Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49630 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49630 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Fermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d’appello di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità; letta la memoria scritta dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME
NOME, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Ancona con sentenza del 17 gennaio 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo del 17 gennaio 2020 che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile dei reati allo stesso ascritti, condannandolo alla pena complessiva di mesi otto di reclusione.
Veniva in particolare ravvisata la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di minaccia grave, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio (capi A e B) realizzati nel medesimo contesto spazio-temporale.
La Corte disattendeva i motivi di appello volti a contestare la improcedibilità per difetto di querela del reato di minaccia di morte nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’esercizio commerciale in cui si sono svolti i fatti, perch ritenuta minaccia grave, e respingeva altresì gli ulteriori motivi di gravame relativi all’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
Il difensore di NOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando con il primo motivo la violazione di legge con riguardo alla procedibilità dell’azione penale per il reato di minaccia di cui al capo a), a seguito della nuova normativa introdotta con la riforma dell’art. 612 cod. pen. che ha reso procedibile d’ufficio soltanto la minaccia grave se aggravata da circostanze ad effetto speciale diverse dalla recidiva o allorchè la persona offesa risulti incapace per età o infermità.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata specificazione degli aumenti di pena per i due reati satellite, di cui al capo A (minaccia) e di oltraggio ascritto al capo B, unitamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale ritenuto il reato più grave
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 2 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha errato nel non valutare il difetto di querela come rilevante per il reato di minaccia grave di cui capo a), perché divenuto procedibile a querela per effetto della riforma del d.lgs. 10 aprile 2018, n.36.
Deve osservarsi che con la riforma introdotta dal cit. d.lgs. n. 36 del 2018 il reato di minaccia grave di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.,, prima procedibile di ufficio, è divenuto procedibile a querela, essendo stata mantenuta la procedibilità di ufficio solo per la minaccia fatta in uno dei modi indicati nell’ar 339 cod. pen.
Del tutto irrilevanti nel caso in esame sono, poi, le modifiche al regime di procedibilità introdotte con la recente riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. riforma “Cartabia”).
Il regime della procedibilità del reato di minaccia è stato, infatti, recentemente modificato con il citato d.lgs. n.150/2022, essendo ora divenuto procedibile di ufficio anche la minaccia grave nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la minaccia anche non grave sia commessa in danno di persona incapace per età o per infermità.
Nel caso di specie nessuna delle predette circostanze aggravanti è stata contestata, né si tratta di minaccia commessa con le modalità previste dall’art. 339 cod. pen.
Va, peraltro, osservato che il regime di procedibilità di ufficio ampliato dal cit. d.lgs. n.150/22, in quanto più sfavorevole per l’imputato non potrebbe trovare comunque applicazione ai fatti per cui si procede perché commessi prima della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022), per il divieto di retroattività delle norme penali più sfavorevoli, trattandosi di norme processuali con effetti penali anche sostanziali.
Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di minaccia ascritto al capo A), perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
Per quanto riguarda la determinazione della pena, si ritiene di potervi provvedere direttamente in questa sede senza rinvio al giudice di merito, tenuto conto del computo della pena riportato nella motivazione della sentenza di primo grado.
In particolare, per i reati di minaccia cui al capo A) e di oltraggio cui all’art.341-bis cod. pen. ascritto al capo B), l’aumento complessivo di tre mesi, determinato ai sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen. in continuazione con il più grave reato di cui all’art. 337 cod. pen., deve intendersi riferibile per metà a ciascuno dei predetti reati, in mancanza di altra differente specificazione.
Per la rideterminazione della pena è, quindi, sufficiente eliminare la pena di un mese e giorni quindici per il reato di minaccia cui si riferisce l’annullamento parziale della sentenza di condanna.
La pena complessiva finale di mesi otto di reclusione, irrogata con la sentenza di primo grado e confermata in appello, deve essere, pertanto, ridotta a quella di mesi sei e giorni quindici di reclusione.
Per quanto osservato sulla determinazione della pena, il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato, essendo stata determinata la pena in aumento per i due titoli di reato predetti in misura evidentemente pari alla metà
del complessivo aumento di pena di tre mesi, rispetto alla pena irrogata per i grave reato di cui all’art. 337 cod. pen., ugualmente ascritto al capo B).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) perché non procedibile per difetto di querela ed elimina la relativa pena di un me quindici giorni di reclusione. Ridetermina la pena complessiva in mesi sei e gio quindici di reclusione
Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigli GLYPH tensore
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