Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18914 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – in accoglimento dell’istanza formulata da NOME COGNOME, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione fra i reati giudicati a mezzo della sentenza della Corte di appello di Milano del 09/03/2022, passata in giudicato il 28/10/2022 (condanna alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro 8.600,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 416, 644, 648-ter, 56-629 cod. pen., 2, 5 e d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in Milano e altri luoghi dal 2009 al 2018) e della sentenza della Corte di appello di Milano del 01/06/2022, divenuta irrevocabile il 03/03/2023 (condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Milano il 18/12/2015 con la società RAGIONE_SOCIALE).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, nella qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’impugNOME provvedimento. Il Tribunale di Milano, con riferimento al reato di cui all’art. 10 -quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ha chiarito le ragioni dell’elevato discostamento, rispetto alle pene riconosciute in relazione alle ulteriori violazioni finanziarie poste già in continuazione interna. La illogicit appare ancor più rilevante, laddove si consideri il modesto disvalore del reato di indebite compensazioni, rispetto alle altre violazioni previste dal d.lgs. n. 74 del 2000. Lo stesso Giudice dell’esecuzione, del resto, aveva valutato congrui gli aumenti di mesi due di reclusione, che erano stati operati – in relazione a ciascuna delle singole violazioni finanziarie – in sede di cognizione; pare allora illogico che sia stato operato un aumento di nove mesi di reclusione, con riferimento al reato di indebite compensazioni. Risulta contraddittoria, inoltre, la parte dell’ordinanza nella quale si sottolinea la sussistenza di elementi che sconsigliano di attestarsi su un aumento di minima entità, dimenticando, però, le contrarie affermazioni del Giudice della cognizione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il giudice dell’esecuzione è titolare di un potere discrezionale, in sede di quantificazione della pena; in ordine a questa è tenuto a motivare, sia con riferimento all’individuazione della pena-base, sia quanto all’entità dei singoli aumenti inerenti ai reati-satellite. Il provvedimento è ossequioso di tale principio di diritto.
Il ricorso è infondato. E infatti, il Giudice dell’esecuzione – in sede di commisurazione complessiva della pena – ha ritenuto più grave, stante il disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416 cod. pen., oggetto della sentenza della Corte di appello del 09/03/2022; ha poi mantenuto fermi, giudicandoli congrui e adeguati, gli incrementi sanzioNOMEri già operati in sede di cognizione, in relazione ai reati satellite colà unificati con la medesima pronuncia. Infine, il Tribunale di Milano ha quantificato in mesi nove di reclusione l’ulteriore aumento di pena, conseguente al reato di indebita compensazione; tale valutazione, nell’avversato provvedimento, è stata correlata:
alla gravità del fatto, come desumibile dall’entità dell’imposta evasa e dalla difficoltà del relativo accertamento, conseguente sia all’utilizzo di non ordinari strumenti tecnico-tributari, sia al coinvolgimento di una pluralità di soggetti giuridici;
alla personalità del condanNOME, pluripregiudicato per gravi reati e inserito, con posizione rilevante, nell’associazione a delinquere per la quale si è proceduto.
La valutazione posta a fondamento dell’ordinanza impugnata, in conclusione, si sottrae a qualsivoglia censura ad opera della Corte di cassazione, non apparendo incongrua o illogica. Restano infatti precluse, in sede di legittimità, tanto una nuova lettura dei dati fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l’autonoma scelta, in ordine a differenti parametri di ricostruzione e valutazione del fatto, che vengano indicati dal ricorrente come dotati di una maggior plausibilità o attitudine esplicativa, rispetto ai parametri adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta L c=i , GLYPH -bt C.0 GLYPH Brocessu ali il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.