Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione presentata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt 416 cod.pen. e 12 d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale ha respinto la richiesta per non avere l’istante dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, e per non avere allegato elementi specifici, diversi dalla mera condotta carceraria regolare e dalla partecipazione al programma rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del riprist di tali collegamenti, così come previsto dal d.l. n. 162/2022.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l’erronea applicazione dell’art. 4-bis Ord.pen.
Il giudice ha ritenuto che i reati per i quali egli è stato condannato rientrin tra quelli ostativi previsti dall’art. 4 -bis Ord.pen., ma tale affermazione è errata, perché detta norma si applica alla violazione dell’art. 416-bis cod.pen., e non al delitto di associazione per delinquere semplice, e contempla il delitto di cui all’art. 12 d.lgs, n. 286/1998 solo se aggravato dai commi 1 e 3, mentre egli è stato condannato solo per il delitto non aggravato.
Il provvedimento è dunque errato, perché ha negato la concessione di una misura alternativa alla detenzione per la mancata allegazione di requisiti che non sono necessari, mentre ha riconosciuto sussistenti i requisiti realmente richiesti, quali la condotta carceraria regolare e la partecipazione al programma rieducativo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
1.1. Il d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, ha modificato l’art. 4 -bis Ord.pen. stabilendo, al comma 1 -bis, che i benefici previsti dal primo comma della norma possono essere concessi ai
detenuti condannati per i delitti indicati nel comma stesso «purché gli s dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazi pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento e alleghino elementi specifici … che consentano di esclude l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata …».
L’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen. introdotto dalla nuova normativa si applica però, esplicitamente, «ai detenuti e agli internati per delitti co con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’o democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalen delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al f agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, per i delit all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concerne disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cu decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, …». Ulteriori applicazion stabilite, poi, ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, per i condannati per i delitti di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-octies e 630 cod.pen., e per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. finalizzato alla loro commissione. Infine il d. del 10/03/2023, conv. dalla legge n. 50 del 05/05/2023, all’art. 8 ha aggi all’elenco dei reati compresi nel comma 1-bis quello di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998, di nuova introduzione.
La ratio della nuova formulazione della norma è, infatti, quella di disciplina la concedibilità dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario ai so condannati per reati particolarmente efferati, o ritenuti dimostrativ collegamento con associazioni criminali di rilevante pericolosità, subordinando alla dimostrazione di comportamenti che consentano di ipotizzare il lo allontanamento da quelle logiche criminali e l’interruzione dei collegamenti tali associazioni.
1.2. Il ricorrente, però, non risulta essere stato condannato per alcun reati sopra indicati. Secondo l’ordinanza stessa, egli è stato condannato reato di cui all’art. 416 cod.pen. e per quello di cui all’art. 12 d.lgs. n. che non sono contemplati nell’attuale testo dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen.: il delitto associativo è contestato nella forma dell’associa semplice, e non di tipo mafioso, e l’art. 12 d.lgs. n. 286/1998 non r contestato nella forma aggravata dal comma 3.
Le indicazioni contenute nell’ordinanza impongono di escludere, pertanto, l’applicabilità al ricorrente della norma modificata dal d.l. n. 162/202 Tribunale di sorveglianza non ha spiegato per quali, diverse ragion concessione dei benefici richiesti imponga, invece, il rispetto dei req
introdotti dalla nuova normativa. GLYPH Il rigetto dell’istanza, pertanto, risulta motivato in modo errato, avendo il Tribunale attribuito rilevanza ostati requisiti che non sono richiesti, dalla normativa vigente, ai soggetti conda per i delitti per i quali il ricorrente sarebbe stato ritenuto colpevole.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvi Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio, da svolgersi con pie libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 02 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Presidente