Rapina e Furto con Strappo: la Cassazione fa Chiarezza sull’Inammissibilità del Ricorso
La distinzione tra rapina e furto con strappo è una questione centrale nel diritto penale, con conseguenze significative sulla qualificazione del reato e sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 36419/2024) torna su questo tema, offrendo spunti fondamentali non solo sulla differenza tra le due fattispecie, ma anche sui requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di concorso in rapina aggravata. L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando principalmente due aspetti:
1. Errata qualificazione giuridica: A suo dire, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e non come rapina.
2. Eccessività della pena: Contestava la dosimetria della pena, in particolare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva reiterata.
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per ragioni sia di merito che procedurali.
La Distinzione tra Rapina e Furto con Strappo
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione del principio consolidato che distingue le due figure di reato. La Corte chiarisce che il discrimine non è la mera presenza di violenza, ma la sua direzione.
* Si configura la rapina quando la condotta violenta è esercitata direttamente sulla persona per vincerne la resistenza e impossessarsi del bene. La violenza è il mezzo per realizzare la sottrazione. Questo accade anche quando l’oggetto è particolarmente aderente al corpo della vittima e l’aggressore deve superare la sua opposizione fisica.
* Si ha, invece, furto con strappo quando la violenza è rivolta immediatamente e direttamente verso la cosa, e solo di riflesso, e in modo involontario, può avere ricadute sulla persona che la detiene. In questo caso, l’energia è finalizzata a vincere la forza di coesione tra l’oggetto e chi lo possiede, non la volontà della persona.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente inquadrato i fatti come rapina, e la Cassazione ha ritenuto tale qualificazione giuridica corretta e non sindacabile.
Il Ricorso Inammissibile: Reiterazione e Mancanza di Specificità
Un aspetto cruciale dell’ordinanza riguarda la procedura. La Corte ha bollato il ricorso come inammissibile perché si limitava a una “pedissequa riproposizione” delle stesse censure già presentate e respinte con motivazione logica e congrua dalla Corte d’Appello.
Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve possedere il requisito della specificità: non può essere una semplice ripetizione, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, confutando le specifiche ragioni per cui i giudici di secondo grado hanno rigettato i motivi d’appello. In mancanza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e viene dichiarato inammissibile.
La Questione delle Circostanze Attenuanti e della Recidiva
Anche il motivo relativo alla pena è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato due punti:
1. Divieto di prevalenza: L’articolo 69, quarto comma, del codice penale vieta espressamente che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p.). Si tratta di un limite legale invalicabile per il giudice.
2. Discrezionalità del giudice di merito: Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è un’attività tipicamente discrezionale del giudice di merito. Può essere censurata in Cassazione solo se frutto di arbitrarietà o illogicità manifesta, cosa che non è stata riscontrata nel caso in esame.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di due pilastri. In primo luogo, ha considerato il ricorso meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale, privo quindi del necessario requisito di specificità che impone una critica argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata. In secondo luogo, ha ribadito la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come rapina, in linea con la giurisprudenza consolidata che distingue tale reato dal furto con strappo in base alla direzione della violenza (verso la persona o verso la cosa). Infine, ha sottolineato l’impossibilità legale di concedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come previsto dall’art. 69, comma 4, c.p., rendendo la censura sulla pena manifestamente infondata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che non si limitino a ripetere argomenti precedenti, ma che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza d’appello. Sotto il profilo sostanziale, consolida il principio distintivo tra rapina e furto con strappo, ancorandolo alla finalità della violenza esercitata. Infine, conferma la rigidità della normativa sul bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva reiterata, limitando la discrezionalità del giudice e la possibilità di ottenere una mitigazione della pena in tali contesti. L’esito è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual è la differenza fondamentale tra rapina e furto con strappo?
Si ha rapina quando la violenza è usata contro la persona per vincerne la resistenza e sottrarre un bene. Si ha furto con strappo, invece, quando la violenza è diretta esclusivamente contro la cosa per strapparla via, anche se ciò può avere una ricaduta fisica sulla persona che la detiene.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una “pedissequa riproposizione” dei motivi già presentati e respinti in appello. Mancava del requisito di specificità, ovvero non conteneva una critica argomentata e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse censure.
È possibile che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata?
No, la Corte ha chiarito che, in base all’art. 69, quarto comma, del codice penale, è preclusa una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Biella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si contesta violazione di legge, da un lato, in ordine alla mancata riqualificazione del reato di concorso in rapina aggravata ascritto al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 624-bis co pen., e dall’altro lato, in relazione alla dosimetria della pena – non è consentito in sede di legittimità, essendo reiterativo, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, con congrua e logica motivazione, dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e risultando, dunque, privo del necessario requisito della specificità, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata e non prende in debita considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti;
che la qualificazione giuridica del fatto, per come descritto nel capo di imputazione e per come accertato dai giudici di merito, risulta corretta in base ai
principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la “res” sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza dì coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso i quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il deli di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME Rv. 276558-01; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262281-01; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Rv. 234776-01);
che anche la censura che attiene alla eccessiva entità della pena irrogata per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata non è consentita in questa sede, oltre che manifestamente infondata, perché, in primis, deve sottolinearsi come una valutazione di prevalenza delle suddette circostanze attenuanti su quella aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (sulla cui sussistenza dalla difesa non è stata mossa alcuna doglianza in appello), è preclusa da quanto disposto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., come correttamente osservato dai giudici di merito (pag. 4 della impugnata sentenza) e, in secundis, perché va ribadito comunque il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o d ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.