Principio di offensività nello spaccio di droga: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 39675 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema centrale in materia di stupefacenti: il principio di offensività. Questa pronuncia chiarisce quando la detenzione di sostanze con un basso principio attivo, come la marijuana leggera, superi la soglia della rilevanza penale. La Corte ha stabilito che, anche in presenza di un basso contenuto di THC, il reato di spaccio sussiste se la sostanza è concretamente idonea a produrre un effetto drogante. La decisione offre anche importanti spunti sulla distinzione tra ‘fatto di lieve entità’ e ‘particolare tenuità del fatto’.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato dalla Corte di Appello di Venezia a otto mesi di reclusione e mille euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L’imputato era stato trovato in possesso di 206,235 grammi di marijuana. Le analisi chimiche avevano rilevato un principio attivo (THC) dello 0,4%, da cui era possibile ricavare un totale di 36,4 dosi medie singole.
La difesa ha impugnato la sentenza sostenendo la nullità della motivazione e la violazione del principio di offensività. Secondo il ricorrente, un contenuto di THC così basso rendeva la condotta inoffensiva e, quindi, non penalmente rilevante. Inoltre, si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione e il Principio di Offensività
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la condanna. I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato, basato sulle sentenze delle Sezioni Unite, secondo cui per integrare il reato di cui all’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti non è necessario il superamento di una soglia minima di principio attivo. Ciò che conta è la concreta ‘efficacia drogante’ della sostanza.
In altre parole, il reato sussiste ogni volta che la sostanza, oggetto della condotta, sia capace di produrre effetti psicotropi, alterando l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore. L’unica eccezione riguarda i quantitativi talmente minimi da non poter produrre nemmeno una trascurabile modificazione. Nel caso di specie, la possibilità di ricavare oltre 36 dosi è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la concreta offensività della condotta, rendendola penalmente rilevante.
Lieve Entità vs. Particolare Tenuità del Fatto: una Distinzione Cruciale
Un altro punto fondamentale affrontato dalla sentenza è la netta distinzione tra la circostanza attenuante del ‘fatto di lieve entità’ (art. 73, comma 5) e la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.).
I giudici di merito avevano concesso l’attenuante della lieve entità, considerando il modesto quantitativo di principio attivo. Tuttavia, avevano negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che avrebbe escluso del tutto la punibilità.
La Cassazione ha confermato che non vi è alcuna contraddizione in questa decisione. Le due figure giuridiche operano su piani diversi:
- Il fatto di lieve entità si valuta sulla base di parametri oggettivi legati al reato: mezzi, modalità, circostanze dell’azione, quantità e qualità della sostanza.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione più ampia che include la modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno e, soprattutto, il carattere non abituale della condotta.
Nel caso specifico, la non punibilità è stata esclusa a causa dei precedenti penali e di polizia dell’imputato, che delineavano una personalità ‘sistematicamente dedita alla commissione di reati’. L’abitualità della condotta è un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio che la rilevanza penale delle condotte legate agli stupefacenti deve essere valutata in concreto. I giudici hanno specificato che il criterio determinante è l’idoneità della sostanza a produrre un effetto psicotropo, anche se minimo. Citando le Sezioni Unite, hanno ricordato che il reato è configurabile anche per la cessione di dosi inferiori alla media singola, purché non si tratti di quantitativi così irrisori da essere del tutto inefficaci. La condotta del ricorrente, potendo generare più di 36 dosi, è stata considerata penalmente significativa perché idonea a ledere il bene giuridico tutelato, ovvero la salute pubblica.
Per quanto riguarda l’esclusione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto logica e insindacabile la valutazione dei giudici di merito. Essi hanno correttamente valorizzato le modalità della condotta (commessa mentre l’imputato era già sottoposto a misura cautelare per un altro reato) e i suoi precedenti, elementi che dimostrano una ‘abitualità’ nel commettere illeciti e impediscono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha quindi chiarito che la qualificazione del fatto come ‘lieve’ non implica automaticamente la sua ‘tenuità’ ai fini della non punibilità, essendo diversi i parametri di valutazione.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: nel diritto penale degli stupefacenti, il focus è sulla concreta pericolosità della sostanza. Un basso contenuto di THC non è di per sé sufficiente a escludere il reato se la quantità complessiva è tale da poter essere frazionata in più dosi con effetto drogante. Inoltre, la pronuncia consolida l’autonomia concettuale e applicativa tra l’attenuante del fatto di lieve entità e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sottolineando come la storia criminale e la personalità dell’imputato siano decisive per escludere quest’ultima, anche a fronte di un fatto oggettivamente non grave.
Quando la detenzione di droga con basso principio attivo è considerata reato?
Secondo la sentenza, la detenzione è reato quando la sostanza, pur avendo un basso principio attivo, possiede una concreta efficacia drogante ed è in una quantità non così minima da risultare del tutto inefficace. Nel caso specifico, la possibilità di ricavare oltre 36 dosi è stata considerata prova sufficiente della sua offensività.
L’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5) implica automaticamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. La Corte ha chiarito che si tratta di due istituti giuridici distinti e non coincidenti. Il ‘fatto di lieve entità’ si basa su criteri oggettivi legati al reato (quantità, qualità, ecc.), mentre la ‘particolare tenuità del fatto’ richiede anche una valutazione sulla condotta, che non deve essere abituale.
Cosa si intende per principio di offensività in materia di stupefacenti?
Il principio di offensività richiede che, per essere penalmente rilevante, la condotta di detenzione o cessione di stupefacenti debba avere una reale e concreta capacità di produrre un ‘effetto drogante’, ovvero di alterare lo stato psicofisico di chi la assume, mettendo così in pericolo il bene della salute pubblica.