Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4541 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4541 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME OMBRETTA DI GIOVINE
SENTENZA
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di COGNOME udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; rigetto del ricorso.
Procedimento svolto con rito cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari di COGNOME disponeva nei confronti di NOME COGNOME il sequestro preventivo della somma di euro 3530,00, quale provento del reato di cui all’art. 648 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen.
La Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 18718 del 2 aprile 2025, disponeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza reiettiva del riesame proposto dall’indagato, resa dal Tribunale di COGNOME il 23 dicembre 2024.
Con ordinanza del 30 maggio 2025, il Tribunale di COGNOME, in sede di rinvio, ha confermato il provvedimento di sequestro del 6 dicembre 2024.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato il quale lamenta, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato presupposto del delitto di ricettazione.
Pur all’esito del rinvio, il Tribunale del riesame ha disatteso i principi esegetici delineati dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, adottando un provvedimento connotato da una motivazione veramente apparente in ordine al reato di ricettazione aggravata, per avere congetturalmente individuato, quale reato presupposto, una condotta di spaccio di sostanze stupefacenti priva di alcun fondamento logico-fattuale.
Il fumus del reato Ł stato ritenuto, ancora una volta, sulla base della entità della somma di denaro rinvenuta dalla polizia giudiziaria sulla persona dell’indagato, benchØ si tratti di un importo compatibile con la condizione reddituale di lui, in quanto lavoratore dipendente presso l’impresa edile del padre, ed obliterando le dichiarazioni del collaboratore
di giustizia NOME COGNOME, che aveva riferito dell’intendimento, manifestato da NOME COGNOME, organico al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE egemone sul territorio, di non coinvolgere NOME COGNOME nelle proprie attività criminose.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto per ragioni non consentite.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Tanto precisato, il procedimento proviene da annullamento della Seconda Sezione di questa Corte che, nel disporre l’annullamento con rinvio della pregressa ordinanza del Tribunale, reiettiva del riesame proposto avverso il sequestro, ne aveva rilevato l’assoluta carenza motivazionale, quanto alla individuazione del reato presupposto.
La provenienza da delitto della somma sequestrata era stata desunta esclusivamente: -) dall’importo e dalla suddivisione in banconote di piccolo taglio del danaro; -) dalla presenza del ricorrente nei pressi dell’abitazione del pregiudicato NOME COGNOME; -) dalla modesta entità dei redditi dallo stesso ricorrente lecitamente percepiti; elementi, questi, che alla luce di quanto riferito del collaboratore di giustizia COGNOME, a proposito della natura esclusivamente amicale dei rapporti tra COGNOME e COGNOME, sono stati valutati in sede rescindente come ambigui e privi di univocità indiziaria, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative atte a giustificare la disponibilità della detta somma di denaro in capo al ricorrente.
Questi stessi elementi sono stati oggetto di elaborazione ed approfondimento da parte del Tribunale, nella impugnata ordinanza rescissoria.
Il Giudice del rinvio ha ricostruito l’operazione che ha condotto al sequestro, inquadrandola nelle peculiari circostanze di tempo e di luogo in cui essa si concretizzò (di sabato sera, all’interno dello stabile ove l’affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, era ai tempi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari); ha specificato che COGNOME era in compagnia di NOME COGNOME (stabile gestore di una piazza di spaccio di hashish) e che i due, sorpresi mentre accedevano allo stabile ove COGNOME era in vinculis , alla vista degli operanti ne fuoriuscivano repentinamente, allontanandosi in direzioni opposte; ha, ancora, rimarcato l’assenza di giustificazione da parte dei due in ordine alla loro presenza in quei luoghi, e il COGNOME anche in ordine alla disponibilità della somma di danaro rinvenuta nella tasca dei suoi pantaloni, che, al momento, non aveva di certo ricondotto all’attività lavorativa svolta presso l’impresa paterna.
Sono state poi valorizzate ulteriori e significative circostanze fattuali, tra cui: la composizione in banconote di piccolo taglio delle mazzette di denaro rinvenute; la detenzione da parte di COGNOME, nel frangente, di una bustina di cellophane contenente hashish; la reazione irata avuta dallo stesso COGNOME all’atto del controllo, COGNOME,
affacciatosi al balcone – ma evidentemente a conoscenza di quanto era nella disponibilità di COGNOME – aveva rivolto agli operanti l’accusa di stare perpetrando un abuso.
Ha trovato coerente spiegazione nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, come integrato dal Tribunale, anche il propalato del collaboratore di giustizia, che la Seconda Sezione aveva valutato collidente con l’ipotesi accusatoria, stante il manifestato proposito da parte di COGNOME di non coinvolgere l’amico COGNOME nelle proprie attività delittuose: un tale proposito doveva intendersi semmai riferito ad una fase antecedente a quella in cui si colloca l’accertamento esitato nel censurato sequestro e non rispondente all’ulteriore evoluzione dei rapporti tra i due.
Tutti gli indicati elementi, globalmente apprezzati, sono stati ritenuti univocamente conducenti nella direzione della provenienza del danaro sottoposto a vincolo reale da attività di spaccio riconducibili al RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una motivazione che risulta essere tutt’altro che apparente.
Di contro, le doglianze formulate con il ricorso, dirette sostanzialmente a mettere in discussione la tenuta logica del percorso argomentativo privilegiato dal Tribunale, sono proposte per far valere ragioni diverse da quelle consentite.
Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata si Ł conformata alle direttrici tracciate dalla sentenza rescindente.
¨ stato fatto buon governo del principio per cui, in caso di contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., Ł possibile addivenire a sequestro solo se Ł individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati.
Si Ł affermato che, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648bis, 648 -ter , 648 -ter. 1 cod. pen.), Ł necessario che tale reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie incriminatrici, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 – 01).
Piø in dettaglio, con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la piø recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera “postulazione” dell’esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostri indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921); sicchØ, se pure non risulta necessaria la verifica di un quadro gravemente indiziario, occorre almeno una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell’indagato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433). «Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato» (Sent. Sez. 6, COGNOME, cit.).
Alla inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME