Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4540 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4540 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi attenuata disciplinata dal medesimo articolo di cui al comma 5, denunciandone la contraddittorietà con particolare riferimento all’esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta dalla ricorrente, nonŁ consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede;
che , invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto emerge con particolare chiarezza che le condizioni di detenzione della sostanza stupefacente erano idonee e potenzialmente finalizzate ad attività di spaccio (pag. 3della motivazionedove Ł stata valorizzata la detenzione di sostanza pari a 123 dosi e le modalità di occultamento, otre al comportamento tenuto in sede di perquisizione e sequestro) facendo venire meno ogni elemento probatorio idoneo a fondare una riqualificazione della condotta nell’ipotesi di reato attenuata (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 1312/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME