Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO Europeo – Ufficio di Napoli nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a San Felice A Cancello il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO, per COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME e AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME, i quali hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO Europeo di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Ufficio avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quanto al solo COGNOME, per il reato di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen., quanto a COGNOME e COGNOME, per il reato di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., nonché, con riferimento a tutti gli indagati, per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla esclusione della gravità indiziaria relativa ai reati di cui all’imputazione provvisoria. Nel motivo si procede ad una dettagliata ricostruzione, anche in chiave cronologica, delle risultanze investigative, si ricostruisce il quadro indiziario a carico degli indagati e si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
Con memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, l’indagato COGNOME ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto costituito da censure di merito, si limita ad offrire una valutazione alternativa delle fonti di prova ed omette di produrre gli atti investigativi richiamati nell’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché, al di là della mera enunciazione di vizi di violazione di legge e di motivazione, di fatto, si risolve in mere censure generiche e di merito, peraltro di difficile lettura, volte a sollecitare una non consentita diversa lettura del compendio indiziario.
Va, a tale riguardo, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti o che, pur investendo formalmente
la motivazione, si risolva, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) o che, comunque, attiene alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
L’ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, limitandosi ad insistere sulla propria alternativa ricostruzione dei fatti, con motivazione non manifestamente illogica e sulla base di puntuali riferimenti ad elementi indiziari, ha escluso la gravità degli indizi di colpevolezza a carico degli indagati, pur evidenziando la presenza di elementi comportamentali non specchiati del COGNOME e di rapporti opachi con gli altri indagati, specie con COGNOME. Si afferma, infatti, che: a) non ci sono indizi di partecipazione di COGNOME al sodalizio; b) che, quanto alle ipotesi corruttive, mancano indizi del sinallagma in quanto, con riferimento al capo b) e all’interessamento di COGNOME in relazione al superamento del concorso pubblico del figlio di COGNOME, condotta ritenuta il prezzo della corruzione impropria, non vi sono riscontri a tale assunto, non risultando che il figlio di COGNOME abbia partecipato a detto concorso. Si è inoltre considerata l’interruzione dei rapporti co n COGNOME tra il 2017 e il 2022; c) quanto al reato di cui al capo c), risulta dimostrato documentalmente che COGNOME avrebbe stipulato una polizza assicurativa, con l’intermediazione di COGNOME, ricorrendo ad un finanziamento poi restituito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME