Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13 ottobre 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di lesioni aggravate (capo B), perché estinto per prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in ordine al delitto di rapina pluriaggravata (capo A).
Il ricorrente, con due motivi, deduce:
1.1. Vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitra delle proprie ragioni in luogo a quello di rapina pluriaggravata.
Si era escluso, contrariamente alle risultanze processuali, che la violenta sottrazione del denaro ai danni della persona offesa potesse ricondursi ad un rapporto obbligatorio, nell’ambito del quale quest’ultima aveva in realtà assunto, per conto del debitore, la veste di garante dell’adempimento del credito che il ricorrente verso questi vantava.
Dalla lettura del verbale di udienza del 15/04/2016, allegato al ricorso, risultava, infatti, che la persona offesa dichiarava: «avevo ‘Fatto garanzia io», affermando così di aver assunto la qualifica di garante in relazione al prestito che l’imputato aveva erogato nei confronti dell’amico, per come risultava anche in sede di denunzia. Pertanto, sussiste altresì il vizio di travisamento di prova, per avere la Corte d’appello «considerato una prova in termini incontrovertibilmente diversi dal suo “significante”»;
1.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a fronte delle incongruenze emergenti dal dichiarato dalla persona offesa e concernenti dati probatori decisivi ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 29/10/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria dell’08/11/2023, il difensore dell’imputato ha replicato alle conclusioni del P.G., evidenziando, in particolare, la rilevanza e decisività del dedotto travisamento della prova ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
GR
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. La sentenza impugnata ha escluso che alla base dei fatti illeciti commessi dall’imputato ai danni della persona offesa sia ravvisabile una pretesa in astratto tutelabile dall’ordinamento in ragione sia dell’assenza di un rapporto obbligatorio tra le parti ovvero dell’assunzione, da parte della vittima, della posizione di fideiussore nei confronti di colui al quale l’imputato aveva prestato denaro ed aveva assunto il debito. A tale conclusione, la Corte d’appello è giunta facendo riferimento a quanto complessivamente emerso dall’istruttoria dibattimentale, i cui esiti sono stati anche in parte riassunti nella sentenza impugnata. Peraltro, trattandosi di c.d. doppia conforme, dovrà aversi anche riguardo, al fine di scrutinare la fondatezza del dedotto travisamento, anche alla sentenza di primo grado, la cui motivazione si salda con quella impugnata in un unico plesso argomentativo, essendovi concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
Ciò premesso, è proprio dal complesso degli elementi di fatto addotti dai giudici di merito che può escludersi il paventato travisamento della prova. Parte ricorrente, infatti, fonda il travisamento sulla circostanza che la persona offesa, a verbale di udienza del 15/04/2016, abbia dichiarato «avevo fatto garanzia io», dando, così, ad intendere di avere assunto la posizione di garante in relazione al credito vantato dall’imputato nei confronti del connazionale debitore.
Si tratta, però, di una conclusione che non tiene conto del complesso degli elementi di fatto declinati dai giudici di merito, la cui unitaria lettura converg verso l’esclusione dell’esistenza dell’instaurarsi di tale posizione di garanzia e, soprattutto, che quanto violentemente sottratto (denaro e telefono cellulare) rinvenga in tutto o in parte una causale in astratto tutelabile dall’ordinamento.
In particolare, si è precisato che la concessione del prestito venne effettuata poiché fu la persona offesa ad assicurare l’affidabilità dell’amico debitore e che durante la deposizione sono state riscontrate anche delle diffic:oltà di espressione linguistica. Inoltre, la stessa persona offesa ha dichiarato che l’imputato ebbe a pretendere anche il pagamento di altri euro 500,00 a titolo di spesa alimentare che il suo amico aveva fatto nel suo negozio e non aveva pagato. Né secondo la ricostruzione delle sentenze di merito può attribuirsi alla disponibilità della persona offesa di versare, con modalità dilazionate, l’importo dovuto dal terzo, il significato di ricognizione di un debito garantito, essendo piuttosto tale offerta ricondotta all’alterazione che l’imputato aveva manifestato. Nessuna illogicità sconta,
pertanto, la sentenza impugnata per avere ricondotto il riferimento al termine “garante” a quello attribuito dal primo giudice, ossia quale espressione volta ad assicurare soltanto l’affidabilità di colui che si presentava ai fini della concessione di un prestito, situazione ben diversa da quella di assumere nel proprio patrimonio l’obbligazione altrui, conclusione che risulta anche logicamente avvalorata dal rifiuto della persona offesa ad “adempiere” che le è costato l’aggressione subita.
Peraltro, per come evidenziato dal P.G. nella requisitoria, il motivo dedotto in punto di qualificazione giuridica del fatto non pare confrontarsi specificamente con la considerazione per cui “ad ogni buon conto, la condotta tenuta dai due imputati … non si è limitata alla sottrazione del denaro (oggetto della pretesa) ma si è rivolta anche nei confronti del telefono cellulare …”.
Quanto, poi, al secondo, collegato mobvo, può osservarsi che non sembra esservi incertezza sulla deposizione per la quale il telefono “non era stato più trovato” e la conseguente deduzione circa la avvenuta sottrazione è tutt’altro che illogica. Nella richiamata Cass. n. 26139/21 si evidenzia in primo luogo la correttezza del rilievo attribuito a “la diversità della natura del credito affermato dall’imputato … rispetto al bene sottratto con violenza”.
In conclusione, l’aver preteso una somma maggiore, l’aver sottratto anche il telefono cellulare costituiscono, di per sé, elementi che ostano alla configurazione di un profitto privo di connotati causali di tipo obbligatorio e, dunque, ascrivibil al dolo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.2. Manifestamente infondata è, invece, la doglianza spiegata in ordine al diniego di rinnovazione istruttoria volto a risentire la persona offesa.
Al riguardo, deve evidenziarsi che n& giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata, come nel caso in esame (vedi pag. 3 e le successive in ordine allo scrutinio del dichiarato della persona offesa ed alla conseguente ricostruzione dei fatti, peraltro avvalorata anche dalle ulteriori convergenti fonti9 di prova indicate), è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18660 del 19/2/2004, COGNOME, Rv. 228353; Sez. 3, n. 35372 del 23/5/2007, COGNOME, Rv. 237410; Sez. 3, n. 8382 del 22/1/2008, COGNOME, Rv. 239341).
4. In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria di replica depositata dalla difesa, il ricorso va rigettato.
Consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente