Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1800 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1800 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Messina
NOME NOME il DATA_NASCITA a Messina
NOME NOME il DATA_NASCITA a Messina
Qtev AS 4) COGNOMENOME il DATA_NASCITA a Lamezia Terme
NOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA a Messina
NOME NOME il DATA_NASCITA a Melito di Porto Salvo
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Messina
COGNOME NOME, NOME il DATA_NASCITA a Cinquefrondi
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 15/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio dei ricorsi di
NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e di NOME COGNOME, limitatamente alla confisca, e per la inammissibilità degli ulteriori ricorsi; uditi i difensori: AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per NOME e NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 novembre 2023, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare di Messina ha disposto la condanna di:
NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 1), esclusa l’aggravante di cui all’articolo 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2), 3), 4), 7) e 8), riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 10 di reclusione;
NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 1), esclusa l’aggravante di cui all’articolo 74, comma 4, d.P.R. cit., 3), 6), 9) e 14) – in questo assorbiti i reati di cui ai cap 4), 5) 10), 11), 12) – nonché per i reati di cui ai capi 13), 15), 16), 17), 19), 20) 21), 22), 23), 25), 26), 29), 30), 32), 33) riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione;
NOME COGNOME, previa esclusione della recidiva infraquinquennale, per i reati di cui ai capi 1), esclusa l’aggravante di cui all’articolo 74, comma 4, d.P.R. cit., 14) – in questo assorbito il reato di cui al capo 10) – 15), 18), 22), 24), 25), 26), 30) 31), 32), 33), 34), riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 18 e mesi 4 di reclusione;
NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi 1), esclusa l’aggravante di cui all’articol 74, comma 4, d.P.R. cit., 4) – in questo assorbito il reato di cui al capo 5), 20) e 25), riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione;
NOME COGNOME, per il reato di cui al capo 2), alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
NOME COGNOME, per il reato di cui al capo 6), alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di cui al capo 8), alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; oltre accessori di legge e pene interdittive come da dispositivo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della detta sentenza, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME – previo assorbimento del reato di cui al capo 20) in quello di cui al capo 4) – in anni 10 e mesi 6 di reclusione. Sono state confermate le ulteriori statuizioni.
Hanno proposto ricorso gli imputati con atti a firma dei rispettivi difensori, formulando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c proc. pen.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO)
3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato associativo di cui al capo 1).
Le relazioni interpersonali tra i coimputati emerse dall’attività investigativa avrebbero dovuto essere ricondotte all’ipotesi del concorso di persone nel reato continuato di spaccio, stante l’inesistenza di una struttura organizzativa dedita al narcotraffico, volta all’attuazione di un indetermiNOME programma criminoso, con permanenza di uno stabile vincolo associativo tra i partecipi.
Alla costruzione accusatoria si contrappone il riferito di NOME COGNOME, il quale ha descritto NOME come attivo nel settore degli stupefacenti, in sinergia con NOME COGNOME e NOME COGNOME, soggetti non imputati del reato associativo di cui al capo 1).
NOME agiva da singolo come fornitore di sostanze stupefacenti peraltro non esclusivo – dei germani NOME NOME NOME COGNOME, con i quali non vi era condivisione alcuna, non percependo guadagni dalla commercializzazione delle sostanze di cui i COGNOME si approvvigionavano dalle fonti catanesi. Emblematica la conversazione intercettata il 15 ottobre 2021, in cui il ricorrente rappresentava ad NOME COGNOME, all’esito del sequestro di euro 104.910,00 subito da NOME COGNOME, di avere la – personale – necessità di reperire nuovi canali di rifornimento in Calabria.
3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato associativo.
La Corte d’appello non ha fornito adeguata motivazione della ritenuta volontà di una cooperazione stabile tra i pretesi sodali, che è stata desunta dalla sola realizzazione delle singole transazioni illecite.
Per converso, nel momento di massima fibrillazione per l’organismo associativo, costituito dall’arresto di NOME, i COGNOME individuavano autonomamente, in discontinuità con i pregressi traffici, una nuova fonte di
approvvigionamento in un soggetto catanese, avvalendosi dell’ausilio estemporaneo di NOME COGNOME.
3.3. Violazione di legge quanto alla attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore del sodalizio.
Si evidenzia l’aporia logica di un organismo composto di sole quattro persone, in cui NOME e i NOME operavano, rispettivamente, quali promotore, il primo, e organizzatori il secondo e il terzo, con un unico partecipe, individuato in COGNOME.
Non è dato ascrivere al ricorrente alcuno dei compiti che costituiscono manifestazioni tipiche del ruolo di promotore, le attività allo stesso attribuite esaurendosi in quelle di un fornitore, con la capacità di operare remunerativi investimenti e di interagire con i canali di rifornimento, e spiccate attitudini gestorie rivelate in relazione a specifiche transazioni, ma non implicanti sovraordinazione gerarchica.
3.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza di appello non ha dato risposta alle richiesta di mitigare il trattamento sanzioNOMErio, data la partecipazione – quand’anche la si volesse ritenere qualificata – del ricorrente ad un organismo associativo dalla limitata plurisoggettività e, quindi, connotato da non incisiva offensività.
Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME (AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME)
4.1. Il primo motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME, cui si rinvia.
4.2. Il secondo motivo è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME, cui si rinvia.
4.3. Violazione di legge e vizi di motivazione quanto al reato associativo di cui al capo 1), con riferimento alla attribuzione ai NOME di una partecipazione qualificata.
I componenti del “triumvirato” non hanno mai rivestito un ruolo paritetico, in quanto COGNOME aveva una innegabile preminenza, mentre NOME COGNOME perfezionava i termini delle forniture, concordando il quantum, il prezzo e le modalità di pagamento, e NOME COGNOME lo coadiuvava nella quantificazione degli incassi o nella materiale esecuzione delle cessioni, anche interessandosi dello spaccio minuto.
Nonostante la riqualificazione del ruolo – da promotori ad organizzatori operata dai Giudici di merito, a carico dei NOME non sono emersi elementi dimostrativi dello svolgimento di attività di coordinamento degli associati – che di
fatto non sono stati neppure individuati, ad eccezione di COGNOME – né di altre attività volte ad assicurare la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola eventualmente anche nelle sue ramificazioni. Si è confusa la programmazione delle singole transazioni illecite, richiedente predisposizione dei mezzi, cui i NOME erano dediti, con l’organizzazione della struttura associativa e la distribuzione dei ruoli all’interno di essa.
4.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo 33).
La condotta ascritta ai ricorrenti, consistita nel reimpiego dei proventi illeciti ottenuti attraverso il commercio di stupefacenti nell’attività commerciale di pescheria denominata “RAGIONE_SOCIALE“, non integra la materialità oggettiva del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. in quanto:
valutata ex ante, risulta priva di idoneità dissimulatoria della provenienza illecita dei capitali, tale non potendosi ritenere la costituzione da parte di NOME COGNOME di un’impresa RAGIONE_SOCIALE, registrata a suo nome;
non ha ad oggetto capitali provenienti dal narcotraffico, in quanto sia il padre che la sorella dei NOME godevano di redditi leciti e quest’ultima aveva fatto ricorso al prestito in concomitanza con l’inizio dei lavori di adeguamento del locale commerciale (peraltro eseguiti in economia, con conseguente, notevole risparmio di costi).
4.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla recidiva ritenuta nei confronti di NOME COGNOME. Si è valorizzata, ai fini del riconoscimento della aggravante, la mera esistenza di precedenti penali, senza apprezzare i parametri individualizzanti significativi della
personalità del reo e del grado di colpevolezza.
4.6. Violazione di legge e vizi di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza di appello non ha considerato che si è in presenza di un organismo associativo composto di pochi individui, incapace di esprimere una incisiva offensività.
Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
I ricorsi, pur distinti per ciascuno degli imputati, sono sostanzialmente sovrapponibili nel loro contenuto, sintetizzabile come segue.
5.1. GLYPH Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo 1).
La Corte di appello ha confermato l’esistenza di una struttura associativa nonostante il ristretto numero di affiliati ed il breve periodo di operatività (sei mesi).
La conformazione soggettiva del sodalizio è di per sé indicativa dell’inesistenza del vincolo.
L’attribuzione a COGNOME del ruolo di pusher dell’associazione è infedele al dato probatorio, come dimostra il fatto che lo stesso, ricevendo a credito lo stupefacente dai NOME COGNOME, in una occasione era rimasto in debito del corrispettivo nei loro confronti, sicché, da un certo momento in poi, costoro si erano determinati a non venderglielo più (v. reato di cui al capo 4).
Non sussisteva alcun vincolo associativo tra NOME e i NOME, essendo il primo mero fornitore – non esclusivo – del due NOME.
Ed invero:
NOME investiva il proprio capitale negli acquisti di stupefacenti che effettuava e ne sopportava da solo i correlati rischi, circostanza esteriorizzata dal fatto che, nei colloqui intercettati si esprimeva sempre al singolare;
i NOME si approvvigionavano anche da soggetti diversi ed in piena autonomia e, in tali casi, NOME non era coinvolto nelle successive cessioni e nei relativi profitti;
dopo l’arresto di NOME, i NOME proseguivano l’attività rivolgendosi a canali di fornitura del tutto differenti, essendo loro ignoti i canali di cui il pri abitualmente si avvaleva;
la dazione di danaro da parte dei COGNOME in favore della moglie di NOME, dopo l’arresto di questi, non è indicativa dell’esistenza di un rapporto solidaristico, tipico di un sodalizio criminale, ma rinviene la propria causale in un debito già contratto dai germani nei confronti dell’arrestato.
Non è dunque provata l’esistenza di una unità di intenti e di programmazione criminosa tra i predetti imputati, tale da trascendere il rapporto sinallagmatico fornitore – acquirente e da tradursi in un vincolo associativo.
L’abitazione di NOME COGNOME non era la base logistica del sodalizio, ma solo il luogo ove giocoforza avvenivano gli incontri tra i correi, giacché egli era ristretto agli arresti domiciliari.
5.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al reato associativo. Illogicamente la Corte di appello ha riqualificato il ruolo dei NOME, da promotori in organizzatori, senza diminuire la pena, e ne ha ritenuto la posizione apicale, pur nella riconosciuta preminenza di NOME.
La sentenza impugnata non dettaglia quali compiti organizzativi sarebbero stati in concreto svolti dai RAGIONE_SOCIALE.
5.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (capo 33).
L’investimento di proventi illeciti nella costituzione di una realtà imprenditoriale intestata a NOME COGNOME, avvenuta mediante redditi leciti del loro padre e della sorella, non possiede una reale attitudine decettiva, tale da impedire la identificazione della provenienza dei capitali.
5.4 Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche.
I Giudici di merito hanno giustificato lo scostamento dalla pena minima con riguardo alla particolare frenesia e alla pervicacia che caratterizzava l’operare dell’associazione, senza tener conto della avvenuta riqualificazione del ruolo dei ricorrenti, che è subalterno rispetto a quello di vertice.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato operato cumulativamente per tutti gli imputati, con riguardo alla gravità del fatto, senza la necessaria individualizzazione del relativo giudizio.
5.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. avente ad oggetto la pescheria denominata “RAGIONE_SOCIALE” e i relativi beni strumentali.
La Corte di appello non ha emendato le lacune motivazionali della sentenza di primo grado in ordine alla disposta ablazione, non avendo trovato riscontro le doglianze formulate in appello sulla liceità degli investimenti e sulla assenza di sproporzione dell’investimento rispetto ai redditi familiari.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al reato di cui al capo 2).
La Corte di appello ha contraddittoriamente sminuito la mancata identificazione dei soggetti che, il 16 ottobre 2021, si recarono presso la abitazione di NOME per consegnare i 4 kg. di cocaina, ritenendo sufficiente ad integrare la responsabilità concorsuale di COGNOME il successivo prelievo, da parte del detto, della somma di 104.000,00 euro, costituente l’acconto sul corrispettivo della transazione dovuto ai fornitori calabresi.
Dalle doglianze espresse dallo stesso COGNOME nella conversazione captata in ambientale il 21 ottobre 2021, con NOME COGNOME, e in quella, telefonica, del 20 ottobre 2021, con la propria moglie, in ordine alla inadeguatezza della organizzazione che era stata predisposta per il ritiro del danaro caduto in sequestro, siccome non eseguito, questo, personalmente dai fornitori, si desume che COGNOME era stato solo occasionalmente incaricato di provvedere a tale
ritiro e che vi aveva proceduto nella assoluta inconsapevolezza del titolo di quella erogazione.
In ogni caso egli è intervenuto in un momento in cui la cessione di sostanze stupefacenti si era già perfezionata senza alcun contributo da parte sua, per essersi formato il consenso tra venditore e acquirente.
Indebitamente la sentenza impugnata ha dato risalto all’essersi COGNOME avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio che, costituendo una garanzia difensiva, non può ridondare in pregiudizio dell’indagato.
6.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha motivato il mancato riconoscimento degli elementi di attenuazione in relazione alla particolare gravità della condotta, per la consistenza della sostanza stupefacente, senza considerare che, per la generale ratio mitigatrice dell’istituto, la gravità del titolo di reato non è mai ostativa al riguardo
6.3. Violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. La Corte d’appello non ha fatto riferimento ad alcuno degli indici parametrici enumerati dall’articolo 133 cod. pen.
La pena irrogata è eccessiva e manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto, così da risultare in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., che ne impongono la determinazione nella misura minima necessaria, affinché essa sia ragionevole e possa realizzare la finalità rieducativa che le è propria.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO)
7.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 8).
La sentenza impugnata non ha dato risposta ai rilievi difensivi sulla insufficienza degli elementi di prova, essendosi desunta la contestata cessione dal contenuto di due intercettazioni telefoniche, risalenti al 27 e al 29 novembre 2021, sulla cui base si sono posti in correlazione l’incontro tra NOME e il duo COGNOME–COGNOME, del 27 novembre, e quello, di poco successivo, tra il primo ed NOME; ciò, pur in assenza di riscontri oggettivi di un passaggio materiale di droga da COGNOME/NOME a NOME e nonostante questo avesse tenuto un comportamento razionalmente non spiegabile perché non prudenziale, essendosi recato in quell’intervallo temporale, avendo indosso la droga, presso un bar e poi presso la casa materna.
Non risultano significativi gli elementi valorizzati in sentenza, ossia: a) le modalità circospette della consegna; b) la mancanza di giustificazione alternativa
da parte dell’imputato; c) l’essersi il ricorrente avvalso della facoltà di non rispondere.
La Corte territoriale non ha considerato, peraltro, che la restituzione della droga oggetto del reato – risultata essere di pessima qualità, stando alle doglianze espresse dal NOME dopo averla testata – è avvenuta in favore di soggetti sicuramente diversi dal ricorrente.
7.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha espresso valutazioni non individualizzate, in relazione alla particolare gravità della condotta, elemento di certo non preclusivo del riconoscimento di elementi di attenuazione della pena.
7.3. Violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. La Corte d’appello non ha fatto riferimento ad alcuno degli indici commisurativi previsti dall’articolo 133 cod. pen., risultando la pena irrogata eccessiva e manifestamente sproporzionata.
7.4. Con memoria depositata via PEC in data 3 novembre 2025, i difensori di NOME hanno articolato motivi nuovi, in cui, oltre a ribadire quelli ora esposti, hanno dedotto: la carenza sostanziale della motivazione, intrisa di formule di stile, con cui la Corte di appello ha respinto la censura di nullità per motivazione meramente apparente della sentenza di primo grado, pedissequamente reiterativa della ordinanza cautelare; la disparità di trattamento rispetto ad altri imputati, tra cui NOME NOME, che invece è stato assolto per non essere stato ritenuto certo il suo riconoscimento, e con riferimento alla valutazione della prova, siccome effettuata nei confronti di altri indagati secondo parametri del tutto diversi; l’omessa pronuncia sui motivi di appello.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
8.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 8).
La sentenza impugnata non ha dato risposta alle deduzioni difensive, formulate in appello, in ordine alla ragionevole possibilità che, data la assenza di discontinuità temporale tra i due incontri significativi, quello di NOME con NOME e NOME, e quello di NOME con NOME, al quale ultimo fu affidato in custodia lo stupefacente, lo stesso NOME potesse essersi procurata la sostanza nei luoghi in cui era stato nel tempo intermedio.
Di contro, non appare ragionevole ritenere che egli si fosse recato in un bar o per strada, avendo addosso un ingente quantitativo di droga, né risponde al dato probatorio acquisito che gli spostamenti di NOME, prima di incontrare NOME
siano avvenuti “in modo frenetico e senza pause significative”, come riportato in sentenza.
È stata, invece, indebitamente valorizzata la suggestione derivante dal fatto che NOME e NOME furono arrestati pochi giorni, nel mentre consegnavano droga a NOME, ma in relazione a vicenda completamente diversa.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
9.1. Violazione di legge in relazione al concorso nel delitto di cessione di stupefacenti di cui al capo 4) (in esso ritenuto assorbito quello di cui al capo 20).
Dalla conversazione intercettata il 6 novembre 2021 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui il primo evidenziava al secondo che il giorno precedente aveva litigato con NOME per un debito pregresso di 3.800,00 euro, non ancora onorato, i giudici di merito hanno tratto assertivamente il duplice convincimento: a) che il debito in questione fosse riferibile a pregresse transazioni illecite; b) che la persona denominata “NOME” potesse identificarsi nel ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, sebbene egli non fosse presente e non avesse cointeressenze a Barcellona Pozzo di Gotto.
Anche la successiva conversazione del 20 novembre 2021, nella quale NOME esternava il convincimento che NOME potesse avere trattenuto per sé 30 grammi di sostanza stupefacente, non permette di identificare compiutamente il NOME in essa evocato con il ricorrente.
In realtà, il credito che RAGIONE_SOCIALE vantava nei confronti di NOME afferiva a lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile.
9.2 Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al concorso nel diritto di cessione di stupefacenti di cui al capo 4) (in esso ritenuto assorbito quello di cui al capo 20).
Il Giudice di primo grado aveva riqualificato le condotte oggetto di imputazione sub capo 20) nel reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sicché, stante l’operato assorbimento, anche la condotta di cui al cqitigi l a 4) avrebbe dovuto essere sussunta nella medesima fattispecie, diversamente determinandosi una non consentita reformatio in peius.
9.3. Il terzo motivo è sovrapponibile al primo motivo formulato nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
9.4. Il quarto motivo è sovrapponibile al secondo nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
9.5. Violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al reato associativo di cui al capo 1).
La condotta ascritta a COGNOME, ritenuto intraneo all’organismo associativo quale distributore stabile, vicino ai NOME, nonché, in una fase successiva
all’arresto di NOME, per avere prelevato la droga da una fonte catanese e altresì proceduto alla esazione dei crediti che egli aveva maturato, si è estrinsecata in un periodo di tempo inferiore a due mesi.
Il rapporto intrattenuto con NOME COGNOME e, in un’occasione, con NOME COGNOME non risulta caratterizzato da affectio societatis tant’è che: a) per recuperare il proprio credito NOME ipotizzava di impossessarsi della carta di credito del COGNOME; b) nella conversazione di cui all’allegato n. 252 dell’informativa, COGNOME esprimeva al suo interlocutore la determinazione di non consegnare più droga a “NOME“; c) COGNOME non rientra tra i soggetti che COGNOME rappresentava al suo interlocutore essere i suoi stabili acquirenti/spacciatori (v. allegato 278); d) il coinvolgimento di COGNOME nella trasferta del 14 dicembre 2021 ha carattere assolutamente estemporaneo ed è avvenuto senza alcun interesse diretto rispetto a una transazione di modestissima rilevanza; e) COGNOME non veniva contattato nel momento di assoluta importanza per la sopravvivenza del sodalizio, ossia dopo l’arresto di COGNOME; f) NOME COGNOME, nel riferire a COGNOME di aver ricevuto 100 grammi di droga da Catania, non faceva alcun riferimento, ancorché implicito, alla persona di COGNOME; g) il rapporto intrattenuto con l’extraneus COGNOME, per i termini e le modalità di svolgimento, si è esaurito nell’ambito di un’unica transazione illecita.
9.6. Violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva ed al trattamento sanzioNOMErio.
Con illegittima motivazione cumulativa, la Corte ha ritenuto di non poter escludere la recidiva in ragione: -) della relazione qualificata ravvisabile tra i precedenti penali ascritti all’imputato e i delitti per cui si procede; -) della tipologi dei reati commessi, tutti correlati al commercio di droga e di identica offensività; -) del lasso di tempo ravviciNOME intercorrente fra gli stessi (senza considerare, al riguardo, che la menzionata condanna del 2017 si riferisce a fatti risalenti all’anno 2012).
Il giudizio sulla più accentuata pericolosità dell’agente, in ragione della reiterazione dell’illecito, non è agganciato a parametri individualizzanti, significativi del grado di colpevolezza e della personalità del reo.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
10.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato in addebito.
La sentenza impugnata è frutto di travisamenti del dato probatorio sotto plurimi profili:
-quanto alla tempistica e alle modalità della presunta consegna, posto che le sentenze non spiegano come 1’8 novembre 2021, tra le 17.15 e le 18.29, in cui
veniva visto, rispettivamente, uscire dalla casa di NOME e farvi rientro, l’imputato sia potuto tornare a San Ferdinando, in Calabria (ove abitava), attraversando lo Stretto, procurarsi la sostanza e ripercorrere il tragitto inverso in direzione di Messina, per consegnarlo infine al NOME;
– quanto al contenuto delle videoriprese, dalle quali si scorge l’arrivo dell’imputato, alle 18.29, con una busta di plastica dalla quale fuoriusciva solo un tubo in plastica; – quanto al contenuto dell’intercettazione del 10 novembre 2021 fra i NOME COGNOME, posto che non vi è alcun accenno dei colloquianti alla presunta cessione dell’8 novembre 2021, mentre il riferimento ad una persona di nome NOME è generico, così da non potersi lo stesso identificare nell’odierno ricorrente.
Nel colloquio, inoltre, viene fatto riferimento ad erba e non a cocaina.
È manifestamente illogica la ricostruzione delle modalità operative della cessione, posto che, ove avesse operato come corriere, non avrebbe mai utilizzato la propria auto aziendale, né indossato una divisa con il proprio nome e l’indirizzo della RAGIONE_SOCIALE, né effettuato un primo viaggio a mani vuote, né trasportato stupefacenti in una busta trasparente contenente materiali edili.
Sarebbe stata travisata per omissione la prova, nel non considerare che l’imputato il 15 novembre 2021 si recò presso la casa di NOME, con un proprio operaio; che i tre si allontanarono dopo pochi minuti verso la pescheria dove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori edili con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del ricorrente – in seguito non appaltati – per recuperare dei campioni di materiali che in precedenza COGNOME aveva offerto in visione.
Si è trascurato il contenuto della intercettazione del 12 dicembre 2021, dalla quale emerge che i NOME avrebbero richiesto l’amicizia di NOME sulla piattaforma Facebook tramite il nome dell’impresa edile per poterlo contattare, ciò a dimostra che essi non ne possedevano il numero di utenza telefonica; sicché lo stesso non poteva avere avvertito NOME, con uno squillo, prima di entrare nella sua abitazione 18 novembre.
Si è omesso di considerare che all’epoca il ricorrente era titolare di una RAGIONE_SOCIALE edile RAGIONE_SOCIALE che aveva ottimi introiti.
10.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all’art 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La condotta avrebbe potuto essere derubricata, in ragione:
del fatto che nella conversazione intercettata si parla genericamente di “erba” senza indicare il quantitativo, che senza alcuna certezza è stato determiNOME in grammi 800,00 di cocaina;
della episodicità della condotta, comunque connotata da un basso grado di offensività;
dell’assenza di collegamenti dell’imputato con contesti criminali organizzati
10.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sa nzioNOMErio.
La pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo eRAGIONE_SOCIALEle, non potendosi ritenere, se non in termini del tutto congetturali, che il ricorrente fosse collegato a contesti criminali calabresi, stante la sua incensuratezza e stante l’assenza di carichi pendenti.
La pena, determinata nella misura di 9 anni di reclusione, valore prossimo alla media eRAGIONE_SOCIALEle – peraltro con motivazione cumulativa – risulta eccessiva, mentre avrebbe dovuto essere mitigata in considerazione della minusvalenza del ruolo del ricorrente nelle vicende in addebito e della sua estraneità al sodalizio criminale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Il procedimento è stato trattato oralmente su richiesta dei difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Per esigenze di ordine espositivo vanno trattati congiuntamente i motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativi al reato associativo di cui al capo 1).
2.1. GLYPH I motivi che deducono la inesistenza del sodalizio dedito al narcotraffico sono infondati, ai limiti della inammissibilità, in quanto reiterativi d censure nel complesso già vagliate e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.
La sentenza impugnata ha dato compiutamente atto, alla stregua delle risultanze investigative, di una RAGIONE_SOCIALE attiva in Messina, dedita ad una frenetica attività di acquisto di imponenti partite di cocaina e marijuana da canali di approvvigionamento in prevalenza calabresi, che gestiva consistenti flussi di denaro, secondo modalità di acquisto rodate, basate sulla anticipazione dei capitali da parte del finanziatore NOME COGNOME, e da una successiva, pianificata attività di distribuzione della droga sul mercato, gestita dai NOME NOME e NOME; una RAGIONE_SOCIALE cui anche NOME COGNOME forniva il proprio contributo
stabile, di intermediario e distributore delle sostanze e, in talune occasioni, di recupero dei crediti maturati in relazione a forniture preg resse.
Vi era, dunque, ripartizione di ruoli e di compiti tra gli associati.
La sentenza dà atto, altresì, della disponibilità di una base logistica, costituita dall’abitazione di NOME COGNOME, ove conferivano pressocché quotidianamente i correi e dove erano condivise le attività di pesatura e confezionamento della droga, nonché di conteggio e meticolosa ripartizione del denaro (effettuata avendo cura di catalogarlo in mazzette, sulle quali venivano apposte le iniziali dei nomi dei tre precitati maggiorenti del sodalizio) e venivano discusse le strategie da assumere per la ricerca di nuovi canali di fornitura (v. pag. 79).
I sodali si avvalevano di utenze riservate con carte SIM intestate a stranieri, e anche di un telefono satellitare, per tenere i rapporti con i fornitori.
Tutto quanto precede costituisce riprova dell’esistenza di una struttura organizzata e, al tempo stesso, di affectio societatis.
Particolarmente significativi di una visione di lungo periodo da parte dei correi, e dunque di una programmazione delle attività criminose, risultano essere i colloqui intercettati tra i NOME COGNOME sul nuovo assetto che avrebbe dovuto assumere il sodalizio dopo l’arresto di NOME, nonché le dichiarazioni di quest’ultimo, laddove preconizzava una soluzione alternativa per le successive forniture, dopo l’esito negativo delle ultime trasferte dalla Calabria (v. pag. 78).
Rilevano, altresì, i descritti vincoli di mutua assistenza economica tra i sodali, nei casi di forzosa inoperatività, come avvenuto, in seguito all’arresto di NOME, con la corresponsione in favore della moglie di lui delle spese per la difesa legale e dei crediti che lo stesso aveva maturato nell’esercizio del narcotraffico.
Ricorrono, dunque, i requisiti di struttura del contestato reato associativo, costituiti da: a) l’esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto RAGIONE_SOCIALE, apprezzabile e non episodico, di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Sez. 4, n.44183 del 2/10/2013, COGNOME, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Uno, Rv. 242897 – 01).
Proprio l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, idonea a consentire la realizzazione concreta del programma criminoso, costituisce il tratto differenziale dell’associazione finalizzata al narcotraffico rispetto al concorso nel
reato continuato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.4, n. 27517 del 23/4/2024, Deda, Rv. 286738) di cui le difese assumono che ricorrano, invece, gli estremi nella vicenda in scrutinio.
Giova puntualizzare che non è richiesta, a tal fine, l’esistenza di un’organizzazione complessa ed articolata, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le moltissime Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 – 01).
Ancora, elementi dimostrativi della operatività della associazione criminale sono stati dedotti dai numerosi reati per cui vi è stata condanna in primo grado, che non sono stati oggetto di impugnazione e su cui si è formato il giudicato; ciò in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte per cui è consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delittifine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, COGNOME, Rv. 218376).
Non ha pregio l’argomento difensivo per cui osterebbe alla configurabilità del reato associativo il ridotto periodo di operatività della organizzazione criminale (che peraltro, come precisato in sentenza, resta comunque più ampio di quello che risulta dalla data di contestazione dei reati e pari, complessivamente, a sei mesi): la brevità del periodo di osservazione del fenomeno criminale non è, invero, elemento idoneo ad elidere l’affectio, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché – appunto – per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02).
Sotto altro profilo, la sentenza di appello ha puntualizzato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, da cui ha avuto impulso l’indagine, laddove riferiscono dell’attivismo di COGNOME nel settore del narcotraffico, ma in sinergia con soggetti estranei alla presente vicenda processuale, riguardino in realtà un momento pregresso e riflettano la limitate conoscenze del propalante, sicché esse non scalfiscono l’ampio quadro probatorio ricostruito dai Giudici di merito essenzialmente sulla base delle risultanze delle intercettazioni, delle videoriprese e dei sequestri.
2.2. Venendo alla struttura della compagine associativa, le difese di NOME, dei NOME NOME e di COGNOME contestano, sulla base di argomenti
sostanzialmente sovrapponibili, il ruolo di associati di ciascuno dei sodali (così da porre in discussione l’esistenza stessa del numero legale).
2.2.1. Tanto premesso, l’assunto difensivo secondo cui NOME avrebbe operato quale fornitore, rimanendo estraneo alla RAGIONE_SOCIALE, per il fatto che rischiava in proprio i capitali investiti, è aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata e, in ogni caso, è decliNOME in fatto, siccome basato su una alternativa lettura del compendio istruttorio, non consentita in questa sede di legittimità.
La Corte di appello ha chiarito, con argomentazioni congrue, come egli anticipasse i corrispettivi della cessione, forte delle proprie notevoli disponibilità economiche, pagando la droga alla consegna senza attendere gli introiti derivanti dallo smercio; ma ciò non toglie che egli fosse anche partecipe dei profitti derivanti dalla distribuzione e che, come evidenziato dalle conversazioni intercettate, condividesse le ansie della pianificazione dell’illecito commercio, esternando ad NOME COGNOME le difficoltà nella ricerca di nuovi e più affidabili canali di fornitura, all’esito del sequestro eseguito in danno del corriere COGNOME COGNOME, da cui era conseguita una rilevantissima perdita di risorse.
Peraltro, ove pure il ruolo di NOME si fosse esaurito in quello di fornitore, nondimeno non potrebbe negarsene la intraneità. E’ noto che la partecipazione associativa, con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ben può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto dei traffici del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga al consumo, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024, Giardina, Rv. 287343 – 01). E, nella specie, consapevolezza e volontà di appartenenza risultano ampiamente comprovate dalle descritte cointeressenze tra NOME e i NOME e dalla compartecipazione agli utili (inequivocamente desunta dalle annotazioni dei destinatari rilevate sulle mazzette di banconote rinvenute presso la base logistica della organizzazione).
Neppure contraddice il riconoscimento della intraneità di NOME il fatto che egli non fosse l’unico fornitore del sodalizio in disamina e che coltivasse autonomamente rapporti anche con altri distributori, atteso che la clausola di esclusiva, da ambo le parti del rapporto fornitore/acquirente, non è requisito della partecipazione.
2.2.2. La tesi secondo cui NOME e NOME costituissero “una entità separata” rispetto a NOME, accampata dalle difese, non ha, dunque, fondamento nelle risultanze probatorie.
Al contrario, le cointeressenze dei due NOME con il vertice sono compiutamente analizzate alle pagg. 78 e ss. della sentenza, sottolineando come i due NOME tenessero e aggiornassero elenchi di clienti, quantificassero partite di droga cedute, organizzassero l’attività di cessione all’ingrosso a favore di moltissimi pusher e acquirenti, smerciassero talora anche al dettaglio, sempre con piena condivisione di interessi ed intenti rispetto a NOME.
2.2.3. Quanto a COGNOME, ne è stato linearmente ricostruito il ruolo di stabile intermediario e distributore, operante in stretta sinergia con i NOME COGNOME, che se ne avvalevano sia per il prelievo di droga da una fonte catanese, sia per l’esazione dei crediti nell’interesse di COGNOME, dopo l’arresto di quest’ultimo. Ciò comprova la sua fattiva e consapevole messa a disposizione, che non si esaurisce affatto nell’attività di spaccio al minuto che, in tesi difensiva, egli avrebbero svolto in ambito locale in piena autonomia.
Anche la sussistenza di un rilevante debito contratto da COGNOME nei confronti del sodalizio, dipeso dal meccanismo di anticipazione dei capitali da parte del vertice, che fu all’origine di accesi contrasti con i NOME COGNOMECOGNOME non contraddice affatto la ritenuta sua intraneità. Ed invero, l’esistenza di interessi conflittuali tr i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento di un’associazione dedita al narcotraffico in quanto, nell’ambito della struttura organizzata, non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276068 – 02 in relazione a fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l’ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi).
Ancora, sono inammissibili, perché sollecitano una differente ricostruzione in fatto, non consentita in questa sede di legittimità, i rilievi con cui la difesa d COGNOME (al quinto motivo di ricorso) ha dedotto che depotenzierebbero l’affectio societatis i seguenti elementi: a) che, per recuperare il proprio credito, NOME avesse ipotizzato di impossessarsi della carta di credito del COGNOME; b) che, nella conversazione di cui all’allegato n.252, dell’informativa, NOME avesse espresso al suo interlocutore la determinazione di non consegnare più stupefacente a NOME; c) il non essere COGNOME tra i soggetti che COGNOME rappresenta al suo interlocutore essere i suoi stabili acquirenti/spacciatori nell’allegato 278; d) il coinvolgimento di COGNOME nella trasferta del 14 dicembre 2021, trattandosi di fatto estemporaneo ed avvenuto senza alcun interesse diretto rispetto a una transazione di modestissima rilevanza; e) il non essere stato COGNOME contattato nel momento di assoluta importanza per la sopravvivenza del sodalizio, ossia dopo
l’arresto di NOME; f) il mancato riferimento di NOME COGNOME, quando ha riferito a NOME di aver ricevuto 100 grammi di droga da Catania, alla persona di COGNOME; g) il rapporto intrattenuto con l’extraneus COGNOME che, per í termini e le modalità di svolgimento, si è esaurito nell’ambito di un’unica transazione illecita.
2.3. Altro tema, comune ai ricorsi di NOME e di NOME e NOME, attiene alla attribuzione dei ruoli apicali.
Si è dedotta, dalle difese, l’aporia logica di un organismo composto di soli quattro soggetti, in cui sono delineate le figure di NOME, quale promotore, e di COGNOME, quali organizzatori, mentre il solo COGNOME sarebbe stato mero partecipe.
Al proposito, non può che condividersi, in linea teorica, il principio richiamato dalle difese, per cui l’elemento materiale del delitto di associazione non postula necessariamente una distribuzione gerarchica di funzioni, l’esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al pari dell’esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali, configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa (Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, dep. 2025, Castellano, Rv. 287446 – 01).
E tuttavia, nella sentenza di secondo grado, una diversificazione di ruoli, anche al livello apicale, è stata ritenuta senza alcuna forzatura, in applicazione di principi esegetici consolidati.
A COGNOME viene attribuito il ruolo di capo e promotore per avere dato impulso al nuovo organismo, in forza della sua risalente esperienza nel settore del narcotraffico e del suo potere economico, e per avere effettuato remunerativi investimenti ed interagito con canali di rifornimento rodati, legati alla RAGIONE_SOCIALE organizzata calabrese, così da promuovere lo sviluppo del sodalizio, innalzandone sensibilmente il livello di pericolosità. Ciò si è tradotto in una posizione di egemonia, riconosciuta anche dal NOME (v. pag. 82).
Nel quadro ricostruttivo dei Giudici di appello, il ruolo dei NOME NOME è stato correttamente riqualificato in quello di organizzatori.
Anzitutto, va precisato che l’assunto dei difensori secondo cui essi avrebbero curato solo il piccolo spaccio al minuto è contraddetto dall’avere, invece, entrambi, personalmente gestito rapporti anche con distributori di più alto livello, movimentando quantitativi importanti di stupefacenti e di danaro, nonché con pusher più o meno stabili. Al riguardo, è appena il caso di precisare – posto che il numero legale sarebbe rispettato comunque – che il fatto che a questi ultimi, in forza di una scelta investigativa o processuale non sindacabile, non sia stato contestato il reato associativo, non impedisce di tenere conto della loro presenza – anche ai fini dell’apprezzamento della entità del fenomeno criminale. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il numero minimo degli associati,
previsto dalla legge per la configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva del sodalizio, e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo, essendo integrato il reato, pertanto, anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a giudizio (Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 275758 – 01), ovvero separatamente giudicati o, ancora, deceduti.
Tanto precisato, va detto che il ruolo di organizzatori in un’associazione dedita al narcotraffico spetta a colui che coordina il contributo degli associati; tale ruolo assume, a differenza di quello di promotore e di capo, una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si ponga sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l’organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità rispetto a vertice (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281736 – 02).
Così pure, tale qualifica è riconosciuta a chi, pur non coordinando l’attività di altri associati, abbia il potere di determinare, in autonomia rispetto al “capo” del gruppo dedito al narcotraffico, sia le cessioni di droga alle quali quest’ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l’operatività del sodalizio associativo (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272 – 02). Nello stesso senso si è affermato che la qualifica di “organizzatore”, nel contesto di un’associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707 – 01, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraddittoria la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto la partecipazione all’associazione, aveva negato la qualifica di organizzatore in capo al soggetto che stabilmente gestiva in prima persona transazioni di grosso valore economico, pagando i fornitori e coordinando lo spaccio).
Ne consegue che non vi è alcuna contraddittorietà nell’argomentare della Corte di appello, a fondamento della attribuzione di un ruolo organizzativo ai NOME, pur a fronte della posizione di vertice di NOME.
L’avvenuta ridefinizione del ruolo dei NOME NOME, da promotori ad organizzatori – a fronte del triumvirato, connotato da posizioni paritetiche dei tre maggiorenti, originariamente ipotizzato – non comportava alcun obbligo di ridurre il carico sanzioNOMErio nei confronti di costoro, trattandosi di condotte alternative, contemplate dalla medesima norma incriminatrice senza distinzioni quoad poenam tra l’una e l’altra forma di partecipazione qualificata.
Il che comporta che la mutata qualificazione, senza riduzione del carico sanzioNOMEio, non ha comportato alcuna violazione del divieto di reformatio in peius.
Può dunque passarsi ad esaminare i singoli ricorsi, per gli aspetti differenti da quelli sin qui esaminati.
Ciò non senza premettere alcune considerazioni di metodo, cui questa Corte si atterrà.
Deve anzitutto considerarsi che la sentenza impugnata costituisce, ad eccezione che per le modestissime parti in cui è stata riformata una c.d. doppia conforme della sentenza di primo grado (siccome convergente negli esiti e fondata sui medesimi parametri di valutazione delle prove), ciò che impone di considerare entrambe come un unitario corpo argomentativo.
Inoltre, va ricordato che, nel caso di c.d. “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ( ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 – 01).
Sotto altro profilo, occorre tener conto dei limiti ontologici del giudizio di legittimità.
E’ principio sedimentato nel sistema che il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabili se quei giudici abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
Sono, invero, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto
a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Come di qui a poco si vedrà, molte delle deduzioni difensive sollecitano, attraverso il vizio di motivazione, una differente lettura delle esposte risultanze istruttorie e della loro valenza probatoria. Ai detti fini, va però ribadito che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Ciò è coerente con la natura del giudizio di legittimità, posto che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, mentre non rientra tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (tra le moltissime Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Da tanto deriva, in particolare, che ulteriori minime incongruenze argomentative denunciate nei diversi ricorsi o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di ‘un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO).
4.1. Il quarto motivo è generico ed infondato.
La Corte ha succintamente, e tuttavia sufficientemente, motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento alla peculiare offensività delle condotte delittuose, consumate tanto in ambito associativo, quanto mediante numerose attività di spaccio.
L’assunto difensivo secondo cui l’organismo associativo aveva “limitata plurisoggettività” e, per ciò solo, “non incisiva offensività”, costituisce un
presupposto indimostrato, ed anzi sconfessato dalle risultanze investigative, posto che, come evidenziato dai Giudici di merito, gestiva un rilevante traffico di stupefacenti, nonostante il numero esiguo di componenti coinvolti in prima persona nel suo direttivo.
Nello stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ai fini della concessione ovvero della esclusione del beneficio, sicché anche un solo profilo, attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare bastevole (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Dunque, la sentenza impugnata ha assolto adeguatamente all’onere della motivazione anche sotto tale profilo.
Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME (AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME)
5.1. Il quarto motivo, inerente alla violazione del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., sub capo 33, è infondato.
Sono dedotti, al riguardo, due profili di doglianza.
5.1.1. Anzitutto si assume, dalla difesa, che la sentenza non abbia spiegato come la condotta ascritta ai due appellanti abbia potuto impedire, o almeno ostacolare, l’identificazione del bene.
Di contro, la Corte di appello ha correttamente individuato nella costituzione di una impresa RAGIONE_SOCIALE (esercizio commerciale di pescheria), intestata a NOME COGNOME, la creazione di un soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dello stesso NOME COGNOME e del fratello NOME, autori del reato presupposto.
E’ stato fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo il quale, in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284477 – 01).
E’ dunque ravvisabile – come nella specie – una condotta decettiva, idonea ad integrare il delitto in questione, allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche,
finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, sia esso persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02).
In tal caso, si è condivisibilmente osservato nella citata sentenza Fabbri, è aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., costituito dall’ordine pubblico economico, poiché, in ragione della possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative, il mercato viene a subir l’effetto inquinante del loro reinvestimento.
5.1.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe considerato che il padre e la sorella dei NOME godevano di redditi leciti e che la prima, in particolare, aveva fatto ricorso ad un prestito in epoca coeva alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale, eseguiti in economia ed acquistando attrezzature di seconda mano (ciò che aveva consentito un notevole risparmio di spesa), si tratta di un argomento ancora una volta decliNOME in fatto e privo di specificità.
Ed invero, i ricorrenti non considerano che l’affermazione di responsabilità si fonda sul dato, probatoriamente acquisito, che proprio NOME COGNOME ebbe a riferire alla compagna, in una conversazione intercettata, dell’investimento di 40.000,00 euro per l’acquisizione e l’avviamento dell’attività commerciale; sicché, avendo la sentenza escluso che i NOME disponessero di introiti di provenienza lecita (alla luce delle indagini espletate presso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate e tramite il portale RAGIONE_SOCIALE e tenuto conto del fatto che non risulta alcun accesso da parte degli stessi al credito bancario), quali elementi di fatto incontrovertibili in questa sede di legittimità, non vi è modo di dubitare della provenienza delle somme dalle attività del narcotraffico.
Peraltro, nella sentenza di primo grado, che con quella impugnata si salda a formare un unitario corpo motivazionale, si evince come la precitata conversazione si ponga in continuità con quelle di cui ai progressivi nn. 7023 e 8204, anch’essi vertenti sulla manifestata intenzione degli imputati di aprire una pescheria con gli introiti del narcotraffico.
5.2. Il quinto motivo, inerente alla recidiva applicata ad NOME, è aspecifico.
La Corte d’appello non si è limitata alla presa d’atto di uno dei presupposti applicativi, peraltro non esclusivo, della aggravante, costituito dal dato, formale ed indifferenziato, della commissione di pregressi reati.
Si è considerato, da quei Giudici, che la recidiva non è uno status personale svincolato dal fatto reato, ma presuppone una relazione qualificata tra i precedenti
e il nuovo illecito commesso, che deve essere concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità dell’agente.
Come questa Corte di legittimità, nel suo Massimo Consesso, ha stabilito, ai fini del riconoscimento di tale aggravante, deve aversi riguardo ad una pluralità di elementi tra cui: la natura dei reati, il tipo di devianza di cui sono il segno, l qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti e il livello di omogeneità esistente tra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta ed ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 01). Più di recente si è ribadito – con riferimento alla recidiva reiterata – che deve tenersi conto degli indici descrittivi della fattispecie, richiamati dalla sentenza della Corte cost. 185 del 2015 (quali la natura e la tipologia dei reati commessi, il lasso temporale intercorrente tra gli stessi e l’offensività delle condotte).
Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, ha considerato proprio tali profili, evidenziando come i precedenti del NOME siano delitti tutti correlati al commercio di droga, commessi entro un lasso temporale ravviciNOME, connotati da identica offensività, quali espressione di una rafforzata propensione a delinquere del ricorrente e dunque di una sua elevata pericolosità sociale. Ed invero, proprio il contesto associativo in cui sono maturati i fatti e la reiterazione delle condotte induce ad escludere in radice l’asserita occasionalità della avvenuta ricaduta nel delitto.
Non solo.
Senza alcun automatismo, la condotta ascritta al ricorrente è stata ritenuta indicativa di pericolosità sociale perché tenuta nella vigenza del regime cautelare applicato per reati pregressi ed in violazione delle relative prescrizioni (che, all’evidenza, non hanno sortito alcun effetto deterrente). Di qui la conseguenza, congruamente argomentata, che risultano prevalenti le finalità di prevenzione sociale e invece recessiva la considerazione del gravoso incremento sanzioNOMErio derivante dall’applicazione dell’aggravante, comunque non sproporzioNOME in relazione al disvalore effettivo dei fatti.
La valutazione è stata, dunque, anche sul punto, congrua ed individualizzata
5.3. Il sesto motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, riproduce quello formulato con riferimento alla posizione di NOME.
Si rinvia, pertanto, al paragrafo 4.1.
La motivazione della sentenza sul punto, pur cumulativa, non evidenzia perciò solo profili di illegittimità, in quanto si riferisce a posizioni nella sostanz analoghe.
Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
6.1. Il terzo motivo è nella sostanza sovrapponibile a quello, in tema di autoriciclaggio, articolato nel ricorso degli AVV_NOTAIO in difesa di NOME. Si rinvia alla relativa trattazione, sub par. 5.1.
6.2. Il quarto motivo attiene al trattamento sanzioNOMErio, che la difesa assume essere eccessivamente gravoso. Esso è generico ed infondato.
I Giudici di merito, in termini sintetici ma esaustivi, hanno giustificato lo scostamento dalla pena minima alla luce della particolare frenesia e della pervicacia che caratterizzava l’operare dell’organismo associativo.
Quanto alla non necessità di riduzione della pena per effetto della mutata qualificazione giuridica del ruolo degli agenti, da promotori ad organizzatori, si rinvia al par. 2.3.
Ancora, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato operato cumulativamente per tutti gli imputati con motivazione sintetica che, tuttavia, si attaglia a ciascuno di essi, stante l’affinità delle loro posizioni.
Da ultimo, con riguardo alla recidiva, si rinvia al paragrafo 5.2., in cui si sono esaminate analoghe doglianze svolte dal codifensore.
6.3. Il quinto motivo è aspecifico.
La difesa reitera gli argomenti proposti per contestare la configurabilità del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1. cod. pen., assumendo che la Corte territoriale abbia omesso ogni motivazione al riguardo.
Si deduce, in altri termini, la illegittimità della disposta confisca sul duplice presupposto, volto a sollecitare questa Corte ad una rivisitazione in fatto delle risultanze istruttorie: a) della liceità degli investimenti operati nell’acquisto del pescheria; b) della assenza di sproporzione tra gli stessi e i redditi familiari.
Si tratta, invece, di profili già compiutamente vagliati al par. 5.1.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
7.1. Il primo motivo è inammissibile perché mira a sollecitare una alternativa lettura delle risultanze istruttorie.
È posto al vaglio di questo Giudice il tema della contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che il ricorrente non abbia partecipato alla fase della consegna dello stupefacente (4 kg. di cocaina), ma solo a quella successiva, del prelievo presso la casa di NOME della somma di 104.000,00 euro, costituente l’acconto sul corrispettivo della transazione dovuto ai fornitori calabresi.
La vicenda è ampiamente ricostruita, senza alcuna distonia sul piano logico, nelle conformi decisioni di merito e non vi sono elementi per ritenere che COGNOME fosse stato solo incaricato occasionalmente di provvedere al ritiro del danaro, essendo inconsapevole della causale di quella datio.
Significative, al riguardo, le intercettazioni sulla interazione che i due ebbero nell’occorso, avendo NOME affermato di avere mostrato cose “che non avrebbe dovuto” ed avendogli consegNOME la somma unitamente ad un appunto manoscritto che rendicontava l’operazione.
Non è neppure fondato il rilievo che si sia trattato di un post factum rispetto alla cessione che la difesa deduce essersi perfezionata, secondo il criterio consensualistico della vendita, al momento del raggiunto accordo.
I Giudici di merito hanno invece argomentato che si è trattato di un contributo causale consapevolmente arrecato alla realizzazione del sinallagma contrattuale.
Ed invero, la condotta di chi riceve denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 3, n. 14747 del 22/01/2020, Anzalone, Rv. 278906 – 01).
In disparte l’ipotesi, pure considerata dalla citata sentenza Anzalone, per cui potrebbe ravvisarsi il diverso delitto di favoreggiamento reale ove la condotta dell’agente non consista in un contributo alla diffusione della sostanza stupefacente (ipotesi non pertinente atteso che, nella vicenda in scrutinio, il ruolo di NOME COGNOME non è quello di ricettore finale delle somme), va analizzata l’attività, allo stesso riferibile, che è quella di cooperazione nella riscossione di crediti originati da cessioni di stupefacenti.
Al riguardo, la condotta di colui che si adopera affinché un soggetto riscuota un credito scaturito dalla cessione di sostanze in favore di terzi non è di per sé sufficiente per far ritenere che il suo autore abbia arrecato un contributo concorsuale alla cessione, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che, in sua assenza, la cessione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso (Sez. 3, n. 10257 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 259746 – 01).
La fase della consegna del corrispettivo era certamente, nel caso che occupa, un momento cruciale di attuazione del sinallagma contrattuale con cui, anche per la significativa rilevanza dell’importo (costituente, peraltro, solo un acconto del prezzo finale, il che evoca una esecuzione frazionata), progrediva l’iter criminoso.
Il contributo del ricorrente si è esplicato, se non nella fase ideativa, almeno nella fase esecutiva dell’accordo e non può negarsi che abbia avuto rilevanza sul piano causale.
L’avere coinvolto COGNOME nella rendicontazione, con affidamento dell’appunto manoscritto su cui erano annotate tali attività, come pure l’averlo condotto a vedere “cose” inerenti agli illeciti traffici, dimostrano come egli fosse ben consapevole dell’accordo.
Sotto altro profilo, appare evidente che la sentenza impugnata ha dato risalto all’essersi COGNOME avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio – costituente l’esercizio di una garanzia difensiva, che per certo non può risolversi in pregiudizio dell’indagato – non per conculcare il diritto dello stesso al silenzio, ma solo per evidenziare l’assenza di una alternativa prospettazione dei fatti, da parte dell’interessato, con cui quei Giudici avrebbero dovuto necessariamente confrontarsi.
7.2. Il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico.
La difesa insiste per il riconoscimento di elementi di attenuazione della pena in funzione mitigatrice, avuto riguardo alla modalità del fatto ed al preteso atteggiamento collaborativo da parte di COGNOME, perché la pena sia adeguata al disvalore oggettivo dei fatti e sia, perciò, conforme al finalismo rieducativo assegNOMEle dall’art. 27, comma 3, Cost.
In realtà, non viene chiarito in ragione di quali modalità esecutive e di quale collaborazione asseritamente prestata avrebbe dovuto tenersi conto, e ciò a fronte di una motivazione che ha invece legittimamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità del fatto, ossia uno dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., che ben possono essere tenuti in conto sia ai fini della dosimetria della pena che ai fini del riconoscimento (o della esclusione) di elementi di attenuazione.
7.3. Il terzo motivo è inammissibile perché reiterativo.
Nella dosimetria della pena, la Corte d’appello ha tenuto conto legittimamente, come si è detto, degli indici commisurativi enumerati dall’articolo 133 cod. pen.
La motivazione è adeguata, avendo i Giudici di merito fatto riferimento alla gravità della condotta di fornitura di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacenti, cui COGNOME ha offerto il proprio contributo causale, nonché alla personalità dell’agente, che ha dimostrato di avere contiguità con ambienti criminali operanti sul territorio calabrese, come la sentenza ha concretamente ricostruito, ed offerto disponibilità a rivestire il ruolo di corriere a favore della RAGIONE_SOCIALE di Messina.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO).
8.1. Il primo motivo, attraverso il vizio di motivazione, sollecita una rivisitazione di elementi di fatto ed è, comunque, aspecifico.
In relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 8), si assume che la sentenza non abbia dato riscontro ai rilievi con cui la difesa si era doluta: a) dell’assenza di riscontri oggettivi di un passaggio materiale di droga da NOME a NOME; b) della illogicità della ricostruzione, secondo cui NOME avrebbe ricevuto lo stupefacente dai predetti, per affidarlo in custodia a NOME COGNOME solo due ore più tardi.
Una discontinuità temporale che sarebbe non razionalmente spiegabile, perché in tale segmento temporale risulta che lo stesso – con contegno assolutamente non prudenziale – si sia recato presso un bar e poi presso la casa materna, presso la quale, peraltro, ben potrebbe avere ricevuto da altri la sostanza.
In realtà, oltre ‘agli elementi che la difesa ha svalutato, perché asseritamente neutri (le modalità circospette della consegna; la mancanza di giustificazione alternativa da parte dell’imputato; l’essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere), vi è materiale investigativo, con cui la difesa non si confronta, che integra gli esiti del servizio di osservazione (v pag. 24 e ss.), costituito dal contenuto della intercettazione ambientale del 16 ottobre 2021, tra COGNOME e COGNOME, e dalla ulteriore conversazione captata tra il primo e il figlio, confermativa della avvenuta ricezione, da parte del medesimo, di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti.
8.2. Il secondo motivo, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, riproduce temi già esaminati a proposito dei coimputati.
Nel rinviare alle superiori, reiterate considerazioni, si osserva che la Corte di merito ha espresso valutazioni adeguate in relazione alla particolare gravità della condotta, quanto a consistenza della sostanza stupefacente e all’accertato ruolo di fornitore svolto a favore della RAGIONE_SOCIALE, in forza di contiguità con la RAGIONE_SOCIALE calabrese dedita al narcotraffico.
8.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico.
Nella dosimetria della pena, la Corte d’appello ha legittimamente esercitato il suo potere discrezionale, riconosciuto dall’art. 132 cod. pen., sulla base degli indici commisurativi enumerati dall’art. 133 cod. pen.
Ha motivato, con argomentazioni cumulative, ma certamente non illogiche, che gli appellanti non si sono confrontati con la oggettiva, elevata gravità dei fatti e con le modalità realizzative.
8.4. Nei motivi nuovi, in parte volti a ribadire quelli sopra esposti, la difesa ha dedotto anche: la carenza sostanziale della motivazione – intrisa di formule di stile – con cui la Corte di appello avrebbe respinto la censura di nullità per motivazione meramente apparente della sentenza di primo grado, in quanto pedissequamente reiterativa della ordinanza cautelare; la disparità di trattamento rispetto ad altri imputati, tra cui NOME COGNOME, che invece è stato assolto per essere stato ritenuto non certo il suo riconoscimento; l’omessa pronuncia su motivi di appello.
Si tratta di motivi inammissibili anzitutto perché slegati dai motivi originari di ricorso innanzi a questa Corte, ossia privi di una effettiva connessione con gli stessi.
In ogni caso, non esiste alcun principio di necessaria autonomia della condanna rispetto alla ordinanza genetica adottata in sede cautelare, in forza del quale possa essere stigmatizzata la acritica riproduzione in sentenza dei contenuti di tale ordinanza.
La garanzia riguarda l’ordinanza genetica rispetto alla domanda cautelare ed è stata introdotta nel tessuto dell’art. 292 cod. proc. pen., in quanto il giudizio di gravità indiziaria e quello relativo alle esigenze cautelari, come pure la valutazione degli elementi a discarico, sono formulati dal Giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte. Per tale ragione, occorre preservare l’autonomia valutativa del giudicante rispetto alle determinazioni dell’organo dell’accusa.
Altro è il giudizio sul merito delle responsabilità, che interviene a contraddittorio oramai instaurato e peraltro, in un giudizio a prova contratta come il rito abbreviato (che è stato opzioNOME nella specie), da compiere allo stato degli atti, risulta fondato sui medesimi materiali investigativi
Così pure, la pretesa disparità di trattamento di situazioni analoghe non sussiste all’evidenza, perché l’assoluzione del correo è basata su un elemento – il mancato riconoscimento – che rende le loro rispettive posizioni del tutto asimmetriche.
9. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
Il primo ed unico motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile, nei suoi contenuti, a quello articolato nell’interesse di NOME.
Anche la difesa di COGNOME contesta, in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 8), la ricostruzione in fatto, evidenziando: a) l’assenza di stretta successione temporale tra l’incontro del ricorrente e di NOME con NOME, da una parte, e quello della consegna dello stupefacente da NOME ad NOME, dall’altro; b) la conseguente possibilità che NOME si sia procurato la sostanza nei luoghi intermedi.
Nel rinviare alla trattazione di cui al par. 8.1., non possono che ribadirsi le superiori considerazioni, che hanno condotto al rigetto nei confronti del correo, basate essenzialmente sulla aspecificità delle censure.
10. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
10.1. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite.
Riguardo al concorso nel delitto di cessione di stupefacenti di cui al capo 4) (in esso ritenuto assorbito quello di cui al capo 20), si lamenta che i giudici di merito abbiano travisato la prova, fondata su elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, pervenendo all’erroneo convincimento: a) che la persona denominata con il solo prenome di NOME potesse identificarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, nel ricorrente; b) che il debito in questione fosse riferibile a preg resse transazioni illecite e non invece a lavori di ristrutturazione.
In realtà, si tratta di rilievi puramente confutativi, non ammissibili rispetto ad una c.d. doppia conforme, a fronte di una motivazione diffusa e non illogica che dà conto: della identificazione del ricorrente alla stregua di un apprezzamento complessivo del contenuto dei colloqui intercettati e, in particolare, delle immagini della videochiamata effettuata attraverso il canale Telegram e le registrazioni della videosorveglianza (v. pagg. 51 e ss.); della assenza di altra persona, rispondente al nome di NOME “buttafuori”, intraneo al gruppo dei maggiorenti NOME NOME NOME, che con lo stesso ripetutamente parlavano di stupefacenti; del concorso delle due causali del credito, quella lecita, derivante da lavori di ristrutturazione che la difesa pretende essere esclusiva – con quella correlata al meccanismo ci anticipazione con cui veniva gestito il narcotraffico.
10.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse,
Stante l’assorbimento del reato di cui al capo 20) in quello di cui al capo 4) e la riqualificazione delle condotte di cui al detto capo 20) nel reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. cit., anche la condotta di cui al capo 4), in tesi difensiva, avrebbe dovuto essere sussunta nella medesima fattispecie, per una sorta di vis attractiva “a rovescio”.
La tesi muove dall’erroneo presupposto che sia stata accertata la perfetta identità fattuale e giuridica dei fatti in comparazione. Al contrario, la Corte di appello ha escluso l’autonomia della condotta di cui al capo 20) solo per la assoluta genericità della relativa contestazione, sicché la vis attractiva è esercitata dal reato di cui al capo 4), avente pacificamente ad oggetto anche cocaina, su quello di cui al capo 20).
Tale ultimo reato, con l’assorbimento, ha perso la sua individualità (tant’è che ed in relazione ad esso non è stato applicato alcun incremento sanzioNOMErio) sicché la doglianza non è sostenuta da interesse.
10.3. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati trattati unitamente ai motivi comuni.
10.4. Il sesto motivo, che attiene alla recidiva, va respinto.
I Giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno ritenuto di non escluderla in ragione della relazione qualificata ravvisabile tra i precedenti penali ascritti all’imputato e i delitti per cui si procede, tenuto conto della natura tipologia dei reati commessi, siccome tutti correlati al commercio di droga, nonché del lasso di tempo ravviciNOME intercorrente fra gli stessi e della identica offensività, senza considerare al riguardo che la condanna del 2017 (controllare il ric.) si riferisce a fatti risalenti al 2012.
Il giudizio sulla più accentuata pericolosità dell’agente, in ragione della reiterazione dell’illecito, è dunque agganciato ad un parametro individualizzante.
Infine, il richiamo alla data dell’accertamento cristallizzato dalla irrevocabilità della sentenza tiene conto del meccanismo operativo per cui, ai fini del riconoscimento della recidiva infraquinquennale va considerata come “dies a quo” non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (v. Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 – 01).
In ogni caso, si tratterebbe di un dato privo di decisiva rilevanza al fine di escludere il giudizio di pericolosità, posto che anche valutando la data del commesso reato, il tempo decorso non risulta eccessivo e che la attitudine alla ricaduta nel delitto è stata ancorata anche ad altri elementi (identità del titolo di reato e pari offensività).
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
10.1. Il primo motivo denuncia, in presenza di c.d. doppia conforme, plurimi e inammissibili travisamenti della prova.
In realtà, si sono introdotti elementi suggestivi già esclusi dalla Corte di appello, o comunque attentamente vagliati, alle pagg. 30 e ss. della sentenza impugnata.
Il motivo è specioso laddove ipotizza, in particolare, che, in un frangente temporale inferiore a due ore, il ricorrente si sia recato a San Ferdinando in Calabria a prendere la sostanza stupefacente (senza considerare la possibilità che egli avesse già con sé la droga sin dal primo accesso presso l’abitazione di NOME COGNOME, ovvero che, non avendola al seguito, l’avesse recuperata in luogo diverso da San Ferdinando); ed è aspecifico laddove non considera la complessità delle emergenze istruttorie da cui risulta, come congruamente spiegato alle pagg. 30 e ss., che la identificazione del NOME dei colloqui nell’COGNOME risulta dalla lettura
congiunta delle videoriprese – dell’8 novembre 2021 e del successivo 15 novembre – e dalle intercettazioni tra NOME e COGNOME avvenute nel periodo.
Vi è motivazione congrua sulla inverosimiglianza della causale delle visite presso l’abitazione di NOME allegata da COGNOME (verifica dei lavori di ristrutturazione da eseguire presso la pescheria), quanto alle visite effettuate, e con riguardo alla finalità puramente dissimulatoria (intenzione di precostituire la giustificazione di una visita di lavoro) dell’abbigliamento indossato al momento, proprio al fine di avvalorare tale causale; ma anche sul significato da attribuirsi alla offerta di “erba” e sulla non riferibilità di essa all’oggetto della consegna effettuato da COGNOME in data 8 novembre 2021.
Di contro, tutti gli elementi addotti dalla difesa, aventi una qualche rilevanza ai fini della ricostruzione del fatto, di cui offrono una rilettura, hanno trovato coerente ricomposizione in sentenza.
10.2. Il secondo motivo, con cui si contesta il rigetto della richiesta di riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all’art 7 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076, invocate dalla difesa, hanno evidenziato che rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668), in forza dei quali, in tema di stupefacenti, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
L’impostazione prevalsa supera una concezione atomistica, basata sulla considerazione di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, ma ciò non significa che gli indici «debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie».
Nella specie, il diniego della riqualificazione è stato motivato in relazione all’inserimento di COGNOME in un circuito criminale in grado di approvvigionare la RAGIONE_SOCIALE anche nei momenti di crisi del mercato, ciò che depone per la non trascurabile offensività dell’episodio delittuoso, comunque immeritevole della
derubricazione per via della rilevanza del quantitativo oggetto di cessione (gr. 800,00 di sostanza ) e delle relazioni criminali che vi sono sottese.
10.3. Il terzo motivo, inerente al mancato contenimento della pena entro il minimo eRAGIONE_SOCIALEle, è infondato.
Si è rimarcato il ruolo di fornitore a favore della RAGIONE_SOCIALE in forza di evidente contiguità – dato anche il quantitativo ceduto – alla RAGIONE_SOCIALE organizzata calabrese dedita al narcotraffico, così come si è rimarcata l’assoluta mancanza di contributi processuali utili da parte dall’imputato.
La motivazione cumulativa non è inadeguata, mentre la minusvalenza del ruolo del ricorrente nelle vicende relative alla contestazione costituisce un puro enunciato difensivo.
L’incensuratezza non è per sé sola rilevante, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come stabilito dal terzo comma dell’art. 62 -bis cod. pen.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 novembre 2025 Il co GLYPH gliere estensore GLYPH
Il Presidente