Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1110 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante
avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 31/03/2021;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha applicato la pena di due anni di reclusione nei riguardi di COGNOME NOME in ordine ai reati di corruzione propria (capo A) e di frode nelle pubbliche forniture (Al).
COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, avrebbe corrotto, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME, collaboratore amministrativo presso il RAGIONE_SOCIALE Traumatologico Ortopedico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, consegnando la somma di 12.500 euro, al fine di far compiere atti contrari ai doveri d’ufficio.
Gli atti contrari sarebbero consistiti nel procurarsi da parte del pubblico agente, mediante la contraffazione di ordini, numerose confezioni del proAVV_NOTAIOo denominato Bon Alive – la cui fornitura era stata aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE – apparentemente destinate alle sale operatorie e, dopo averle ritirate, nel consegnarle alla COGNOME o comunque nel non recapitarle alle sale operatore, lasciandole nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOME ovvero nell’effettuare ordini dello stesso proAVV_NOTAIOo non funzionali alle esigenze dell’Ente pubblico (così l’imputazione).
Quanto al delitto di cui all’art. 356 cod. pen. l’imputato, tenendo le conAVV_NOTAIOe indicate avrebbe commesso frode nella esecuzione dei contratti di fornitura del proAVV_NOTAIOo Bon Alive
Il Tribunale ha anche applicato nei riguardi RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE la pen pecuniaria di 16.000 euro di multa in ordine all’illecito previsto dall’art. 25, comma 2 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce l’erronea qualificazione del fatto di cui al capo a) (corruzione), che, a suo dire, dovrebbe considerarsi assorbito in quello di frode nelle pubbliche forniture.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il concorso formale tra i due reati laddove invece, nel caso di specie, la conAVV_NOTAIOa del reato di cui all’art. 356 cod. pen. no presenterebbe nessun elemento specializzante rispetto a quella di corruzione e, dunque, dovrebbe ritenersi assorbita in questa.
Ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE articolando un unico motivo con cui deduce la illegalità RAGIONE_SOCIALE pena inflitta.
Il Tribunale avrebbe erroneamente inflitto, in luogo RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria prevista dall’art. 9 del d.lg n. 231 del 2001, la pena RAGIONE_SOCIALE multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato nei limiti di cui i motivazione.
Deve essere ribadito che, in tema di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesement eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente
inammissibilità RAGIONE_SOCIALE denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 dell’08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619).
È tuttavia utile richiamare i principi affermati già prima dell’entrata in vigore del legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha introAVV_NOTAIOo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; si tratta di principi validi anche nella vigenza RAGIONE_SOCIALE nuova disposizione.
Al giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti è infatti demandato di procedere “ex officio” alla verifica, in termini non meramente formali, RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica del fatto; all’esito di tale verifica, quando ritenga di d pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo modificare d’ufficio l’imputazione, il Giudice deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario.
Il COGNOME giudice COGNOME cioè COGNOME ha COGNOME l’obbligo COGNOME di COGNOME verificare COGNOME la COGNOME correttezza RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito (tra le altre, Sez. 3, n. 4453 d 14/01/2021, El Kholti, Rv. 280373).
Si tratta di un obbligo che non può essere omesso.
Il ricorrente ha deAVV_NOTAIOo il tema del rapporto tra il fatto corruttivo contestat quello di frode nelle pubbliche forniture.
3.1. Si tratta di una questione che, al di là RAGIONE_SOCIALE sua fondatezza, involge la corrett qualificazione giuridica dei fatti e, in particolare, la stessa configurabilità del rea corruzione ed è noto come la verifica dell’osservanza da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. debba essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, RAGIONE_SOCIALE succinta motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e dei motivi deAVV_NOTAIOi nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).
Si è già detto di come, dalla lettura dell’imputazione, emerga che il pubblico agente corrotto, COGNOME NOME, sarebbe un collaboratore amministrativo presso il RAGIONE_SOCIALE Traumatologico ortopedico dell’RAGIONE_SOCIALE; COGNOME, in cambio di denaro, avrebbe, almeno in relazione ad una parte RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOe contestate, contraffatto ordini e in tal modo si sarebbe procurato un determinato proAVV_NOTAIOo farmaceutico che avrebbe dovuto essere destinato alle sale operatorie e che invece veniva lasciato nella disponibilità di COGNOME NOME.
In tale quadro di riferimento, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è del tutto omessa in ordine alla riconducibilità del fatto, per come astrattamente descritto nella imputazione, al reato di corruzione, essendosi limitato il Tribunale ad escludere la
possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; tuttavia, rispetto ad un’imputazione obiettivamente muta, nulla è stato spiegato, nemmeno implicitamente, sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE qualifica soggettiva in capo all’imputato COGNOME.
3.2. Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento RAGIONE_SOCIALE concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, ch privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l’adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio RAGIONE_SOCIALE disciplina pubblicistic dell’attività svolta e del suo contenuto.
Ciò che è necessario accertare, ai fini dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di pubblico ufficiale è l’esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell’art. 357 cod. pen., introAVV_NOTAIOo dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici d carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l’esterno, da quella privata e, verso l’interno, dalla nozione di pubblico servizio.
Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attine all’organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata nell’oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu).
Come emerge dall’impiego nel testo RAGIONE_SOCIALE norma RAGIONE_SOCIALE disgiuntiva “o”, in luogo RAGIONE_SOCIALE congiunzione “e”, i suddetti criteri normativi di identificazione RAGIONE_SOCIALE pubblica funzion non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.
E’ stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri “autoritativi” rientrano no soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un poter pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorità che tale potere eser rientrano, invece, nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attivi documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U, Delogu).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all’esercizio fatto RAGIONE_SOCIALE pubblica funzione, purchè questo non sia usurpato, ma accompagnato dall’acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell’amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151).
Non occorre, dunque, un’investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (in senso conforme,
si veda anche Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, COGNOME, Rv. 257035 con riferimento all’assunzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatt svolge delle attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli).
L’attività dell’incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta a successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativ propri RAGIONE_SOCIALE pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non riconnprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale.
Si tratta, dunque, di un un’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale.
Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale aAVV_NOTAIOato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell’attività prescinde dalla natura dell’ente in cui è inseri soggetto e dalla natura pubblica dell’impiego.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività RAGIONE_SOCIALE società disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).
Rileva l’attività dell’ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia concreto l’attività compiuta dal soggetto.
3.3. In relazione a detti principi, come detto, nulla è stato chiarito nella imputazion e nulla è stato chiarito dal Tribunale; in particolare, nulla è stato detto in ordine: a quale attività fosse svolta in concreto da COGNOME; b) al perché a questi dovrebbe essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in relazio all’ipotizzato patto corruttivo; c) a quali sarebbero stati i poteri autoritativi o certif di cui faceva uso COGNOME; d) al perché si possa escludere che questi non svolgesse mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale.
Non diversamente, nulla è stato spiegato su quale sarebbe in concreto l’atto dell’ufficio contrario ai doveri, quale l’ufficio in cui operava il pubblico agente, come in quale momento dell’iter procedimentale sarebbe stata compiuta la contestata attività di contraffazione dell’ordine, quale la connessione tra detta attività e l’ufficio.
Si tratta di una verifica essenziale non solo al fine RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE corret qualificazione giuridica dei fatti contestati ma anche per quel che concerne la esatta
definizione dei profili di interferenza tra l’ipotizzata corruzione e il reato di frode pubbliche forniture e dunque RAGIONE_SOCIALE sussistenza di entrami i reati contestati.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari.
Il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE è assorbito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.