Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell’ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la buona fede. La buona fede del creditore ha ad oggetto l’assenza di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, e, in quanto tale, può ben ricorrere, come è del resto implicito nella previsione normativa di ammissibilità del credito in presenza di tale condizione, anche laddove il bene sia successivamente sottoposto a sequestro.
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