Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15 maggio 2025 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione commesso dal 9/7/2018 al 6/3/2019 (data in cui il ricorrente è stato consegnato all’Italia dalla Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per altro procedimento), con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 405 cod. proc. pen. per l’improcedibilità dell’azione penale conseguente alla violazione del
principio di specialità sancito dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005. Sostiene il ricorrente che tale principio si applica anche all’ipotesi in cui il consegnato venga condannato a pena sospesa per fatto commesso anteriormente a quello cui si riferisce il mandato di arresto europeo. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite ” Ferrarese’ in tema di estradizione, la violazione di siffatto principio costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale. Si aggiunge ancora che nel caso di specie non è applicabile ‘il principio di specialità attenuata ‘, trattandosi di una condanna a pena sospesa che, tuttavia, può essere eseguita laddove il condannato commetta altri reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La decisione quadro 2002/584/GAI, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto all’art. 27 una serie di importanti eccezioni, talune delle quali innovative rispetto alla previgente normativa pattizia.
Si è, pertanto, adottato un criterio di «specialità attenuata», ragionevolmente giustificato da un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l’incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale – ma non il perseguimento penale – per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l’hanno giustificata.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’1/12/2008, C -388/08, NOME COGNOME, le eccezioni previste dall’art. 27, nn. 1 e 3, lett. a) -g), della decisione quadro riprendono quelle contemplate nelle convenzioni di estradizione precedenti, segnatamente quelle menzionate nella convenzione del 1996, mentre le eccezioni indicate nel detto art. 27, n. 3, lett. b) -d), corrispondono a quelle previste dall’art. 10, n. 1, lett. a) -c), di tale convenzione. Le suddette eccezioni esprimono motivazioni di varia natura: quelle stabilite dall’art. 27, nn. 1 e 3, lett. e) -g), sono fondate sull’assenso degli Stati membri interessati o su quello delle autorità giudiziarie dello Stato membro di
esecuzione oppure sull’assenso della persona interessata dal mandato di arresto europeo e si applicano indipendentemente dalla procedura seguita e dalla natura della pena irrogabile; l e eccezioni previste all’art. 27, n. 3, lett. b) e d), riguardano , invece, le pene o le misure applicabili; l ‘eccezione prevista all’art. 27, n. 3, lett. c), ha, infine, attinenza con il procedimento penale e riguarda l’ipotesi in cui il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale.
2.1. In particolare, tale ultima eccezione è quella che rileva ai fini dell’esame della questione posta con il ricorso .
In buona sostanza, l’art. 27, n. 3, lett. c) , della decisione quadro consente allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata per reati «diversi ed anteriori» per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell’interessato.
La Corte di Giustizia, con la citata sentenza emessa nel procedimento C -388/08, NOME COGNOME, ha chiarito la portata di tale disposizione ed ha stabilito che l’eccezione in questione deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l’assenso deve essere richiesto, a norma dell’art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l’assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che , «in base alla legge o anche solo per valutazione dell’autorità giudiziaria», nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell’azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo o in conseguenza di esso.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, chiarito che l’eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l’assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d’imputazion e figuranti nel mandato di arresto europeo.
2.2. L’eccezione in esame al principio di specialità è stata recepita nella legge 22 aprile 2005, 69, che all’art. 26 stabilisce che il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale» (cfr. artt. 26, comma 2, lett. c, e 32).
Nonostante la parziale diversa formulazione della norma nazionale rispetto a quella contenuta nella decisione quadro, Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, COGNOME, ha condivisibilmente osservato che la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla decisione quadro, escludendone l’applicazione quando la persona consegnata sia
sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale, sia essa inibita dal titolo del reato, dalla valutazione dell’autorità giudiziaria ovvero dallo stesso divieto contenuto nel primo comma dell’art. 26 della legge (il divieto appunto di assoggettare la persona consegnata a qualsiasi misura privativa della libertà personale).
Sulla base di tale premessa ermeneutica, la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha affermato che il principio di specialità previsto dall’art. 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (tra le tante, Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 283833; Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269430; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, COGNOME, Rv. 251366).
Declinando tali principi nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha legittimamente escluso la violazione del principio di specialità, trattandosi di una sentenza di condanna che, sulla base di una specifica valutazione dell’Autorità Giudiziaria, favorevole alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, allo stato, non è destinata ad essere eseguita.
Non dovendosi eseguire nei confronti del ricorrente alcuna misura restrittiva della libertà personale, deve, dunque, escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la necessità di una richiesta di estensione della consegna, richiesta, che, sarà, di contro, necessaria, nell’ipotesi in cui dovesse sopraggiungere una revoca del beneficio concesso.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’ 11 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME