Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 74 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 74 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Novara
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME Cui 01qjra9 ) nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2025 del TRIBUNALE di Novara
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Novara, con ordinanza del 17 maggio 2025, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di NOME, in relazione a un tentato furto aggravato accertato nella serata del 15 maggio 2025, senza tuttavia convalidare l’arresto.
La vicenda trae origine dalla segnalazione effettuata alle ore 22.50 circa da NOME NOME, condomino dello stabile di INDIRIZZO, il quale riferiva alla Centrale Operativa della Questura di Novara che un soggetto sconosciuto si era introdotto all’interno del giardino condominiale adiacente al proprio, sito al INDIRIZZO, tentando di aprire le saracinesche dei garage.
L’immediato intervento degli agenti di P.G. permetteva di avvistare, nei pressi dell’area indicata nella segnalazione, un uomo corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente, il quale, alla vista della pattuglia, si dava precipitosamente alla fuga. Ne seguiva un concitato inseguimento, nel corso del quale il fuggitivo scavalcava una recinzione introducendosi in un’abitazione privata.
Coadiuvati da altre pattuglie sopraggiunte in ausilio, gli operanti rinvenivano l’uomo nascosto dietro un cespuglio nelle vicinanze della recinzione appena scavalcata. Il soggetto, compiutamente identificato per NOME COGNOME, veniva tratto in arresto.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter convalidare l’arresto, pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, per difetto del requisito dello stato di flagranza.
Il giudice ha anzitutto escluso la ricorrenza della prima e della terza ipotesi previste dall’art.382 cod.proc.pen, osservando che gli agenti di polizia erano intervenuti quando il tentativo di furto era già stato interrotto e il reo si era dato alla fuga, e che la perquisizione dell’arrestato non aveva dato riscontro di cose o tracce riferibili al reato.
Il provvedimento ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite Ventrice (n. 39131 del 24 novembre 2015), le quali hanno tracciato una netta linea di demarcazione tra inseguimento e mera attività investigativa di ricerca successiva alla ricezione della notizia di reato.
Nel caso di specie, ha osservato il giudice, il COGNOME e un altro soggetto presente ( COGNOME) si erano limitati a osservare la direzione di fuga del prevenuto, fornendo informazioni agli operanti. D’altro canto, la polizia giudiziaria, solo dopo la fuga dell’autore del reato, si era messa sulle sue tracce, pur nell’immediatezza dei fatti, sulla base delle informazioni apprese dalle persone che avevano assistito al tentativo di furto.
I l Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 391, co. 4, cod.proc.pen..
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 382 cod.proc.pen per quanto attiene al requisito della quasi flagranza, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità con riferimento alla ritenuta illegittimità dell’arresto.
Il Pubblico Ministero, ha richiamato pronunce di questa Corte che, senza discostarsi dal dictum delle Sezioni Unite, ne hanno specificato la portata, tenendo in adeguata considerazione le circostanze di volta in volta presenti nelle singole vicende concrete, nonché le specifiche modalità con cui avviene l’intervento delle forze di polizia nell’immediatezza della segnalazione di un fatto di reato.
Secondo tali pronunce, osserva il Pubblico Ministero, l’articolo 382 del codice di rito, nel tratteggiare il requisito della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non richiede affatto che la polizia giudiziaria assista direttamente ai fatti contestati.
Ciò che rileva è la percezione diretta da parte della polizia degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’arrestato per un reato appena commesso.
La possibilità di procedere all’arresto in ipotesi di quasi flagranza si fonderebbe dunque su una condizione di evidente solidità probatoria in merito alla responsabilità dell’indiziato, che richiede essenzialmente la percezione, da parte di chi procede all’arresto, di concreti elementi fattuali idonei a collegare con elevata probabilità e nell’immediatezza il soggetto al reato.
Risulta altresì rilevante, sottolinea il ricorrente, la considerazione secondo cui deve escludersi che le cose o tracce dalle quali emerga che l’indiziato abbia commesso il reato, oggetto della diretta percezione della polizia giudiziaria, debbano necessariamente coincidere con il compendio del reato.
Nel caso di specie, argomenta il Pubblico Ministero, l’adozione da parte della polizia giudiziaria della misura precautelare risultava tanto più giustificata in considerazione del sequestro d’iniziativa di un telefono cellulare rinvenuto da alcuni residenti nel contiguo stabile sito al INDIRIZZO INDIRIZZO, che il soggetto nel tentativo di fuga aveva perso; circostanza in alcun modo valorizzata e anzi neppure presa in considerazione da parte del giudice della convalida.
Deve essere considerato, prosegue il ricorso, l’atteggiamento tenuto dall’arrestato, colto nell’atto di darsi alla fuga al sopraggiungere delle forze dell’ordine, perfettamente compatibile con la rappresentazione dei fatti esposta dal richiedente l’intervento, non avendo il prevenuto altri motivi plausibili per fuggire, peraltro introducendosi indebitamente, nel tentativo di fuga, in altre abitazioni private.
La valutazione di tutti gli elementi noti e disponibili agli operanti nel momento in cui procedevano ad applicare la misura precautelare era in grado di corroborare l’attendibilità della segnalazione ricevuta e di sostenere la legittimità dell’arresto da parte della polizia giudiziaria.
Il Pubblico Ministero ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile .
L’ordinanza impugnata si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Ventrice, che hanno fissato i confini applicativi dell’art. 382 cod. proc. pen. in tema di flagranza e quasi flagranza, affermando che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591 – 01).
Il Tribunale di Novara ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la legittimità dell’arresto, nonostante la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari che pur hanno giustificato la differente valutazione in ordine all’adozione della misura cautelare.
La decisione poggia su un dato dirimente costituito dall’assenza di una percezione diretta del fatto o della sua immediata prosecuzione da parte della polizia giudiziaria.
Il Tribunale ha osservato che gli operanti non hanno assistito al tentativo di furto, né hanno percepito direttamente la fuga dell’autore in continuità con la commissione del reato. Il loro intervento è stato interamente mediato dalle informazioni fornite da terzi.
Invero, i testimoni COGNOME e COGNOME hanno segnalato la presenza sospetta e hanno poi mantenuto un contatto visivo con il fuggitivo, indicando alla P.G. la direzione di allontanamento. Non vi è stato, da parte loro, un inseguimento in senso proprio.
Ancora meno vi è stato un inseguimento immediato da parte della polizia giudiziaria, che si è attivata solo dopo aver ricevuto tali indicazioni.
L’arresto è dunque il risultato di una tempestiva attività di ricerca, ma non di un inseguimento rilevante ai fini dell’art. 382 cod. proc. pen.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’inseguimento, per assumere rilievo giuridico, richiede un nesso percettivo immediato e diretto tra chi procede all’arresto e la condotta criminosa o la sua proiezione materiale. Non è sufficiente che la polizia si ponga sulle tracce dell’indagato sulla base di informazioni, sia pure attendibili, fornite dalla persona offesa o da testimoni.
La sancita eccezionalità delle ipotesi di privazione della libertà personale a opera della autorità di polizia, di iniziativa e senza provvedimento della autorità giudiziaria, osta alla espansione in senso figurato della previsione dell’inseguimento così da includere l’accezione confinante – e pertanto, differente – del «perseguimento» del reo attraverso la sollecita attività di investigazione e ricerca.
In tali casi, l’arresto resta estraneo allo stato di flagranza e non può essere legittimato mediante una dilatazione interpretativa della norma.
Le doglianze del ricorrente non sono idonee a disarticolare l’ordinanza impugnata nemmeno con riferimento agli ulteriori elementi fattuali valorizzati in ricorso per sostenere la sussistenza della quasi flagranza.
È stato ben evidenziato in ordinanza che la fuga dell’indagato, pur significativa sul piano indiziario, non costituisce un dato univoco di immediato collegamento con il reato, e, soprattutto, non può supplire alla mancanza di una percezione diretta richiesta dalla legge.
Analoga conclusione vale per il rinvenimento del telefono cellulare riferibile all’indagato.
Come afferma lo stesso ricorrente, l’oggetto non è stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza dell’arresto, né è stato percepito direttamente dagli operanti come traccia del reato. Il telefono è stato trovato da alcuni residenti della zona e solo in un secondo momento segnalato.
Si tratta, dunque, di un elemento acquisito per intermediazione di terzi e privo di quel carattere di evidenza immediata e oggettiva che le Sezioni Unite richiedono per integrare la nozione di ‘cose o tracce’ rilevanti ai fini della flagranza.
L’ordinanza impugnata ha pertanto correttamente distinto il piano della gravità indiziaria, che giustifica l’adozione di una misura cautelare, da quello della legittimità dell’arresto.
La motivazione è pertanto lineare, logica e pienamente conforme ai principi di diritto consolidati.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME