Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2340 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2340 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proposti con il medesimo atto;
letta la memoria difensiva depositata il 5 settembre 2025 per tutti e tre i ricorrenti;
considerato che l’unico motivo di ricorso, articolato in due diverse censure, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata (la prima), e mancata riqualificazione del fatto ascritto agli odierni ricorrenti come delitto di rapina solamente tentato e non consumato (la seconda), non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con logiche e congrue argomentazioni (si vedano le pagg. 4-7 della impugnata sentenza), invero, esso risulta volto a contestare la decisione dei giudici di merito ritenendola fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio;
che, infatti, a fronte delle dedotte doglianze tese a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza con riferimento a quanto emerso dalle intercettazioni ambientali eseguite, mentre deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217), avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte circoscritto, limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (così, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che, inoltre, deve evidenziarsi come il medesimo motivo di ricorso sia anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), ha correttamente sottolineato l’impossibilità di configurare nel caso in esame la fattispecie tentata, anziché quella consumata, del delitto di rapina, facendo esatta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai fi della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della “res”, mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo
l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico». (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269858 – 01; conformemente, vedi Sez. U, n. 34952 del 19/4/2012, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.