Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28694 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 14 marzo 2023, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Ragusa che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME sarebbe stato trovato in possesso di un trolley contenente 5.706,46 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dalla quale erano ricavabili 28.759 dosi.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, preceduti dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale.
In via preliminare, si denuncia l’illegittimità costituzionale della c.d. “Riform Cartabia” nella parte in cui prevede che l’imputato assente, al fine di proporre impugnazione, e a pena di inammissibilità della stessa, debba rilasciare apposita procura speciale al difensore. Si deduce che l’onere del rilascio di procura speciale, quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, determina un’inaccettabile limitazione del diritto di difesa dell’imputato. Si osserva che il diritto di dif siccome inviolabile ex art. 24, Cost., non può essere limitato, e questa, a maggior ragione nel caso di imputato inconsapevole. Si rappresenta, che, nella specie, per il difensore è stato impossibile rintracciare l’imputato, come risulta dall documentazione allegata.
Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione di responsabilità. Si deduce che la Corte d’appello ha motivato solo in maniera apparente e per relationem in ordine al giudizio sulla responsabilità dell’imputato, limitandosi a riportarsi alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla pena. Si deduce che la Corte d’Appello ha omesso di motivare in merito alla determinazione della pena, nonostante tale motivo di gravame fosse stato specificamente oggetto di impugnazione da parte della difesa.
Il ricorso è inammissibile perché proposto nell’interesse di un imputato giudicato in assenza da un difensore non munito di procura speciale.
Invero, l’onere del difensore di un imputato giudicato in assenza di depositare procura speciale rilasciatagli da quest’ultimo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. pròc. pen., è riferibile anche al ricorso per cassazione, siccome stabilito da disposizione dettata in AVV_NOTAIO per tutte le impugnazioni (cfr., tra le tantissime: Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285984 – 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342 – 01; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01).
Né la previsione in esame può ritenersi in contrasto con i principi e le disposizioni della Costituzione. Si è infatti osservato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diri di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (così Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01; in termini analoghi, cfr. Sez. 4, n. 43718 dell’11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12/04/2024.