Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48003 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48003 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MISTERBIANCO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto emesso in data 20 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da NOME COGNOME per l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter Ord.pen., in relazione alla condanna di cui alla sentenza emessa in data 21 gennaio 2021 dalla Corte di assise di appello di Catania.
Il Tribunale ha dichiarato de plano l’inammissibilità di tale istanza, perché proposta in relazione ad una condanna al reato ostativo di cui agli artt. 575, 577 cod.pen..
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge del provvedimento impugNOME.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che il reato per il quale egli è stato condanNOME sia ostativo alla concessione della misura alternativa richiesta, perché egli è ultrasettantenne e l’art. 47-ter, comma 1, Ord.pen. prescrive la sua applicabilità a tutti i detenuti che abbiano superato tale età, purché non condannati per reati di natura sessuale o dichiarati delinquenti abituali, professionali o recidivi reiterati.
Qualora si ritenesse il reato di omicidio aggravato ostativo, il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto ad uguale trattamento e del diritto alla salute
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Il ricorrente propone una interpretazione dell’art. 47-ter Ord.pen. in contrasto con il contenuto della norma stessa e con l’interpretazione consolidata di questa Corte, senza sostenere le sue affermazioni con argomentazioni nuove o comunque plausibili.
L’art. 47-ter, comma 1, Ord.pen. esplicitamente consente di espiare in detenzione domiciliare la reclusione inflitta per qualunque reato «ad eccezione di quelli previsti … dall’articolo 4 bis della presente legge», e il comma 1-ter di detta norma elenca, tra gli altri, anche il delitto di cui all’art. 575 cod.pen. L giurisprudenza di legittimità ha da sempre qualificato il rinvio all’art. 4-bis ord. pen. come un rinvio recettizio e non formale, che non comprende, quindi, le limitazioni e le circostanze escludenti da essa previste, come, per quanto qui interessa, l’accertamento dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. Sez. 1, n. 13605 del 10/12/2010, dep. 2011, Rv. 249926; Sez.
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1, n. 20278 del 06/05/2010, Rv. 247214; Sez. 1, n. 24566 del 03/03/2006, Rv. 234683; Sez. 1, n. 24699 del 05/07/2006, Rv. 234380)
Oltre alle predette decisioni, è opportuno citare la più recente Sez. 1, n. 115/2018 del 28/11/2017 (dep. 2018), Rv. n. 271986, che nella parte motiva precisa che «il rinvio all’art. 4-bis non è formale, ma recettizio, non investe anche le altre limitazioni di carattere generale previste nella norma richiamata, prima tra tutte la presenza di elemento tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».
Il ricorso non si confronta con tale costante interpretazione della norma dell’art. 47-ter Ord. pen, ed anzi ne fornisce una lettura parziale, obliterando del tutto la presenza, tra i delitti che non consentono la concessione della misura alternativa, dei reati elencati nell’art. 4-bis Ord. pen.
3.2. Del tutto infondata e inammissibile è, infine la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto formulata in modo del tutto generico, senza indicare in modo chiaro quali norme costituzionali sarebbero violate dall’inclusione del delitto di omicidio volontario tra i reati per i quali non consentito concedere al detenuto ultrasettantenne la misura alternativa della detenzione domiciliare, atteso che tale inclusione riguarda un reato di gravità e di allarme sociale non inferiore agli altri previsti dall’art. 47-ter Ord.pen., e costituisce quindi una scelta ragionevole del legislatore.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore