.2024, la Corte d’Appello di Roma provvedeva, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un’istanza proposta in data 20.12.2023 dal AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.
In particolare, l’istanza rilevava che, in una precedente ordinanza resa il 18.9.2023 nei confronti di COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Roma, riconoscendo il vincolo della continuazione tra un reato giudicato con sentenza del
9.10.2009 della Corte di Appello di Roma (n. 12 casellario) e alcuni reati giudicati con sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’11.10.2013 (n. 18 casellario), non aveva tenuto conto che il reato della prima sentenza era stato già posto in continuazione con altri reati con precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione del 15.3.2013.
Tale ultimo provvedimento segnalato dal P.G. aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze (Tribunale di Roma del 6.3.2009, Corte d’Appello di Roma del 9.10.2009, G.i.p. del Tribunale di Roma del 14.7.2013, Tribunale di Roma del 26.3.2010) e aveva determinato la porzione di aumento di pena relativo al reato di cui alla sentenza del 9.10.2009 in sei mesi di reclusione e 200 euro di multa: di conseguenza, l’aumento di nove mesi di reclusione e 250 euro di multa stabilito con il provvedimento del 18.9.2023 era da ritenersi una rideternninazione in pejus della pena.
La Corte d’Appello, in accoglimento dell’istanza e del rilievo in essa contenuto, ha rideterminato, nei confronti di COGNOME NOME, l’aumento per la continuazione, in ordine al reato giudicato con la sentenza del 9.10.2009 della Corte di Appello di Roma, nella pena di tre mesi di reclusione e 100 euro di multa.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso i I difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con cui, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., deduce la erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
Lamenta, in particolare, che la Corte d’Appello di Roma non abbia considerato che già in sede di cognizione il Tribunale di Roma con sentenza del 6.3.2009, di cui al punto b) del provvedimento di cumulo del P.M. del 10.9.2022, aveva applicato la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti al), a2) e a3) del provvedimento di cumulo, determinando la pena complessiva in due anni e dieci mesi di reclusione e 1.100 euro di multa.
Di conseguenza, l’applicazione della continuazione, operata dall’ordinanza impugnata, con i reati di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 11.10.2013, per i quali COGNOME è stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, è erronea, in quanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la sentenza del Tribunale di Roma del 6.3.2009. Invece, ha fatto riferimento alla sentenza del 9.10.2009, di cui al punto a3) del cumulo del pubblico ministero, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, e su questa ha erroneamente operato l’aumento per la continuazione, escludendo le altre sentenze già avvinte in continuazione per effetto della sentenza del 6.3.2009.
Con requisitoria scritta del 18.6.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto l’applicazione in executivis della continuazione tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l’estensione anche agli altri reati già con esso posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati.
Dall’esame degli atti del fascicolo, consentito in ragione dalla natura dell’eccezione proposta, risulta che effettivamente con ordinanza del 15.3.2013 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, avesse già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma del 6.3.2009, la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 9.10.2009, il decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Roma del 14.7.2003 e la sentenza del Tribunale di Roma del 26.3.2010.
Ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza del 6.3.2009, per il quale era stata inflitta una pena di due anni e due mesi di reclusione e 700 euro di multa, il giudice dell’esecuzione aveva applicato un aumento di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui alla sentenza del 9.10.2009 e un aumento di due mesi di reclusione per i reati giudicati con il decreto penale del 14.7.2003 e con la sentenza del 26.3.2010, per una pena complessiva di due anni e dieci mesi di reclusione e 1.100 euro di multa.
Ciò detto, il provvedimento della Corte d’Appello di Roma del 15.2.2024, a rettifica di quello precedente del 18.9.2023, ha individuato come pena base quella inflitta dalla sentenza dell’11.10.2013 di due anni e tre mesi di reclusione e 3.000 euro di multa “per i reati di ricettazione continuata in concorso” e su questa ha operato l’aumento di tre mesi di reclusione e 100 euro di multa per il reato giudicato con la sentenza del 9.10.2009.
Ora, il disposto dell’ordinanza impugnata presenta un duplice ordine di problemi.
Il primo è che la Corte d’Appello di Roma ha posto i reati giudicati con la sentenza dell’11.11.2013 in continuazione soltanto con il reato oggetto della sentenza del 9.10.2009, che però, a sua volta, era stato già messo in continuazione con altri reati in occasione dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 15.10.2013.
Il giudice dell’esecuzione, dunque, non ha tenuto conto che l’applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l’estensione del riconoscimento dell’identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione. (Sez. 1, n. 43880 del 9/9/2022, Rv. 283745 – 01).
Il secondo problema è che, in tal modo, l’ordinanza impugnata omette di fare applicazione del principio secondo cui il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024, Rv, 286261 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Rv. 175845 – 01).
In questo caso, tale operazione è stata omessa dalla Corte d’Appello di Roma, la quale, applicando l’aumento per la continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’11.10.2013 (senza peraltro individuare la violazione più grave sulla quale operare l’aumento, ma calcolandolo sulla pena complessivamente che il giudice della cognizione aveva determinato dopo avere a sua volta applicato la continuazione “interna” a più reati contestati in concorso), ha invece omesso di verificare se, quale base per il nuovo computo, non si dovesse considerare piuttosto la pena come rideterminata dalla precedente ordinanza del Tribunale di Roma in sede di esecuzione del 15.3.2013, a seguito dell’applicazione della continuazione ai reati giudicati con quattro sentenze (tra cui quello giudicato con la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 9.10.2009).
Con la conseguenza che, in difetto dello scorporo di tutti i reati da porre in continuazione e dell’individuazione di quello più grave, si verifichi il rischio che risultino concretamente eseguibili due pene detentive anziché una, meno elevata, che sarebbe conseguita ad un riconoscimento della continuazione tra tutti i reati per effetto dell’estensione.
Ve qui solo aggiunto che risponde al vero quanto segnalato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria scritta e, cioè, che la prima ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 18.9.2023 – resa su istanza difensiva del 17.4.2023 – fosse stata già impugnata dall’imputato con ricorso per cassazione, definito con sentenza n. 17387 del 2024 di questa stessa Sezione, successiva all’ordinanza del 15.2.2024.
Nella sentenza in questione, si dà atto che era stato proposto ricorso appunto perché, a fronte della richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’11.10.2013 e i reati di cui alle sentenze del provvedimento di cumulo del pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione l’aveva ritenuta solo con i reati di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 9.10.2009, senza tenere conto che tali reati erano già stati a loro volta posti in continuazione con altri reati con un precedente provvedimento reso in sede di esecuzione.
Di conseguenza, l’ordinanza del 18.9.2023 è stata annullata con rinvio da questa Sezione – la quale ha rilevato che la Corte d’Appello di Roma non avesse tenuto conto che la disciplina della continuazione era stata già precedentemente applicata in sede di esecuzione, peraltro con un aumento di pena inferiore – “per nuovo esame dell’originaria richiesta di continuazione depositata dalla difesa il 17 aprile 2023”.
Senonché, la Corte d’Appello di Roma ha medio tempore rettificato la propria precedente ordinanza con il provvedimento oggi impugnato, correggendo, per un verso, il vizio poi rilevato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla determinazione dell’aumento di pena, ma reiterando, per l’altro, la mancata estensione della disciplina della continuazione ai reati che erano già stati posti in continuazione con quello di cui alla sentenza del 9.10.2009.
Ciò vuol dire che anche l’ordinanza impugnata con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma perché possa complessivamente rivalutare la questione, anche alla luce dei motivi del primo annullamento: una diversa soluzione avrebbe l’effetto di rendere definitivo il provvedimento del 15.2.2024 e questo potrebbe interferire con il giudizio di rinvio nel quale il giudice dell’esecuzione, per effetto dell’annullamento della prima ordinanza del 18.9.2023, dovrà nuovamente pronunciarsi su continuazione e determinazione della pena.
Per quanto fin qui osservato, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma perché, alla luce dei principi sopra richiamati, proceda a nuovo giudizio sulla eventuale estensione a seguito del già disposto riconoscimento della continuazione e sulle modalità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio che ne consegua.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Roma.
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Così deciso il 4.7.2024