Rapina Impropria: La Cassazione e i Limiti del Ricorso sulla Qualificazione del Reato
L’ordinanza n. 18932 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla qualificazione giuridica del reato di rapina impropria e alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma il custode della corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di rapina impropria. L’imputato contestava la decisione su due fronti principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che la sua condotta dovesse essere classificata come furto e non come rapina impropria.
2. Eccessività della pena: Lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo.
L’obiettivo del ricorrente era chiaro: ottenere una derubricazione del reato, che avrebbe comportato una pena significativamente più mite, e in subordine una riduzione della sanzione già inflitta.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo entrambe le doglianze dell’imputato. La decisione si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale penale, che meritano di essere approfonditi.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove per la Rapina Impropria
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che la richiesta di cambiare la qualificazione del reato da rapina impropria a furto implicava una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e interpretarli in modo diverso da come avevano fatto i giudici di primo e secondo grado.
Questa attività, però, è preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “razionale e persuasiva” sulla qualifica del reato, la censura è stata ritenuta inammissibile.
L’Ampia Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’entità della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità nella quantificazione della pena, purché essa sia esercitata nel rispetto dei parametri stabiliti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
L’appello non superava la soglia di ammissibilità perché non si confrontava adeguatamente con questi principi. La Corte d’Appello aveva già valutato gli elementi del caso e, anzi, aveva ridotto la sanzione a causa dell’improcedibilità di alcune condotte, fornendo una motivazione ritenuta immune da censure.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si articolano su due pilastri procedurali. In primo luogo, la funzione della Cassazione non è quella di riesaminare le prove e i fatti materiali, attività riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado. Richiedere una diversa qualificazione giuridica basata su una differente lettura delle prove equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha constatato che la motivazione della Corte d’Appello era coerente e logica, rendendo la doglianza infondata.
In secondo luogo, per quanto riguarda la pena, la Corte ha evidenziato che la discrezionalità del giudice di merito è molto ampia. Un ricorso in Cassazione può avere successo solo se dimostra che tale discrezionalità è sfociata in una decisione palesemente illogica o in una violazione di legge, non se si limita a proporre una valutazione diversa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione in modo congruo, rendendo anche questo motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei limiti del ricorso per Cassazione. Le implicazioni pratiche sono significative: chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o motivazioni illogiche), non su una diversa ricostruzione dei fatti. La distinzione tra fatto e diritto è il perno del giudizio di legittimità e questa decisione ne riafferma la centralità. Inoltre, viene ribadito il principio della vasta discrezionalità dei giudici di merito nel commisurare la pena, un potere sindacabile solo in caso di palesi irragionevolezze.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove per cambiare un’accusa da rapina a furto?
No. La Cassazione ha chiarito che la rivalutazione delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo e secondo grado). Un ricorso che si basa su una richiesta di riesame dei fatti per ottenere una diversa qualificazione giuridica del reato è destinato a essere dichiarato inammissibile.
In quali limiti si può contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
La contestazione è ammissibile solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato i parametri legali (come quelli dell’art. 133 c.p.) o ha fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la pena inflitta, poiché i giudici godono di ampia discrezionalità in materia.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la questione sollevata non viene discussa, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME:o, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l’illegittimità della qualificazione giuridica assegnata alla condotta – inquadrata come rapina impropria, invece che come furto, come invocato dal ricorrente – si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero la Corte di appello, confermando analoga valutazione del primo giudice offriva una razionale e persuasiva valutazione in ordine alla qualifica contestata (pagg.11 e 12 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; SEZ. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 – dep. 26/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754). E rilevato che nel caso in esame la Corte di appello riteneva del tutto condivisibile la valutazione discrezionale già effettuata dal tribunale, riducendo comunque la sanzione a causa della rilevata improcedibilità per alcune condotte (pag. 12 della sentenza impugnata), offrendo una motivazione che si sottrae ad ogni censura.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore