Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33173 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
Presidente –
Sent. n. sez. 2191/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 14833/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 14/02/1987
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 aprile 2025, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze emesse nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 ottobre 2019, dalla Corte di appello di Palermo il 29 gennaio 2021 e dalla medesima Corte il 4 luglio 2022 e rideterminava la pena in complessivi anni quindici e mesi due di reclusione e 90.000,00 euro di multa.
Peraltro, era già intervenuto provvedimento della Corte di appello che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto l’unicità del disegno criminoso fra i fatti di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), rideterminando la pena complessiva in anni dieci e mesi otto di reclusione e 66.000,00 euro di multa.
Il provvedimento impugnato operava su detta pena complessiva un aumento di anni quattro e mesi sei e 24.000,00 euro di multa per gli ulteriori reati di cui alla sentenza sub 3).
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione degli att. 34 e 623 cod. proc. pen., nonchØ 3 e 11 Cost.
Rileva il ricorrente come il consigliere estensore del provvedimento impugnato fosse
stato anche l’estensore di una delle sentenze di condanna e come ciò sia contrario al principio di terzietà ed imparzialità del giudice espresso nell’art. 111 Cost.
La disciplina sulla incompatibilità del giudice Ł finalizzata ad evitare il pericolo che una decisione venga confermata anzichØ rivista e che le precedenti valutazioni espresse, anzichØ venire vagliate anche negli aspetti errati, vengano confermate sic et simpliciter .
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. sotto il profilo del calcolo della pena da infliggere.
Il provvedimento impugnato ha mantenuto come pena base quella determinata nella precedente ordinanza emessa in fase esecutiva, cui ha aggiunto la pena di anni cinque e mesi nove di reclusione; anzichØ considerare tutti i reati di cui alla sentenza sub 3) quali reati-satellite e determinare le relative frazioni di aumenti di pena, ha calcolato in aumento un’altra pena base.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto, ponendo come base di calcolo il reato, piø grave, di cui al capo 15) della sentenza sub 2), scorporare tutti gli ulteriori reati satellite e calcolare per ciascuno di essi, ex novo , una porzione di pena in aumento, tenendo presente che nella precedente ordinanza l’aumento per la continuazione era stato determinato in anni uno.
Da ultimo lamenta la omessa motivazione circa la determinazione della pena in aumento.
3. Il sostituto procuratore NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell’esecuzione della medesima, anche quando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti; ciò in quanto non Ł ipotizzabile la ricusazione del giudice dell’esecuzione, posto che la competenza di quest’ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell’ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l’intervenuto giudicato e l’oggetto della deliberazione da adottarsi “in executivis”. (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269897 – 01)
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, “le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e dell’imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede “pregiudicata” dall’accennato effetto di “condizionamento”, Ł stato identificato nel “giudizio” contenutisticamente inteso, e cioŁ in ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si Ł svolta
l’attività “pregiudicante”, implichi una valutazione sul merito dell’accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorchØ adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali” (Corte cost., sentenza n. 224 del 2001).
Posto tale principio, risultano evidenti le ragioni per le quali non possa essere enucleata la denunciata incompatibilità: Ł principio generale dell’ordinamento, recepito testualmente dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., che ciascun giudice debba curare l’esecuzione dei provvedimenti che ha deliberato, con la conseguenza che la coincidenza del magistratopersona fisica che ha deliberato un provvedimento in sede di cognizione e di quello chiamato per legge a curarne l’esecuzione, lungi dal costituire mero ed eventuale accidente, suscettibile di provocare l’insorgere di questioni di compatibilità funzionale, dovrebbe tendenzialmente essere la regola (così, in motivazione, Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 2698979 – 01).
1.2 Il secondo motivo di ricorso Ł fondato.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena piø grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione piø grave, prescindendosi dall’aumento per i reati-satellite che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822 01), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato piø grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375 – 01).
In altri termini, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per piø violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello piø grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reatisatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso Ł tenuto ad effettuare.
Nel caso in esame, però, quanto ai fatti di cui alle sentenze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 3 ottobre 2019, rubricata sub 1) dell’istanza e della Corte di Appello di Palermo del 29 gennaio 2021, rubricata sub 2) dell’istanza, nessuna doglianza può essere avanzata in questa sede sotto tale profilo, poichØ Ł intervenuta, come dato atto nel provvedimento impugnato, ordinanza della Corte di Appello di Palermo che, in qualità di giudice dell’esecuzione, ritenuto il vincolo della continuazione fra tali reati, li ha unificati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena complessiva in anni dieci e mesi otto di reclusione e 66.000 euro di multa.
Posto che tale provvedimento non Ł stato impugnato avanti questa Corte e dunque non sono stati fatti rilievi circa le modalità di determinazione della pena seguite allora dalla Corte territoriale, non possono, all’evidenza, essere sollevati ora, quando oggetto del gravame Ł altro, successivo provvedimento.
Il provvedimento qui impugnato ha utilizzato come base di calcolo la pena rideterminata dal giudice dell’esecuzione nell’ ordinanza del 29 novembre 2022, mai contestata dal ricorrente, che aveva riconosciuto, appunto, la continuazione fra la sentenza 1) e la sentenza 2), per poi aumentarla per i due reati-satellite di cui alla sentenza 3) di anni quattro
e mesi sei di reclusione e 24.000 euro di multa.
Ciò di cui il ricorrente fondatamente si duole, Ł l’entità della pena stabilita in aumento per i reati-satellite di cui alla sentenza sub 3), determinata in anni quattro e mesi sei di reclusione e 24.000,00 euro di multa per due fatti criminosi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, laddove per i quattro reati satellite, parimenti sanzionati dall’art. 73 citato, di cui alla sentenza sub 2) Ł stato riconosciuto un aumento di otto mesi di reclusione per ciascun reato, già detratto il terzo per il rito.
Va ricordato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
La Corte di legittimità ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
Sotto questo profilo, ovvero del rispetto del rapporto di proporzionalità fra le pene inflitte per i reati-satellite, che sono costituiti da violazioni omogenee, Ł evidente che l’impugnato provvedimento Ł errato, poichØ vi Ł una patente sproporzione sanzionatoria fra fatti omogenei, ovvero, vi Ł una totale carenza di motivazione a fondamento di tale evidente sproporzione.
Secondo il principio sopra richiamato, cui questo Collegio intende dare continuità, infatti, essendo stati determinati gli aumenti di pena per i reati-satellite in temini elevati ed evidenziandosi, al contempo, una evidente sproporzione fra le pene inflitte per i medesimi, l’impegno motivazionale richiesto era piø penetrante; in difetto di una motivazione sufficiente l’impugnata ordinanza deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME Casa