Rapina aggravata: la parola della vittima prevale sulla difesa
La fattispecie di rapina aggravata richiede un’analisi rigorosa delle prove, specialmente quando la difesa tenta di ridimensionare la gravità dei fatti contestando le circostanze aggravanti. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della coerenza logica nella valutazione delle testimonianze.
I fatti contestati
Il caso trae origine da un episodio di rapina in cui all’imputato era stata contestata l’aggravante delle più persone riunite, prevista dall’articolo 628 del Codice Penale. L’imputato, pur ammettendo parzialmente le proprie responsabilità, aveva cercato di escludere la presenza di complici, puntando a una riduzione della pena. La Corte d’Appello di Bologna, tuttavia, aveva confermato la condanna di primo grado, basandosi sulla testimonianza dettagliata della vittima.
La decisione sulla rapina aggravata
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato perché la confessione dell’imputato dovesse essere considerata meno attendibile rispetto alle dichiarazioni della persona offesa. La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione sottolinea che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dai giudici di legittimità chiariscono che il giudice di merito ha esplicitato correttamente le ragioni del proprio convincimento. È stato applicato un rigoroso vaglio di verosimiglianza: il racconto della persona offesa è risultato lineare, costante e privo di contraddizioni, mentre la versione fornita dall’imputato è apparsa strumentale e logicamente fragile. L’integrazione dell’aggravante delle più persone riunite è stata dunque confermata poiché la presenza di più soggetti durante l’azione delittuosa è stata provata oltre ogni ragionevole dubbio attraverso la testimonianza della vittima.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la testimonianza della persona offesa può costituire da sola la base per l’accertamento della responsabilità penale e delle relative aggravanti, purché sottoposta a un controllo di attendibilità intrinseca ed estranea. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza delle doglianze espresse.
Quando si configura l’aggravante delle più persone riunite?
Si configura quando il reato di rapina è commesso da due o più persone presenti simultaneamente sul luogo del delitto, aumentando il potere intimidatorio verso la vittima.
La testimonianza della vittima è sufficiente per una condanna?
Sì, la parola della persona offesa può essere posta a fondamento della decisione se il giudice ne accerta l’attendibilità e la coerenza logica rispetto ai fatti.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la definitività della condanna, l’obbligo di pagare le spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48355 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48355 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’inattendibilità della confessione dell’imputato, con particolare riguardo all’integrazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (s vedano, pagg. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di confermare la sussistenza dell’aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. stante il credibile racconto della persona offesa e la non verosimiglianza di quello reso dall’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
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Il Consigliere :stensore