Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammiss bile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di NOME e NOME, colte nella flagranza del reato di furto.
Le arrestate propongono ricorso con il medesimo atto a firma del sostituto processuale nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal comune difensore.
Con l’unico motivo si eccepisce l’insussistenza di una valida querela: quella in atti sarebbe stata presentata da un “semplice dipendente” dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE, privo di potere rappresentativo.
3. I ricorsi sono inammissibili.
La querela è stata sporta oralmente il 27 gennaio 2024 da NOME COGNOME, direttore dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulla scia del principio enunciato dalle Sezioni Unite Sciuscio (n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) – ai fini della procedibilità di Ln furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272696; Sez. 5, n. 3736 del 04/12 i/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275342).
La tesi giuridica posta a fondamento dei ricorsi si pone in contrasto con i pacifici arresti della Corte di cassazione e si rivela, pertanto, “manifestamente” infondata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/05/2024