Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26158 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di: COGNOME SOAIL nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona delkAvvocato AVV_NOTAIO, che ha concluso per lé.annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari presso il Tribunale di l’Aqu non ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito nei confronti di NOME in relazione a delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede (ar 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.), sul rilievo della mancanza della querela; inoltre, il G.I.P. ritenuto non legittimo l’arresto facoltativo anche per la particolare tenuità del danno;
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila il quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell’art. 380 comma terzo, cod. proc. pen., laddove il G.I.P. ha escluso la ravvisabilità del contenuto di querela nella denuncia de responsabile del punto vendita preso di mira dall’agente, sulla base di una valutazione formalistica, in spregio all’orientamento, richiamato, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 381 comma quarto, cod. proc. pen., laddove il AVV_NOTAIO a quo ha ravvisato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. senza operare la valutazione ex ante, ovvero rapportandosi alla situazione esistente all’atto dell’arresto, eseguito per un furto pluriaggravato, nei confronti di soggetto senza fi dimora e recidivo specifico, infraquinquennale.
Ha depositato memoria il difensore dell’indagato, NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila è fondato, e l’ordinanz impugnata merita di essere annullata senza rinvio, per essere stato l’arresto legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria.
Va, in premessa, ribadito il risalente e condiviso orientamento che ritiene sempre configurabile l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto, in forza del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legitt dell’arresto o del fermo da effettuarsi mediante il giudizio di convalida. (Sez. 6, n. 3410 17/11/1993 Cc. (dep. 02/03/1994) Rv. 197371).
Come evidenziato dal Procuratore ricorrente, sono individuabili, nel provvedimento impugnato, due rationes decidendi a sostegno del provvedimento con il quale il AVV_NOTAIO a quo ha negativamente vagliato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza: per un verso, fronte della non obbligatorietà dell’arresto, ha ritenuto insussistente l’istanza di punizi considerando l’atto – pure predisposto dalla polizia giudiziaria quale “atto di ricezione di quer orale”- sottoscritto dalla persona offesa come non integrante il contenuto della querela; per altr verso, ha ritenuto il fatto non grave in ragione della “particolare tenuità del danno cagionat in relazione all’impossessamento di due felpe dal modesto valore economico.
Quanto al primo profilo, la valutazione del AVV_NOTAIO a quo risulta viziata in modo assorbente.
4.1. Il Collegio intende affermare che, nella fase precautelare oggetto di scrutinio – riserv all’iniziativa della polizia giudiziaria – rientra negli onere gravanti su quest’ultima an valutazione della natura dell’atto di impulso, adeguatamente chiarendo se trattasi di denuncia o di querela, ancor più laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo un atto formalmente compilato proprio dalla polizia giudiziaria che, ricevendo le dichiarazioni della persona offes denunciante, le verbalizzi. Poiché, infatti, in relazione a determinate fattispecie di reato discettandosi, appunto, di un furto procedibile a querela della persona offesa, in ragione dell specifiche circostanze aggravanti contestate – in tanto l’arresto in flagranza può essere eseguito in quanto esista la condizione di procedibilità, la valutazione circa la sussistenza di detto att impulso spetta alla p.g., che ne deve dare adeguatamente conto.
4.2. Ora, va ricordato che, per quanto attiene al profilo della legittimità della pre-cautela ed ‘ragionevolezza’ dell’operato della polizia giudiziaria, è costante orientamento giurisprudenzial quello per cui, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei te stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato del polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi a momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei r indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare l gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in qua apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596).
4.3. E’ nella prospettiva della ragionevolezza e della valutazione ex ante dell’operato della polizia giudiziaria nella fase precautelare che il AVV_NOTAIO della convalida deve condurre lo scrutinio anche del segmento di valutazione che afferisce alla sussistenza della condizione di procedibilità e, quindi, nella specie, alla individuazione dell’atto quel querela.
Ponendosi in tale ottica, la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della socie offesa, di un atto che rechi la dicitura “atto di ricezione di querela orale” non smentita nel contenuto essenziale che, anzi, asseveri tale univoca finalizzazione dell’atto, può considerars elemento adeguato e sufficiente per ritenere, del tutto ragionevolmente, nella prospettiva quo ante nella quale deve porsi il giudice della convalida, che l’offeso abbia inteso effettivament stimolare l’intervento della giurisdizione in ordine al delitto di cui è stato vittima, in t orientando l’ atto compiuto dalla p.g. per forma non smentita dal contenuto essenziale.
Invero, secondo condiviso approdo ermeneutico di questa Corte, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale”. (Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 02/02/2022, Rv. 282816: In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione procedibilità, non è dirimente l’indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazi del contesto fattuale, riservata al giudice di merito).
4.4. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, laddove, per giustificare il rigetto del provvedimento di convalida, ha ritenuto la mera ‘apparenza’ dell’istanza di querela, tale solo nella forma e non già nella effettiva voluntas della persona offesa.
Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato ed il suo annullamento secondo la formula “senza rinvio”, alla luce di una giurisprudenza, anch’essa costante sul punto, la qual correttamente pone in evidenza che, in tal caso, l’esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio d avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitat esclusivamente a statuire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, già oggett positiva verifica ad opera del giudice dell’impugnazione (ex multis, v. Sez. 3, Sentenza n. 14971 del 10/11/2022 Cc. (dep. 11/04/2023), PMT/Aliotta, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, addì, 07 marzo 2024
Il Consigliere estensore